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Cass. 13 luglio n. 18567 Con l’ordinanza segnalata la Corte di cassazione fa il punto sulla distinzione tra obbligo di compilazione e obbligo di conservazione della cartella clinica, e sulle conseguenze che scaturiscono dall’inosservanza dell’uno e dell’altro dovere sotto il profilo dell’onere della prova. E invero, mentre la regolare e completa tenuta grava certamente anche sul medico (oltre che sulla struttura sanitaria), la conservazione non può ridondare sullo stesso in termini assoluti. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 128/1969, infatti, il professionista (nella persona del primario), responsabile della compilazione e conservazione della cartella clinica per tutta la durata . . .