Un “pastiche processuale” in Cassazione (per non parlar del Tribunale)

Di Bruno Capponi -
La sentenza in commento mostra in modo egregio come il processo esecutivo possa facilmente divenire teatro delle rappresentazioni più bizzarre. Scena di quella odierna: il Tribunale di Roma. Interpreti: il g.e., la sezione tabellarmente competente per l’esecuzione, la sezione ordinaria. Dopo la vendita forzata, gli aggiudicatari si avvedono (dalla sentenza non si ricava se il “vizio” risultasse dall’ordinanza di vendita, o dalla CTU) che sull’immobile subastato grava una servitù d’uso, trascritta a norma del comma 4 dell’art. 2643 c.c. e dunque opponibile. La servitù impedisce qualsiasi destinazione ad uso commerciale dell’immobile, l’unica che agli aggiudicatari poteva . . .