Un errore ed un autogol: brevi osservazioni a caldo su Cass. 7 maggio 2024 n. 12449

Di Francesco P. Luiso -

1. Poche brevi note a caldo su una – a nostro avviso, ça va sans dire – errata ed improvvida decisione delle sezioni unite.

2. Investite della questione relativa all’applicazione dell’art. 1284, quarto e quinto comma, c.c., le s.u. della S.C. hanno stabilito che, ove non diversamente disposto nel titolo esecutivo giudiziale, il saggio degli interessi, spettanti nel periodo successivo alla proposizione della domanda, è quello di cui al primo e non quello di cui al quarto comma della norma.

La giustificazione di tale decisione sta nel fatto che al giudice dell’esecuzione non spetta di integrare il comando contenuto nel titolo esecutivo. A parte l’utilizzazione di una terminologia anacronistica – che il titolo esecutivo giudiziale sia un “comando” lo si diceva temporibus illis; ma del resto anche l’espressione “latu sensu” contenuta nel § 2 della sentenza non è il massimo – la Corte rileva che ciò che essa chiama i super-interessi hanno una fattispecie specifica, che deve essere accertata nella sede in cui si forma il titolo esecutivo giudiziale.

Ciò perché, si dice, la fattispecie produttiva degli interessi di cui al comma quarto dell’art. 1284 c.c. ha una sua specialità, che deve essere accertata nel processo dichiarativo. Si richiamano: a) la natura della fonte dell’obbligazione; b) l’esistenza di una determinazione contrattuale degli interessi; c) l’individuazione della data di proposizione della domanda.

Ma è evidente che: a) la natura dell’obbligazione è irrilevante, perché l’art. 1284, quarto comma, c.c. è chiaro nel prevedere la indifferenza della natura sostanziale del credito, essendo la fattispecie produttiva dell’effetto unicamente quella del decorso del tempo successivo alla proposizione della domanda giudiziale; b) che la pattuizione convenzionale del saggio degli interessi costituisce un’eccezione, che se non allegata ed accertata è inoperante; c) che certamente si può discutere se la domanda cautelare, l’accertamento tecnico preventivo, la domanda di mediazione costituiscano una “domanda giudiziale” idonea a determinare l’applicazione della norma, ma – come dice la stessa sentenza, <<non vi sono dubbi circa la rilevanza della data di notifica dell’atto di citazione o del deposito del ricorso introduttivo>>, sicché quantomeno da tale data si matura il presupposto per la decorrenza degli interessi al saggio speciale.

3. La pronuncia, oltre che errata, costituisce un autogol. È inutile che la magistratura si lamenti dell’abuso del processo, se poi legittima comportamenti del debitore che gli consentono legalmente di finanziarsi al tasso degli interessi di cui all’art. 1284, comma primo, c.c., anziché a quello dei mutui bancari.

Senza considerare il pregiudizio che questa sentenza arreca a tutti i casi – e sono la stragrande maggioranza – in cui la questione non è stata discussa in sede dichiarativa, e il credito non è stato ancora soddisfatto. Qui siamo in presenza di un reale overruling cui – sembra – non si potrebbe nemmeno rimediare chiedendo ora quanto allora non specificato.

Un bel regalo ai debitori inadempienti.