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Con la sentenza che si segnala la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sull’estensione del vizio di motivazione della sentenza, in particolare per quanto riconducibile alla violazione dell’obbligo di motivare la pronuncia ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., qualificato quale “vizio radicale di motivazione apparente” e – per la verità per uno dei profili di censura esaminati – anche “intrinsecamente contraddittoria”. Il caso riguarda una pretesa risarcitoria rivolta ad un istituto scolastico e ad un ente comunale, conseguente alla morte di una bambina, invalida al 100% e deceduta per asfissia durante l’orario scolastico, a causa, secondo gli attor. . .