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Cass. 22 settembre 2017, n. 22080 1.I titoli esecutivi di formazione amministrativa. Tra i titoli esecutivi giudiziali e quelli stragiudiziali la giurisprudenza ha collocato un tertium genus: i titoli di formazione paragiudiziale, altrimenti definiti dalla dottrina di formazione amministrativa, i quali accertano irretrattabilmente l’esistenza e l’ammontare del credito vantato da un ente pubblico quando siano rimasti inoppugnati da parte dell’intimato[1] e per i quali vige quindi il c.d. onere dell’impugnazione, talchè i vizi dell’atto debbono essere fatti valere nel termine e con il mezzo previsti dalla legge[2]. Secondo la S.C., “l’ordinanza-ingiunzione è considerata dalla l. . .