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CORTE DI CASSAZIONE; sezione terza, sentenza del 26 aprile 2022, n. 12977; PRES. VIVALDI; REL. SAIJA; P.M. SOLDI (concl. conf.); SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE a r.l. (Avv. N. Parise e R. Zibetti) c. L.P.G. (Avv. G. Santoro) Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. – sospensione dell’esecuzione ex art. 623 c.p.c. – mutamento di connotazione a seguito di correzione di errore materiale dell’ordinanza ex art. 623 c.p.c., con assegnazione del termine ex art. 616 c.p.c. Il provvedimento ex art. 623 c.p.c., adottato dal g.e. a seguito di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto, può mutare. . .