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La Corte di Cassazione, riprendendo alcuni suoi recenti orientamenti in materia di difetto di rappresentanza processuale, torna a ribadire che, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di carenza di ius postulandi ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., la cui applicazione rimane – quindi – confinata ai soli casi di rilievo officioso. Da qui, la conseguenza secondo cui, in assenza di una immediata reazione all’eccezione, la null. . .