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Il rinvio dell’art. 678, 1° co., c.p.c. alle norme sul pignoramento presso terzi, al fine di disciplinare l’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, è oggetto di un vivo dibattito. Un dibattito che finora si è concentrato soprattutto sull’applicabilità, all’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, del criterio di competenza dettato dall’art. 26-bis c.p.c. Tuttavia, quest’ultimo è soltanto un aspetto di un tema più ampio, relativo alla corretta (o più probabile) lettura dell’art. 678, 1° co., tra norme sull’interpretazione, distinzione tra rinvio fisso e rinvio mobile e criterio di specialità. L’autore propone una rilettura del primo periodo de. . .