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App. Napoli 30 ottobre 2017 La decisione in commento tratta, fra i vari aspetti toccati, di due tematiche fra loro collegate e, segnatamente, dell’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. come novellato dalla l. 134/2012 e – più implicitamente – dell’oggetto dell’appello. La Corte d’appello di Napoli, nel caso di specie, ha rigettato l’eccezione dell’appellata finalizzata a far dichiarare inammissibile il gravame per violazione dell’onere di specifica motivazione dell’appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. (art. 434 c.p.c. per il rito del lavoro). Da notare, a tal proposito, che l’appellata, per vero, a quanto si evince dalla decisione di secondo grad. . .