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Sorte delle domande formulate con il c.d. Rito Fornero non fondate sugli identici fatti costitutivi: inammissibilità o mutamento del rito
Sommario: 1. Introduzione. - 2. Ambito di applicazione alla luce della peculiare struttura del primo grado nel c.d. Rito Fornero. - 3. La nozione di identici fatti costitutivi. - 4. Le nuove domande proponibili all’interno del perimetro della causa petendi, in particolare la domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966. - 5. Sorte delle altre domande non rientranti nell’ambito di applicazione del c.d. rito Fornero. - 6. Soluzione data dal Tribunale e rilievi critici. - 7. Riflessioni conclusive.
Di Enrico Fanesi -
Introduzione
La sentenza in esame affronta la questione relativa alla proponibilità di una domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive nelle forme del c.d. Rito Fornero.
Nel caso di specie, a fronte di un’ordinanza di rigetto, conclusiva della prima fase del procedimento, veniva proposta opposizione avverso il suddetto provvedimento e, nel ricorso introduttivo alla seconda fase, veniva formulata, per la prima volta, domanda di condanna al pagamento di differenze retributive.
La questione sottoposta al vaglio del Tribunale di Roma involge il corretto inquadramento dell’ambito di applicazione del rito, nonché il significato da attribuire alla nozione di “identici fatti costitutivi”, al fine di comprendere quale sorte possa attribuirsi alle domande cumulate oltre i limiti imposti dalla legge.
Ambito di applicazione alla luce della peculiare struttura del primo grado nel c.d. Rito Fornero
Di primaria importanza, nella disamina che ci si accinge a compiere, è la circoscrizione del perimetro applicativo del rito alla luce della peculiare struttura caratterizzante il primo grado di giudizio.
Il rito in esame è disciplinato dall’art. 1 della l. 28 giugno 2012 n. 92, ai commi da 47 a 69, che introduce un procedimento speciale per alcune controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti[1]; in particolare, l’ambito di applicazione è definito dal comma 47, laddove si prevede che: “Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.
L’intento del legislatore si sostanzia nell’introduzione di un rito speciale volto ad assicurare una celere[2]risoluzione delle controversie in materia di licenziamento, instaurate a partire dal 18 luglio 2012, nelle ipotesi regolate dall’art. 18 l. n. 300/1970, nella versione ratione temporis applicabile[3].
A fronte di un dato testuale così connotato il procedimento è stato ritenuto, pressoché unanimemente, obbligatorio[4] e invocabile, in via esclusiva, per liti in materia di licenziamento.
Le osservazioni poc’anzi espresse vanno tuttavia coordinate con le previsioni di cui ai commi successivi al 47 e, in particolare, con la disciplina degli atti introduttivi delle due fasi in cui si articola il primo grado.
È noto, infatti, che il rito in esame sia caratterizzato da un primo grado a struttura bifasica: a una prima fase, a cognizione sommaria, non cautelare, segue una, eventuale, di opposizione a cognizione piena[5].
Le suddette fasi sono introdotte, entrambe, da un ricorso, con il quale, secondo quanto espressamente prescritto dai commi 48 e 51, non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47, salvo che siano “fondate sugli identici fatti costitutivi”.
Tali disposizioni precludono il c.d. rito Fornero a domande diverse, senza tuttavia specificare quali siano le conseguenze dell’eventuale erronea proposizione, nelle forme di cui all’art. 1, commi 47-68 l. 92/2012, di una domanda non rientrante fra quelle ivi espressamente previste o, viceversa, nella proposizione in altre forme, in particolare ex artt. 414 ss. c.p.c., di una domanda assoggetta al rito speciale in materia di licenziamento.
Preliminare rispetto alla risoluzione di tale problematica risulta la corretta definizione della nozione di “identici fatti costitutivi”.
La nozione di identici fatti costitutivi
Come evidenziato da autorevole dottrina “ipotizzare che vi possano essere domande «diverse» fondate su «identici fatti costitutivi» è un nonsense”[6].
Risulta, infatti, difficilmente concepibile una domanda diversa da quelle testualmente destinate al nuovo rito che sia davvero fondata su identici fatti costitutivi; la considerazione è altresì avvalorata dalla previsione di cui al comma 56, laddove il legislatore suppone la proposizione di una riconvenzionale fondata su identici fatti costitutivi, ipotesi, quest’ultima, di ancor più difficile realizzazione[7].
Al fine di ovviare a tali inconvenienti si sono sviluppati in dottrina due distinti orientamenti che muovono verso soluzioni più liberali.
Da un lato, evidenziando la circostanza che le ulteriori domande andrebbero ascritte in ogni caso alla categoria delle “domande diverse”, si presuppone che la nozione vada intesa come identità parziale di fatti costitutivi, così da ricomprendere, oltre a fatti costitutivi identici alla domanda di impugnativa del licenziamento, anche fatti ulteriori[8].
Dall’altro lato, interpretando la norma alla luce della funzione specifica del procedimento, giungere ad una celere definizione circa l’impugnativa del licenziamento, si è sostenuto che sia necessario escludere il cumulo delle domande connesse che appesantiscano l’istruttoria e determino un ritardo nella decisione del giudice[9].
Accedendo a queste soluzioni è possibile riempiere di significato l’espressione utilizzata dal legislatore e individuare talune categorie di domande ricomprese nell’ambito applicativo del c.d. rito Fornero.
Le nuove domande proponibili all’interno del perimetro della causa petendi, in particolare la domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966.
La dottrina, pur concorde nell’estendere la nozione di identici fatti costitutivi, secondo le differenti letture sopra esposte, non si è tuttavia mostrata uniforme in merito alla tipologia di domande che possano essere trattate congiuntamente a quella di licenziamento.
Vi è chi, infatti, si è spinto fino a ritenere ammissibili nel rito speciale, in via accessoria o gradata rispetto alla domanda di impugnativa, l’eventuale risarcimento del danno ulteriore e finanche il pagamento di differenze retributive e del Tfr, conseguenti alla diversa qualificazione del rapporto[10]; o chi ha ipotizzato la proponibilità della domanda diretta al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della dignità professionale ovvero del danno alla integrità psico-fisica del lavoratore[11].
Altri autori, muovendosi in direzione in parte difforme, hanno escluso che possa essere cumulata alla domanda di impugnativa del licenziamento quella per il pagamento di differenze retributive, in quanto esigente autonoma istruttoria, mentre possa esserlo quella di condanna al pagamento di quanto spettante a titolo di Tfr o di indennità sostitutiva di preavviso[12].
La giurisprudenza si è mostrata propensa, prevalentemente, a escludere l’assoggettabilità al rito in esame di una serie di domande connesse, poiché non fondate su identici fatti costitutivi. Ci si riferisce, in particolare, alla domanda di inquadramento in un livello superiore e al pagamento di differenze retributive[13], nonché alla domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto[14].
La questione che ha destato più interesse, tanto da arrivare a un vero e proprio revirement della Corte di Cassazione, è quella relativa all’ipotesi in cui si invochi una delle tutele di cui all’art. 18 Statuto lavoratori, sul presupposto che il datore di lavoro integri il requisito dimensionale, e, in via subordinata, la domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604 del 1966.
La giurisprudenza maggioritaria, sin dall’origine, si è espressa nel senso di escludere, dall’ambito applicativo del c.d. Rito Fornero, la tutela debole ex art. 8 l. 604 del 1966. Si registravano, all’interno di questo comune indirizzo, opinioni differenti in riferimento alla sorte da riservare alla domanda, poiché, a decisioni di inammissibilità[15], si contrapponevano pronunce di mutamento di rito[16].
Va sottolineato, tuttavia, che già si annotavano soluzioni volte a ricomprendere la domanda di tutela obbligatoria nel rito speciale[17].
In dottrina vi era chi propendeva per l’ipotesi del mutamento del rito[18] e chi sposava la tesi dell’attrazione della domanda nel rito Fornero per identità parziale dei fatti costitutivi[19]. Parzialmente difforme a quest’ultima tesi era quella di chi non escludeva che, all’esito dell’istruttoria, il giudice potesse pronunciarsi su tutte le richieste, quindi anche sulla domanda di tutela debole, qualora fossero risultati acquisiti gli elementi per decidere[20].
La questione è arrivata al vaglio della Suprema Corte, la quale, in un primo momento, si è pronunciata nel senso dell’improponibilità della domanda, poiché fondata su fatti costitutivi diversi da quelli di cui all’art. 18 Statuto Lavoratori[21], per poi modificare il proprio orientamento e optare per un’interpretazione “utile che dia senso e contenuto alla disposizione”, nonché conforme ai principi generali di strumentalità del processo, economia processuale e conservazione dell’efficacia degli atti processuali. Si è così ritenuto che il giudice, senza disporre il mutamento del rito, possa procedere all’esame e alla decisione della domanda di applicazione della tutela obbligatoria ai sensi dell’art. 8 l. 604 del 1966, in quanto fondata sugli identici fatti costitutivi[22].
Sorte delle altre domande non rientranti nell’ambito di applicazione del c.d. rito Fornero
Evidenziate le tesi che consentono di interpretare in modo più liberale la nozione di “identici fatti costitutivi” e ricostruita l’evoluzione della domanda, proposta in via subordinata, di tutela obbligatoria, è necessario a questo punto analizzare, al fine di verificare la bontà della soluzione prospettata dal Tribunale nel caso in esame, le possibili conseguenze della proposizione, nelle forme del rito speciale, delle eventuali ulteriori domande diverse da quella ex art. 8 l. 604/1966.
Anche con riferimento a tale problematica, in dottrina e giurisprudenza, si sono contrapposte due tesi: da un lato quella favorevole alla declaratoria di inammissibilità[23], dall’altro quella incline alla conversione del rito[24].
A sostegno della prima teoria sono stati addotti argomenti testuali e sistematici.
I primi si basano, principalmente, sul dettato normativo: si evidenzia, infatti, che il comma 56 dispone il provvedimento di separazione della domanda riconvenzionale non fondata su fatti costitutivi identici. Secondo tale lettura dovrebbe da ciò desumersi che la volontà del legislatore sia volta a circoscrivere la conversione del rito unicamente nell’ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale che non presenti gli stessi fatti costitutivi, in modo da evitare che il rito speciale possa subire complicazioni e rallentamenti[25].
Sul piano sistematico si è sottolineato che la formulazione letterale degli artt. 426 e 427 c.p.c., che disciplinano il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro e viceversa, e dell’art. 4, comma 1, d. lgs. 150/2011, che regola questioni di rito analoghe per le tipologie di processo contemplate nel suddetto decreto, non consentirebbero la loro applicazione a ipotesi diverse da quelle ivi contemplate.
Infine, ulteriore argomento, è tratto dal parallelo con l’art. 702 ter, comma 2, c.p.c., in forza del quale se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’art. 702 bis la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile[26].
Gli argomenti addotti non sembrano tuttavia convincenti.
Con riferimento al primo profilo può agevolmente osservarsi come la circostanza che il legislatore abbia previsto la separazione unicamente delle domande riconvenzionali, non comporta che le altre debbano essere dichiarate inammissibili, ben potendo, previa conversione del rito, essere trattate separatamente dallo stesso giudice[27].
In merito poi alla supposta non estensibilità delle norme di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c. e 4 d. lgs. 150/2011, si può evidenziare l’ampia portata delle stesse, tale da renderle suscettibili di interpretazione estensiva.
Gli attributi “ordinario” e “speciale” previsti agli artt. 426 e 427 c.p.c. possono, infatti, connotare il rapporto tra rito del lavoro (ordinario) e rito del lavoro (speciale, Fornero); mentre l’ampio tenore letterale l’art. 4 d. lgs. 150/2011 induce ad applicare tale disposizione anche alla conversione di un rito introdotto secondo forme diverse da quelle previste nello stesso decreto[28].
Quanto infine al parallelo con l’art. 702 ter, comma 2, c.p.c., è sufficiente osservare che il rito Fornero è obbligatorio e non già facoltativo come il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’attore[29].
In ogni caso la soluzione alla problematica va altresì letta alla luce dei principi generali dell’ordinamento e, in particolare, in ossequio a quello per cui il processo deve tendere ad una decisione sul merito, limitandosi la chiusura in rito ai soli casi espressamente previsti[30]; tale lettura va garantita poiché risponde ad esigenze imprescindibili di effettività della tutela giurisdizionale.
Il principio poc’anzi enunciato è infatti espressione dei precetti costituzionali di ragionevole durata, di cui all’art. 111 Cost., nonché del diritto di azione e difesa, consacrato dall’art. 24 Cost.; questi ultimi dovrebbero essere salvaguardati ancor più nell’ambito di un rito volto ad assicurare la celere risoluzione delle controversie in materia di licenziamento.
Sulla base di quanto evidenziato è da preferire la tesi volta a favorire il mutamento del rito in applicazione dei già citati artt. 426 e 427 c.p.c., ovvero in base all’art. 4 d. lgs. 150/2011[31].
Soluzione data dal Tribunale e rilievi critici
Alla luce delle considerazioni esposte è possibile analizzare la soluzione adottata, nel caso di specie, dal Tribunale di Roma.
In via preliminare, viene affrontata la questione, che interessa il presente commento, della proponibilità, in sede di opposizione, della condanna al pagamento di differenze retributive afferenti il rapporto di lavoro.
Il giudicante, evidenziando che la suddetta richiesta veniva avanzata per la prima volta nel ricorso in opposizione, conclude per l’inammissibilità della stessa, in quanto non fondata su identici fatti costitutivi. Nel prosieguo dell’analisi sottolinea che la possibilità per le parti di proporre domande nuove, con il ricorso in opposizione, va circoscritta all’interno del perimetro costituito dalla causa petendi dell’azione di impugnazione del licenziamento, ossia in relazione ai motivi di illegittimità del ricorso originario; viene inoltre richiamata, a sostegno di tale lettura, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare le pronunce n. 12904 del 2016 e n. 15084 del 2018.
La soluzione fornita dal Tribunale non risulta tuttavia convincente presentando, viceversa, talune criticità che ci si appresta a evidenziare.
Anzitutto, anche volendo condividere l’opinione secondo la quale la domanda di pagamento delle differenze retributive non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del c.d. Rito Fornero[32], non si condivide la tesi, sposata dal Tribunale, che propende per la declaratoria di inammissibilità della domanda.
È preferibile, infatti, sulla base delle motivazioni sopra esposte[33], l’impostazione volta a favorire la conversione del rito.
Dirimente appare, tra gli argomenti già ampiamente avanzati, quello che prende le mosse dai principi generali dell’ordinamento e che è volto a sostenere la conclusione del processo con una decisione nel merito, circoscrivendo ai soli casi espressamente previsti la chiusura in rito[34].
Una pronuncia di quest’ultimo tipo, infatti, determinerebbe la dispersione di energie processuali[35] e la conseguente necessità per il ricorrente, che intenda far valere nuovamente le sue pretese in merito alle supposte differenze retributive, di instaurare un nuovo processo con evidente pregiudizio per i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. di azione e difesa e ragionevole durata.
Tale soluzione risulta inoltre più in linea con le finalità che hanno mosso il legislatore nell’introduzione del c.d. Rito Fornero e, in particolare, con l’esigenza di giungere celermente ad una soluzione delle controversie in materia di licenziamento; tale obiettivo verrebbe, viceversa, frustrato qualora si propendesse per una pronuncia di chiusura in rito.
Non appaiono congrui, infine, i richiami operati dal Tribunale alle pronunce della Corte di Cassazione n. 12904 del 2016 e n. 15084 del 2018. Le suddette decisioni, infatti, in controtendenza rispetto a quanto sostenuto in precedenza dalla stessa Corte[36], hanno stabilito che il giudice, senza disporre il mutamento del rito, possa procedere all’esame e alla decisione della domanda di applicazione della tutela obbligatoria ai sensi dell’art. 8 l. 604 del 1966, in quanto fondata sugli identici fatti costitutivi[37].
La soluzione data dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene riferibile al diverso profilo della domanda di tutela obbligatoria, sembrerebbe al più corroborare la tesi, che qui si sostiene, che propende per il mutamento del rito; la Corte, infatti, esprimendosi nel senso della cumulabilità, abbraccia la tesi favorevole alla necessità di limitare i casi di chiusura in rito a quelli espressamente previsti e offre una lettura che, in ossequio ai precetti costituzionali sopra indicati, ha il pregio di favorire l’economia processuale .
Riflessioni conclusive
Nel concludere il presente commento vanno anzitutto condivise le perplessità avanzate in dottrina in merito all’introduzione del c.d. Rito Fornero[38]. Si è sottolineato, infatti, che il legislatore avrebbe dovuto preoccuparsi di riportare a efficienza il rito del lavoro e non già introdurre, in apparente contrasto con il d. lgs. 150/2011, in materia di semplificazione e riduzione dei riti civili, un nuovo rito dalla scarna e approssimativa disciplina[39].
Inoltre, come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23[40] sul c.d. contratto di lavoro a tutele crescenti, in riferimento all’impugnativa giudiziale del licenziamento occorre operare una distinzione temporale, in quanto il sistema delineatosi finisce, di fatto, per configurare un doppio binario per la tutela dei lavoratori assunti a tempo indeterminato illegittimamente licenziati[41]. Il c.d. Rito Fornero continua ad applicarsi alle controversie instaurate successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92/2012, e prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d. lgs. N. 23/2015; per le controversie instaurate successivamente a quest’ultima data operano invece le regole ordinarie del processo del lavoro di cui agli artt. 414 ss. c.p.c.[42].
In conclusione, nelle ipotesi in cui trova ancora applicazione il rito speciale è opportuno privilegiare letture, quale quella fornita, che consentano di realizzare gli auspicati obiettivi di celerità e speditezza e che, nel favorire il principio di economia processuale, evitino la dispersione di energie processuali.
* Avvocato; Dottorando di ricerca in diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Teramo.
[1] Sul Rito Fornero v. senza pretese di completezza: G. BENASSI, La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, in Il lav. nella giur., 8-9/2012, 749 ss.; D. BUONCRISTIANI, Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 351 ss.; D. BUONCRISTIANI, Successivo o anche preventivo controllo di validità di un licenziamento?, in Riv. It. dir. lav., 2014, 405 ss.; D. BUONCRISTIANI, La conversione del rito Fornero in rito laburistico, in Riv. It. dir. lav., 2014, 607 ss.; R. CAPONI, Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento, in www.judicium.it; L. CAVALLARO, Il processo del lavoro al tempo dei tecnici, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 2013, 287 ss.; C. CONSOLO – D. RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali, in Corr. giur., 2012, 729 ss.; P. CURZIO, Il nuovo rito per licenziamenti, in Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della l. 28 giugno 2012 n. 92, a cura di P. Chieco, Bari, 2012; D. DALFINO, Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, n. 92), in Giusto proc. civ., 759 ss.; D. DALFINO, Il rito Fornero nella giurisprudenza: prime applicazioni, in Riv. Giur. del lav. e della prev. sociale, 2013, 153 ss.; D. DALFINO, L’impugnativa del licenziamento secondo il c.d. “rito Fornero”: questioni interpretative, in Foro it.,2013, V, c. 6 ss.; D. DALFINO, Obbligatorietà del rito Fornero (anche per il datore di lavoro) e decisione di questioni nella fase sommaria, in Riv. It. dir. lav., 2014, 396ss.; M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanzialmente dimidiata, in www.judicium.it; R. DONZELLI, Le nuove tutele del lavoro (Dall’accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità pensionabile al procedimento per la dichiarazione d’illegittimità del licenziamento), in Riv. del dir. della sicurezza sociale, anno XIII, n. 2, 2013, 289 ss.; A. GIORDANO, Rito Fornero e formalismi del processo. Il caso del mutamento del rito, in Giur. it., 2013, 1363 ss.; A. GUARISO, Nuovo rito sul licenziamento e d. lgs. 150/2011, in Riv. critica di dir. del lav., 2012; F.P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 2013, 123ss.; F. P. LUISO, La disciplina processuale speciale della legge 92 del 2012 nell’ambito del processo civile: modelli di riferimento ed inquadramento sistematico, in www.judicium.it; F.P. LUISO – R. TISCINI – A. VALLEBONA, La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Torino, 2013; C. MUSELLA, Il rito speciale in materia di licenziamento, in AA. VV., Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, a cura di M. CINELLI – G. FERRARO – O. MAZZOTTA, Torino, 2013; I. PAGNI, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, in Riv. it. dir. lav, 2013, 339 ss.; P. SORDI, Il nuovo rito per le controversie in materia di licenziamenti, in Corr. giur., 2013, 1150 ss.; G. TREGLIA, Brevi note sul nuovo processo per licenziamento introdotto dalla riforma del mercato del lavoro, in Il lav. nella giur., 8-9/2012, 763 ss.; A. VALLEBONA, La riforma del mercato del lavoro 2012, Torino, 2012.
[2] Cfr. art. 1, comma 1 lett. c., l. 28 giugno 2012 n. 92: “…(omissis) con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie”.
[3] Per le controversie instaurate successivamente al 18 luglio 2012, il c.d. rito Fornero si applica sia ai licenziamenti assoggettati alla disciplina sostanziale modificata per effetto della stessa legge Fornero sia ai licenziamenti intimati prima di tale data e regolati dall’anteriore versione dell’art. 18 Statuto lavoratori. V. in tal senso S. SANTARONI, Dentro e fuori dal cosiddetto “Rito Fornero”, in Il lav. nella giur., 2013, 593 ss.
[4] D. BUONCRISTIANI, Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi, cit.359; L. CAVALLARO, Il processo del lavoro al tempo dei tecnici, cit., 294; P. CURZIO, Il nuovo rito per licenziamenti, cit., 418; F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 132, il quale evidenzia che depongono in tal senso sia ragioni sistematiche, secondo il dato testuale ex art. 1, comma 48: “la domanda … si propone”, sia ragioni sistematiche in funzione della scelta specifica del rito.
[5] D. DALFINO, Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, n. 92), cit, 778 ss.; M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanzialmente dimidiata, cit., 1; R. DONZELLI, Le nuove tutele del lavoro, cit.,289 ss.; F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 123; C. MUSELLA, Il rito speciale in materia di licenziamento, cit., 321 ss.; R. TISCINI, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale, cit., 116; contra R. CAPONI, Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento, cit., l’A. sottolinea che: “il nuovo rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento prefigurato dalla riforma del mercato del lavoro è in effetti un processo a cognizione piena ed esauriente, nonostante che la disciplina della fase istruttoria sia affidata alle determinazioni discrezionali del giudice, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che sono tradizionalmente proprie dei procedimenti sommari”; I PAGNI, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, cit., la quale parla di rito a cognizione sommaria con riferimento alla circostanza che il legislatore ha lasciato al giudice la determinazione delle forme e dei termini, ma il suddetto rito presiede a un processo a cognizione piena se si guarda alla qualità della cognizione che è la stessa del codice di rito.
[6] F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 130; l’A. sottolinea che vi possono essere domande identiche fondate su diversi fatti costitutivi (ciò accade ad esempio per i diritti eteroindividuati), ma non domande diverse fondate su identici fatti costitutivi.
[8] G. BENASSI, La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, cit., 752; C. CONSOLO – D. RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali, cit., i quali evidenziano che la norma, nella sua rigidità, non sembra nemmeno idonea a garantire la snellezza del processo, spesso pregiudicata dalla complessità dell’accertamento in fatto più che dal cumulo di domande; P. CURZIO, Il nuovo rito per licenziamenti, cit., 415; D. DALFINO, Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, n. 92), cit., 782; M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanzialmente dimidiata, cit., 2b; I. PAGNI, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, cit., 348.
[9] F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 131; nello stesso senso R. TISCINI, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale, cit., 105-106.
[10] M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanzialmente dimidiata, cit., 2b; favorevole alla proponibilità della domanda di pagamento delle differenze retributive G. BENASSI, La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, cit., 752.
[11] D. DALFINO, Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, n. 92), cit., 782.
[12] F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 131; nello stesso senso P. SORDI, L’ambito di applicazione del nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti e disciplina della fase di tutela urgente, Relazione all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema “La riforma del mercato del lavoro nella legge 28 giugno 2012, n. 92, Roma, 2012, 2.5; esclude la proponibilità di domande di differenze retributive perché comunemente fondate su fatti diversi dal licenziamento L. CAVALLARO, Il processo del lavoro al tempo dei tecnici, cit., 299; V. anche C. MUSELLA, Il rito speciale in materia di licenziamento, cit., 365, la quale esclude la trattabilità con il procedimento specifico di domande di condanna a differenze retributive, domande dirette all’accertamento di mansioni superiori, l’A. muove però da una “nozione tecnica di fatto costitutivo del diritto” e non condivide “l’opinione di chi invece ritiene che nell’ambito del rito specifico possano essere trattate anche questioni affini ma non fondate sugli stessi fatti costitutivi”.
[13] Trib. Milano, 1° ottobre 2012; Trib. Milano, 31 ottobre 2012; Trib. Milano, 22 ottobre 2012; Tribunale Taranto, 30 novembre 2012; Trib. Roma, 23 ottobre 2014; Trib. Roma, 1° maggio 2019.
[15] Trib. Roma, sez. lav., 24 gennaio 2013; Trib. Roma, sez. lav., 11 febbraio 2013; Trib. Milano, sez. lav., 22 febbraio 2014; Trib. Firenze, sez. lav. 19 marzo 2014.
[16] Trib. Bari, sez. lav. 4 marzo 2014, in Il lav. nella giur., 2014, 516 ss., rassegna del merito a cura di F. COLLIA; Corte App. Roma, 27 giugno 2014.
[17] Trib. Roma, sez. lav., 28 novembre 2012 e Trib. Roma, sez. lav. 19 dicembre 2012, in Il sole 24 ore, n. 6/2013, 428 ss. con nota di A. VALLEBONA.
[18] D. BUONCRISTIANI, Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi, cit., 369.
[19] C. MUSELLA, Il rito speciale in materia di licenziamento, cit., 370-371; I. PAGNI, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, cit., 348-349.
[20] F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 138, il quale sottolinea che, trattandosi di unica domanda costituita dall’impugnativa del licenziamento, se alla fine dell’istruttoria il giudice ritiene che non vi siano gli estremi per accogliere la domanda ex art. 18 Statuto lavoratori, ma che essa possa essere accolta ex art. 8 l. 604/1966, egli può farlo, così come può decidere nel merito una differente domanda, purché «fondata sugli identici fatti costitutivi», si tratterà di vedere volta per volta se la controversia è matura per una decisione anche sotto il profilo dell’art. 8 l. 604/1966 oppure no; nello stesso senso R. TISCINI, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale, cit., 105ss.
[21] Cass. civ. Sez. lavoro, n. 16662/2015, in particolare si evidenzia che: “Disponendo l’art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 che con il rito «Fornero» possono essere proposte, oltre alle domande relative all’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 Stat. lav., unicamente quelle che siano fondate sugli identici «fatti costitutivi», deve ritenersi improponibile la domanda con cui il ricorrente chieda, subordinatamente all’accoglimento delle domande ex art. 18 Stat. lav., la concessione della tutela di cui all’art. 8, L. n. 604/1966, atteso che tale ultima domanda è fondata su «fatti costitutivi» diversi rispetto a quelli contemplati dall’art. 18 cit., almeno per quanto attiene il requisito dimensionale e la natura delle imprese datrici di lavoro e considerato che la tutela urgente garantita dal nuovo rito è riservata alle «domande dei lavoratori titolari del diritto alla reintegra nel posto di lavoro»”.
[22] Cass. civ., sez. lav., n. 12094/2016, che muove dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 141 del 2006), secondo la quale la dimensione dell’impresa costituisce un fatto impeditivo del diritto soggettivo dedotto in giudizio, con onere della prova a carico del datore di lavoro; in conformità a tale orientamento: Cass. civ., sez. lav. n. 15084/2018.
[23] L. CAVALLARO, Il processo del lavoro al tempo dei tecnici, cit., 300; Trib. Monza, sez. lav., 22 ottobre 2012; Trib. Venezia, sez. lav., 2 ottobre 2012; Trib. Milano, sez. lav., 15 ottobre 2012; recentemente Trib. Catania, sez. lav., 5 dicembre 2018, n.4976.
[24] G. BENASSI, La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, cit., 753-754; D. BUONCRISTIANI, Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi, cit., 374; R. DONZELLI, Le nuove tutele del lavoro, cit., 318-319; A. GUARISO, Nuovo rito sul licenziamento e d. lgs. 150/2011, cit., 306; F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 130 ss.; C. MUSELLA, Il rito speciale in materia di licenziamento, cit., 368-369; P. SANDULLI, Questioni di competenza e di rito-Passaggio dal rito del lavoro al rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti (c.d. rito Fornero) e viceversa, in P. SANDULLI-A.M. SOCCI, Il processo del lavoro. La disciplina processuale del lavoro privato, pubblico e previdenziale, Milano, 2016, 157 ss.; in giurisprudenza V. Trib. Napoli, sez. lav., 16 ottobre 2012; Trib. Roma, sez. lav., 21 febbraio 2013; Trib. Roma, sez. lav., 10 dicembre 2012; Trib. Roma, sez. lav., 4 febbraio 2013; Trib. Teramo, sez. lav., 22 luglio 2015.
[25] L. CAVALLARO, Il processo del lavoro al tempo dei tecnici, cit., 300-301.
[26] Trib. Catania, sez. lav., 5 dicembre 2018, n.4976.
[27] D. BUONCRISTIANI, Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi, cit., 374.
[28] A. GIORDANO, Rito Fornero e formalismi del processo. Il caso del mutamento del rito, cit., 1366.
[29] Va sottolineato che l’art. 702 ter, comma 2 c.p.c. dovrebbe riferirsi unicamente alle ipotesi di violazione del presupposto specifico di esperibilità del procedimento sommario innanzi al tribunale monocratico, allorché venga proposta con rito sommario una domanda riservata a decisione collegiale ex art. 50 bis c.p.c e non già alle diverse ipotesi di errore di rito per le quali è più auspicabile un provvedimento di mutamento del rito; V. peraltro sui dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c., laddove prevede una pronuncia di inammissibilità con ordinanza non impugnabile V. A. TEDOLDI, Procedimento sommario di cognizione, in Commentario del codice di Procedura Civile, a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 2016, 432 ss.
[30] Corte Cost. n. 77 del 2007 e n. 223 del 2013; osserva la Corte che: “Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla migliore qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che nell’individuazione del giudice competente – volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall’altro lato, l’idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito – non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al «bene della vita» oggetto della loro contesa”.
[31] Favorevoli al mutamento ex art. 426 e 427 c.p.c. in quanto la fonte di integrazione primaria va individuata nel rito del lavoro: F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 135; C. MUSELLA, Il rito speciale in materia di licenziamento, cit., 368; nel senso del mutamento ex art. 4 d. lgs. 150/2011: G. BENASSI, La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, cit., 753-754; P. SANDULLI, Questioni di competenza e di rito-Passaggio dal rito del lavoro al rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti (c.d. rito Fornero) e viceversa, cit., 158-159, l’A. evidenzia che “l’art. 4 d. lgs. 150/2011 costituisce un rimedio generale, trovando applicazione per tutte le questioni di rito che si dovessero porre tra tutte le tipologie di processo contemplate dal decreto stesso, ossia il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro ed il rito sommario di cognizione”; nello stesso senso Trib. Roma, sez. lav., 28 novembre 2012.
[32] Favorevoli a tale lettura L. CAVALLARO, Il processo del lavoro al tempo dei tecnici, cit., 299; F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 131, il quale, secondo la teoria sopra esposta, ossia quella di interpretare la norma alla luce della funzione specifica del procedimento, giungere velocemente ad una decisione relativa all’impugnativa del licenziamento quando sullo sfondo vi è la possibilità di reintegra, esclude la possibilità di cumulare, nell’ambito del procedimento, la domanda di pagamento di differenze retributive, perché esige una istruttoria del tutto anomala; favorevoli alla proponibilità, con le forme del rito speciale, della domanda M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanzialmente dimidiata, cit., 2b.
[37] Cass. civ., sez. lav., n. 12094/2016; Cass. civ., sez. lav. n. 15084/2018; Cfr. punto 4.
[38] G. BENASSI, La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, cit., 761; C. CONSOLO – D. RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali, cit., 737; M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanzialmente dimidiata, cit., 6; G. TREGLIA, Brevi note sul nuovo processo per licenziamento introdotto dalla riforma del mercato del lavoro, 772.
[39] C. CONSOLO – D. RIZZARDO, op. ult. cit., 737.
[40] Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato in G. U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015.
[41] P. SANDULLI, Il procedimento ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori alla luce della legge n. 92/2012 e delle normative sul jobs act, in P. SANDULLI-A.M. SOCCI, Il processo del lavoro. La disciplina processuale del lavoro privato, pubblico e previdenziale, Milano, 2016, 645 ss.
[42] Per una recente proposta di abrogazione del c.d. Rito Fornero, V. A. PROTO PISANI, Silenzio della dottrina e attenzione dell’avvocatura alle proposte fiorentine di riforme del processo civile, in Riv. dir. proc., 2019, 191.