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Trib. Massa 4 luglio 2016 La pronuncia che si segnala prende le mosse da un reclamo proposto ai sensi dell’art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l’ordinanza che aveva dichiarato l’estinzione di una procedura esecutiva per non avere il creditore procedente tempestivamente depositato l’istanza di vendita. Con l’impugnazione il reclamante intendeva ottenere la revoca dell’indicato provvedimento per la violazione delle norme di settore in punto di tempestività del deposito (che riteneva essersi perfezionato nei tempi prescritti) e, in via subordinata, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. Ciò in quanto, pur non avendo ricevuto la quarta PEC relativa ai controlli della cancelleria. . .