Riflessioni sull’opportunità di un rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti

Sommario: 1. L’attuale (ridotto) ambito di applicazione del rito Fornero (tra im-piego pubblico e privato). 2. I principali difetti del rito Fornero. 3. Cenni alla crisi della distinzione tra processi a cognizione piena e sommaria. 4. Considerazioni de iure condendo in merito all’ipotesi di un nuovo rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti in regime di tutela “forte”.

Di Andrea Mengali -
1. E’ noto che la L. 92/2012 ha istituito un rito speciale per le cause aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. rito Fornero, disciplinato dall’art. 1, commi 47 ss. della predetta legge). E’ altresì noto che il D.lgs n. 23/15 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti) prevede, all’art. 11, che “ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92”. Pertanto, si è osservato, il rito Fornero è un rito “a scomparsa”, che non si a. . .