Rifiuto della proposta conciliativa e regolamentazione delle spese di lite nel processo del lavoro (nota a corte cost. 268/2020)

L’art. 91, primo comma, secondo periodo, che prevede la condanna alle spese di lite della parte che, seppur vittoriosa, non abbia accettato senza giustificato motivo una proposta conciliativa di importo pari o superiore a quello accertato in sentenza, non è estensibile al processo del lavoro, nell’ambito del quale trova esclusiva applicazione l’art. 420 c.p.c., che al più consente in tale eventualità la compensazione.

Di Gaia Iappelli -
Sommario: 1. Il caso – 2. Le questioni rimesse. – 3. Inquadramento dell’art. 91, primo comma, secondo periodo – 4. L’inapplicabilità al processo del lavoro – 5. Le conseguenze in punto di spese di lite della mancata accettazione della proposta conciliativa nel processo del lavoro – 6. Riflessioni a margine 1.Il caso – La pronuncia in commento trae origine dalla rimessione alla Corte costituzionale, da parte della Corte d’Appello di Napoli, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di rito, anche in combinato disposto con l’art. 420, primo comma, c.p.c. Questi i passaggi fondamentali del giudizio: un lavora. . .