IL RICORSO ALLA COMMISSIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO E PRESCRIZIONE

La prescrizione di un credito non è sospesa durante l’esame, da parte di una commissione di sovraindebitamento, dell’ammissibilità della domanda di un debitore, né si interrompe per effetto della proposizione – da parte de creditore – di un ricorso al Tribunal d’Instance avverso la decisione della commissione che ammetta il debitore alla procedura di sovraindebitamento, non potendo tale domanda essere assimilata – con riguardo al suo oggetto – alla domanda giudiziale idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2241 CC.

Di Federica Porcelli -
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 14-24.986 La scorsa primavera la Corte di cassazione francese è stata chiamata a decidere della questione relativa agli effetti prodotti sulla prescrizione di un diritto di credito dalla «pendenza» di una procedura di sovraindebitamento e dalla proposizione all’autorità giudiziaria ordinaria (e nella specie al Tribunal d’instance, competente in materia di adozione di misure per il trattamento delle situazioni di sovraindebitamanento ai sensi dell’art. L713-1 Codice del consumo francese) del ricorso avverso la decisione di ammissione del debitore al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento. Nella specie la sentenza. . .