Quando il legislatore manda in stallo la Corte costituzionale

Di Francesco P. Luiso -

1. Con la sentenza 21 luglio 2026, n. 137, la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale del comma 3.1 dell’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), secondo il quale «fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».

Non intendiamo in questa sede discutere il merito della decisione. La Corte – che pure in passato aveva più volte dichiarato l’incostituzionalità di disposizioni che condizionavano l’accesso alla giurisdizione all’adempimento di obblighi tributari – ha dichiarato infondata la questione, sulla base dell’esigua entità della somma dovuta: l’importo in questione, infatti, ammonta a 43,00 €, e da esso sono ovviamente esentati i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Quella che si intende commentare è, invece, la questione affrontata nel § 14 della decisione, laddove si dichiara inammissibile la previsione che affida al cancelliere il rifiuto dell’iscrizione a ruolo.

2. La Corte prende atto che la norma, oggetto di scrutinio, <<attribuisce a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia>>, e ciò non è corretto. Ritiene, tuttavia, che i rimedi a tale illegittima situazione possono essere molteplici, e che spetta al legislatore sceglierne uno.

La Corte ipotizza, infatti, che si possano prevedere una serie alternativa di interventi dell’ufficio giudiziario adito, nella persona del giudice cui la causa è assegnata o del presidente dell’ufficio, investito da un reclamo avverso il diniego del cancelliere.

La Corte dichiara quindi inammissibile la questione, <<perché le esigenze prospettate implicano modifiche normative di sistema rientranti nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore>>.

3. Si potrebbe obiettare che la Corte di solito non si esime dal dichiarare incostituzionale una norma, perché la sua caducazione imporrebbe un intervento del legislatore. Ma non è questo il punto: il problema è che il contributo unificato ha natura tributaria, e le controversie ad esso relative appartengono alla giurisdizione tributaria (art. 46 D. Lgs. 175/2024: T.U. della giustizia tributaria). Quindi spostare dal cancelliere ad un giudice di quell’ufficio il compito di delibare la questione non risolve il problema.

Se è vero che il cancelliere non ha poteri decisori, tali poteri non li ha neppure il giudice di quell’ufficio, perché anch’egli, non meno del cancelliere, è carente di giurisdizione in materia. È un errore ritenere che il magistrato, in quanto tale, abbia poteri decisori: questi poteri li ha soltanto se esercita una funzione dichiarativa, e questa funzione, in materia tributaria, è attribuita alle corti di giustizia tributarie. Sicché quella del giudice appartenente all’ufficio adito è un’opinione, che non ha valore maggiore di quella del cancelliere.

4. Di ciò la Corte si rende conto, quando afferma che la soluzione che sarà prescelta dal legislatore <<potrebbe dover richiedere un coordinamento sistematico alla luce …. della natura incidentale dell’eventuale accertamento giudiziale in ordine alla debenza, o meno, del contributo unificato minimo>>. La Corte è, quindi, ben consapevole che la previsione dell’intervento di un giudice dell’ufficio adito non avrebbe portata definitiva.

E difatti l’art. 249, comma 3-bis, del T.U. spese di giustizia – aggiunto dalla stessa norma che ha introdotto l’obbligo di pagamento del contributo unificato minimo come condizione dell’iscrizione a ruolo – prevede che l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’iscrizione a ruolo costituisce << l’atto liquidatorio dell’imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all’effettivo versamento devono necessariamente proporre l’impugnazione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992[1]>>.

Ha dunque ragione la Corte, quando parla – forse non del tutto correttamente – di accertamento incidentale. Il che significa che l’eventuale rifiuto di iscrizione a ruolo, da chiunque provenga, non costituisce l’epilogo della vicenda. Il cancelliere deve procedere all’iscrizione a ruolo, avverso la quale è proponibile ricorso alla corte di giustizia tributaria.

Se l’esito della controversia sarà favorevole al ricorrente, il cancelliere dovrà procedere all’iscrizione a ruolo.

[1] Cass.  3 aprile 2025, n. 8810; conf. Cass. 21 ottobre 2024, n. 27205.