Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
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Quando a parlare è l’algoritmo. Questioni e rimedi in materia di clonazione della voce attraverso l’intelligenza artificiale nella prospettiva del diritto civile cinese
Di Barbara Verri -
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le questioni giuridiche nel caso Yin M. v. Beijing Intelligent Technology Co. e altri. – 3. Responsabilità per contenuti sintetici lesivi della personalità generati dall’intelligenza artificiale. – 3.1. Il quadro regolamentare dell’intelligenza generativa. – 3.2. La disciplina del Codice civile. – 5. La decisione del Tribunale Internet di Pechino sul caso Yin M. v. Beijing Intelligent Technology Co. e altri: accertamento della responsabilità e rimedi accordati alla parte attrice. – 5. Osservazioni conclusive.
1. In una società in cui il digitale è diventato protagonista indiscusso delle attività umane quotidiane, la ricerca di adeguate forme di governance ha assunto una rilevanza centrale. La sfida, cui sono chiamati i legislatori, è l’elaborazione di regole efficaci e al passo con i tempi, capaci di offrire un quadro normativo che riesca a coniugare la promozione dell’innovazione tecnologica, la protezione dei diritti individuali, nonché la salvaguardia della sicurezza nazionale e dell’interesse pubblico.
Nel contesto cinese l’approccio alla regolamentazione del digitale, basato su una molteplicità di strumenti normativi adottati soprattutto a livello amministrativo, sta progressivamente evolvendo verso un sistema più organico e strutturato. In questo processo hanno segnato una tappa fondamentale l’adozione di quelle che sono considerate le tre leggi pilastro del settore digitale: la Legge sulla sicurezza informatica del 2017[1], che delinea le disposizioni operative specifiche per la sicurezza delle reti, la Legge sulla sicurezza dei dati del 2021[2], che disciplina la raccolta e l’utilizzo dei dati, e la Legge sulla protezione delle informazioni personali del 2021[3], che si occupa di definire il quadro giuridico rispetto al trattamento delle informazioni personali e la tutela dei relativi diritti.
Recentemente anche l’intelligenza artificiale ha fatto ingresso in questo processo di regolamentazione. Componente cruciale dell’economia digitale, l’intelligenza artificiale è, tuttavia, tra le nuove tecnologie quella che desta più preoccupazioni. Ciò in ragione dei molteplici rischi – tra cui quelli etici, giuridici, politici, militari – cui è spesso associata. La capacità di apprendimento autonomo e l’opacità dei modelli “black-box”, in cui il processo decisionale rimane inaccessibile al controllo umano, sollevano numerose questioni (non solo dal punto di vista del diritto) in relazione al potenziale verificarsi di esiti imprevedibili e con ripercussioni negative, in particolare, sulla sfera individuale e personale. La gamma di diritti che potrebbero essere lesi in questo contesto è estremamente ampia. Ad esempio, la capacità dell’intelligenza artificiale generativa di creare contenuti falsi o inaccurati potrebbe portare a una seria compromissione dell’immagine, della reputazione e dell’onore di una persona[4]. Si considerino, in questo contesto, i potenziali impatti sulla sfera personale e sui diritti dell’individuo delle tecnologie di sintesi vocale che consentono la riproduzione fedele di caratteristiche vocali di un individuo e l’imitazione pressoché realistica della sua voce.
Proprio di questo aspetto si è recentemente occupato il Tribunale Internet di Pechino (il tribunale specializzato istituito per risolvere le controversie connesse alla rete internet[5]) che nell’aprile 2024 ha emesso la prima decisione in Cina con la quale è stata accertata la violazione dei diritti della personalità derivante dall’uso di una voce generata mediante l’intelligenza artificiale[6].
Il presente contributo si propone, pertanto, di esaminare questa significativa decisione, anche alla luce del quadro normativo che si va componendo nel campo dell’intelligenza artificiale, prestando particolare attenzione al regime di responsabilità civile che si configura in caso di illecito causato da tale tecnologia. A tal fine, dopo aver inquadrato i fatti di causa e le questioni giuridiche sottoposte all’esame del Tribunale, saranno analizzate le principali normative che vengono in rilievo rispetto alla questione sottoposta al giudice specializzato, con specifico riferimento tanto ai regolamenti amministrativi rilevanti in materia quanto alle disposizioni del Codice civile e, in special modo, quelle contenute nel Libro IV dedicato ai diritti della personalità. Alla luce di tale ricostruzione sarà quindi esaminata la decisione del Tribunale al fine di trarre alcuni spunti di riflessione in merito all’attuale regime di responsabilità civile in caso di illecito causato dall’intelligenza artificiale e alle possibili prospettive future.
2.Il caso esaminato dal Tribunale Internet di Pechino trae origine dalla scoperta da parte di una doppiatrice professionista dell’utilizzo non autorizzato della sua voce per la generazione di contenuti audio sintetici diffusi tramite diverse applicazioni. Tali contenuti erano stati realizzati mediante un software di sintesi vocale text-to-speech che consentiva agli utenti di convertire testi scritti in documenti audio. Il software in questione era stato reso fruibile tramite una piattaforma appartenente a una società di Pechino operante nel settore tecnologico. A seguito delle verifiche condotte dalla doppiatrice, era emerso che alcune registrazioni da questa realizzate nel 2019 per una società che operava nel settore culturale erano state concesse in uso a una società di sviluppo software che le aveva utilizzate per realizzare l’applicazione text-to-speech. Il software era stato quindi prima distribuito attraverso una piattaforma di servizi cloud gestita da una società di Shanghai e poi ceduto a un’ulteriore società che, a sua volta, lo aveva fornito all’utilizzatore finale, ossia la società di Pechino titolare della piattaforma su cui gli utenti potevano generare i contenuti con la voce della doppiatrice.
In ragione di quanto scoperto, la doppiatrice aveva quindi deciso di adire il Tribunale Internet di Pechino e convenire in giudizio tutte le società coinvolte nella distribuzione del softwaretext-to-speech. L’attrice, in particolare, aveva chiesto al Tribunale di ordinare la cessazione immediata di qualsiasi utilizzo della sua voce sintetica, la pubblicazione di scuse ufficiali da parte delle società convenute e il risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di 500.000 RMB a titolo di danno patrimoniale e di 100.000 RMB a titolo di danno morale.
Le società convenute si erano difese in giudizio articolando le loro argomentazioni principalmente sotto due profili. Da una parte, la società operante nel settore culturale e lo sviluppatore del software avevano sostenuto la liceità dell’utilizzo della voce sia in quanto l’attrice aveva ceduto i diritti d’autore relativi alle registrazioni audio utilizzate per addestrare l’algoritmo e generare i contenuti, sia in quanto la voce sintetica prodotta dal software non era direttamente riconducibile alla voce umana originale[7]. Dall’altra parte, le altre convenute avevano fatto leva sull’assenza di loro colpa per non essere a conoscenza della provenienza illegittima della voce e per aver comunque agito secondo la dovuta diligenza.
Nel corso del giudizio, sulla base delle risultanze raccolte, veniva confermata una pressoché perfetta somiglianza tra la voce sintetica generata dall’intelligenza artificiale e quella originale della doppiatrice.
In ragione di ciò, si prospettava quindi al Tribunale il compito di valutare la sussistenza o meno delle pretese avanzate dall’attrice. A tal fine due erano le questioni centrali da dirimere: in primo luogo, se la voce generata tramite l’intelligenza artificiale potesse essere ricondotta nell’ambito della tutela dei diritti della personalità in capo alla doppiatrice e, in secondo luogo, se la titolarità dei diritti d’autore sulle registrazioni da parte della società operante nel settore della cultura potesse giustificare l’utilizzo legittimo della voce per tale scopo.
3. Prima di affrontare le risposte date dal Tribunale agli interrogativi sopra individuati, è opportuno procedere a un preliminare approfondimento sul quadro normativo che disciplina l’intelligenza artificiale generativa e indagare gli aspetti connessi alla responsabilità per contenuti sintetici lesivi della personalità.
È opportuno, innanzitutto, ricordare che attualmente non esiste nell’ordinamento cinese una legge organica espressamente dedicata alla materia dell’intelligenza artificiale[8]. Il legislatore cinese ha, infatti, deciso di regolamentare la materia seguendo un approccio di tipo settoriale, finalizzato alla definizione di regole per singole applicazioni o scenari tecnologici specifici[9]. Il presente apparato normativo si compone, pertanto, di strumenti eterogenei (regolamenti amministrativi, norme tecniche, linee guida e documenti di indirizzo politico) che si articolano su più livelli, dal piano nazionale a quello locale[10]. Fanno da cornice a questo multiforme quadro normativo le tre leggi che costituiscono i pilastri della governance digitale in Cina, ossia la Legge sulla sicurezza informatica, la Legge sulla sicurezza dei dati e la Legge sulla protezione delle informazioni personali.
3.1. – Tra le fonti di livello amministrativo che vengono in rilievo rispetto alla responsabilità per i contenuti sintetici generati attraverso l’intelligenza artificiale, meritano di essere presi in esame due regolamenti – le Disposizioni per la gestione della sintesi profonda nei servizi di informazione internet[11] del 2022 e le Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa[12] del 2023 – adottati dalla Cyberspace Administration of China (l’ente preposto alla sicurezza del cyberspazio e alla regolamentazione dei contenuti presenti sulla rete internet) di concerto con altri ministeri.
Quanto al primo regolamento, le Disposizioni per la gestione della sintesi profonda nei servizi di informazione internet si prefiggono l’obiettivo di regolamentare i cosiddetti deepfake, ossia contenuti realizzati con una tecnologia che, partendo da immagini e audio reali, consente la generazione o la manipolazione di contenuti audiovisivi, tra cui volti, immagini e voci. Le Disposizioni individuano in modo dettagliato le responsabilità e gli obblighi dei possibili soggetti coinvolti in queste tipologie di applicazioni, ossia i fornitori di servizi, gli utenti e i soggetti che somministrano supporto tecnico per il funzionamento delle tecnologie in questione. Più nello specifico, i fornitori di tali servizi sono, innanzitutto, tenuti a istituire un sistema di registrazione degli utenti basato sull’identità reale di questi[13] e sono altresì tenuti ad adottare idonei strumenti rivolti a monitorare sia i dati in ingresso forniti dagli utenti sia i contenuti generati dalla sintesi, intervenendo tempestivamente in caso di rilevamento di usi illeciti o di contenuti illegali[14]. Un ulteriore importante obbligo riguarda l’etichettatura dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale: in presenza delle circostanze indicate nelle Disposizioni, i fornitori sono, infatti, tenuti a inserire una chiara segnalazione che permetta agli utenti di distinguere i contenuti sintetici da quelli reali[15]. In stretta connessione con questo aspetto, al fine di standardizzare le modalità di tale segnalazione, sono state adottate le Misure per l’identificazione dei contenuti generati e sintetizzati tramite intelligenza artificiale[16] che entreranno in vigore il 1° settembre 2025. Tali Misure mirano a definire forme di etichettatura per i contenuti sintetici e a imporre specifici doveri ai soggetti coinvolti nell’intero ciclo di vita del contenuto sintetico al fine di garantirne una corretta identificazione[17].
Quanto al secondo regolamento, le Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa si occupano di delineare le regole per l’erogazione di servizi che utilizzano tale tecnologia per produrre contenuti di testo, immagini, audio e video per il pubblico cinese[18]. A tal fine le Misure si propongono di guidare e regolamentare lo sviluppo del settore ricercando un equilibrio tra promozione dell’innovazione tecnologica, tutela dei diritti e degli interessi di individui, persone giuridiche e altre organizzazioni[19], nonché salvaguardia della sicurezza nazionale e dell’interesse pubblico[20]. La dottrina ha osservato come, nella difficoltà di raggiungere una piena cognizione dei meccanismi tecnologici e degli scenari applicativi connessi all’intelligenza artificiale generativa, il legislatore cinese abbia inquadrato tali Misure prevalentemente come principi guida indirizzati a fornitori e utenti dei servizi piuttosto che come norme specifiche di dettaglio[21]. Tra le principali disposizioni si evidenziano quelle relative all’adeguatezza dei dati utilizzati in fase di addestramento, secondo cui i fornitori devono utilizzare dati provenienti da fonti legittime, rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ottenere il consenso degli interessati in caso di utilizzo di informazioni personali, nonché adottare misure efficaci per migliorare la qualità dei dati e curarne l’autenticità, l’accuratezza, l’obiettività e la diversità[22]. Le Misure prevedono, inoltre, obblighi di vigilanza per cui qualora emergano usi impropri dei servizi da parte degli utenti, i fornitori devono informare gli stessi dei possibili rischi anche dal punto di vista legale, rimuovere il contenuto illecito, nonché, nei casi più gravi, sospendere l’erogazione del servizio e informare tempestivamente le autorità competenti[23].
Dal punto di vista delle regole in ambito di responsabilità in caso di violazione delle norme contenute nei due regolamenti sopradescritti, entrambe le fonti prevedono con riferimento al regime sanzionatorio solo misure di natura amministrativa a carico dei fornitori di servizi[24], mentre la questione della responsabilità civile non viene affrontata. Rispetto a quest’ultima soccorrono all’assenza di disciplina specifica – ma solo parzialmente – le disposizioni contenute nella Legge sulla Sicurezza informatica, nella Legge sulla sicurezza dei dati e nella Legge sulla protezione delle informazioni personali, alle quali le Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa fanno richiamo[25]. Con riguardo a tali leggi, tralasciando la Legge sulla sicurezza informatica e la Legge sulla sicurezza dei dati che al loro interno prevedono in caso di danni conseguenti alla violazione delle norme ivi contenute solo un generico rinvio all’applicazione della responsabilità civile secondo quanto previsto dalla legge[26], è opportuno ricordare la disciplina contenuta nella Legge sulla protezione delle informazioni personali che all’art. 69 introduce un regime di responsabilità peculiare in forza di cui i responsabili del trattamento sono tenuti a rispondere per la violazione dei diritti e degli interessi connessi alle informazioni personali e per i conseguenti danni, salva la possibilità di liberarsi dalla relativa responsabilità provando l’assenza di loro colpa.
Alla luce di ciò, al di fuori delle ipotesi in cui l’intelligenza artificiale generativa comporti una violazione delle norme sul trattamento di informazioni personali[27] per cui può trovare applicazione il menzionato articolo, in caso di lesioni ai diritti degli individui connessi all’utilizzo di tale tecnologia è necessario fare riferimento alle norme generali contenute nel Codice civile che saranno esaminate nel paragrafo che segue.
4.Nel recente Codice civile cinese, entrato in vigore il 1° gennaio 2021[28], il tema del digitale viene toccato – più o meno incidentalmente – in diversi ambiti. Si pensi, in particolare, alle norme a tutela delle informazioni personali, nonché alle disposizioni in materia di fatto illecito commesso tramite la rete informatica[29]. In questo senso si pone altresì l’adozione del Libro IV sui diritti della personalità che costituisce una delle maggiori innovazioni introdotte dal Codice civile per far fronte alla crescente consapevolezza di tutelare in modo completo e puntuale la dignità, l’integrità e la libertà individuale in un’epoca segnata da rapide trasformazioni non solo culturali ma anche tecnologiche[30]. Dal punto di vista sistematico, la scelta di formulare un libro autonomo ha inteso sottolineare la centralità della persona e dei diritti della personalità nell’ordinamento giuridico cinese[31].
Tale scelta, tuttavia, è stata oggetto di un acceso dibattito che si è sviluppato anche sul fronte dottrinale nel corso dei lavori preparatori del Codice[32]. Infatti, non vi era consenso unanime circa l’opportunità di attribuire a questa materia un libro ad hoc, soprattutto alla luce della presenza di un libro dedicato alla responsabilità da fatto illecito. È infine prevalsa la posizione favorevole all’introduzione di una parte sui diritti della personalità sulla scorta dell’idea di voler assicurare una tutela più ampia e incisiva di tali diritti. In particolare, la dottrina che si era espressa a favore di tale soluzione ha sottolineato come l’esigenza di un libro speciale sui diritti della personalità non crei alcuna sovrapposizione con la disciplina della responsabilità extracontrattuale poché quest’ultima, da una parte, non individua in modo preciso tali particolari diritti e né i rimedi specifici per proteggerli[33] e, dall’altra parte, è essenzialmente rivolta fissare solo le norme che «giungono in soccorso» di tali diritti in caso di loro violazione[34].
Il Libro IV è suddiviso in una parte volta a definire aspetti di carattere generale (Titolo I) e una parte dedicata a singole specifiche fattispecie di diritti della personalità ossia, in particolare, i diritti alla vita, all’integrità fisica e alla salute (Titolo II), i diritti al nome e alla denominazione (Titolo III), il diritto all’immagine (Titolo IV), i diritti alla reputazione e all’onore (Titolo V), nonché i diritti alla riservatezza e alla protezione delle informazioni personali (Titolo VI).
Da un punto di vista classificatorio, il Codice civile distingue i diritti della personalità in due principali categorie individuate rispettivamente al primo e secondo comma dell’art. 990[35]. La prima categoria ricomprende diritti fondamentali quali il diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica, al nome, all’immagine, all’onore e alla riservatezza. Tra questi è altresì inclusa la protezione della voce dell’individuo in quanto elemento riconosciuto espressione della personalità e manifestazione dell’identità dell’individuo[36]. In particolare, l’art. 1023, secondo comma, stabilisce che le disposizioni in materia di diritto all’immagine si applicano in via analogica alla tutela della voce di una persona fisica. La seconda categoria comprende, invece, tutti gli ulteriori diritti e interessi della personalità di carattere generale che sono connessi alla libertà personale e alla dignità della persona[37]. È dunque possibile osservare che, rispetto all’enumerazione dei diritti della personalità, il legislatore cinese ha preferito adottare una formulazione aperta, tracciando così una protezione dinamica capace di adattarsi a nuove e future esigenze, specialmente quelle dettate dal progresso tecnologico[38].
Quanto alle caratteristiche generali, i diritti della personalità sono reputati assoluti e, pertanto, nessuna organizzazione o individuo può violarli[39]. Inoltre, non possono essere alienati o trasferiti, nemmeno per successione, né possono formare oggetto di rinuncia[40]. Pur essendo protetti nei confronti di qualsiasi ingerenza esterna, il Codice all’art. 993 riconosce, tuttavia, ai titolari anche la possibilità di trarre un beneficio economico da alcuni aspetti della propria personalità – come il nome o l’immagine – autorizzando, nei limiti previsti dalla legge e compatibilmente con la natura del diritto, l’utilizzo di questi da parte di terzi[41]. Accanto al riconoscimento di carattere generale, questa regola viene ribadita e ulteriormente specificata con riferimento ad alcune fattispecie di diritti della personalità. Ad esempio, per il diritto all’immagine si prescrive l’obbligo di ottenere il consenso del titolare non solo per realizzare, utilizzare o pubblicizzare l’immagine di una persona, ma anche per utilizzare o pubblicizzare (mediante pubblicazione, duplicazione, distribuzione, noleggio o esposizione) l’immagine contenuta in un’opera su cui un terzo detiene i diritti[42]. Vengono, inoltre, stabilite regole particolari in tema di contratti aventi ad oggetto la licenza del diritto di immagine con riferimento sia all’interpretazione (per cui in caso di controversia la clausola deve essere interpretata a favore del titolare del diritto all’immagine)[43] sia al recesso (per cui la facoltà di recesso è concessa in ogni momento sia a ciascuna parte in caso di contratto non sottoposto a termine sia al titolare del diritto in presenza di giusta causa)[44].
Il Libro IV si occupa anche di creare dei meccanismi di bilanciamento tra i diritti della personalità e altri diritti e interessi meritevoli di tutela. In questa prospettiva il Codice introduce il principio di uso ragionevole[45] come eccezione al divieto di interferenza da parte dei terzi[46]. In particolare, l’art. 999 consente a coloro che si occupano di cronaca, monitoraggio dell’opinione pubblica o analoghi interessi pubblici di utilizzare senza consenso dell’interessato, purché con modalità ragionevoli, il nome, la denominazione, l’immagine e le informazioni personali, salvi i casi in cui tale utilizzo finisca per arrecare pregiudizi irragionevoli per i diritti della personalità dell’individuo. Questa regola trova poi ulteriori puntualizzazioni per determinate fattispecie, come per l’uso dell’immagine rispetto a cui l’art. 1020 introduce ulteriori eccezioni alla regola del consenso quali l’utilizzo dell’immagine per scopi didattici o scientifici. Inoltre, un’altra ipotesi particolare è quella indicata all’art. 1036 che consente l’uso ragionevole delle informazioni personali in mancanza di assenso quando il trattamento avviene entro i limiti consentiti dall’individuo ovvero attraverso l’utilizzo di informazioni personali rese note dallo stesso o già lecitamente divulgate o, ancora, quando è finalizzato a proteggere l’interesse pubblico o i diritti e gli interessi dell’individuo[47].
In caso di violazioni dei diritti della personalità, il Libro IV all’art. 995 stabilisce che il titolare del diritto leso può agire in giudizio per domandare che l’autore della violazione risponda civilmente della propria condotta in conformità alle disposizioni del Codice e alle altre leggi eventualmente applicabili. Ciò significa che è lasciata in capo al soggetto la possibilità di scegliere se agire in forza delle specifiche disposizioni contenute nel Libro IV sui diritti della personalità ovvero quelle contenute nel Libro VII sulla responsabilità da fatto illecito o, ancora, se fare ricorso alle ulteriori normative speciali applicabili al caso concreto[48].
Ai fini di determinare la responsabilità dei soggetti che hanno posto in essere la violazione, l’art. 998 precisa che, fatta eccezione per i diritti alla vita, all’integrità fisica o alla salute, per gli ulteriori diritti della personalità tale accertamento deve essere condotto prendendo in considerazione fattori quali la professione dell’autore e del danneggiato, la portata dell’impatto della violazione, il grado di colpa, le modalità in cui si è concretizzata la condotta lesiva e le sue conseguenze.
Con riferimento ai rimedi, il titolare del diritto alla personalità leso ha il diritto di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti. L’art. 995 prevede, inoltre, che il soggetto ha la facoltà di domandare ulteriori provvedimenti come la cessazione dell’attività dannosa e delle turbative, l’adozione di misure idonee alla rimozione del pericolo, l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli per la reputazione del soggetto leso[49] e la presentazione di pubbliche scuse; tali domande, peraltro, non sono soggette a termine di prescrizione.
Sono previste poi alcune norme di dettaglio rispetto a singole tipologie di rimedi esperibili. In particolare, l’art. 997 introduce un meccanismo di tutela inibitoria a presidio dei diritti della personalità, rivolto a prevenire il verificarsi o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli ovvero la produzione di danni difficilmente riparabili. La norma stabilisce che, qualora un soggetto stia commettendo o stia per commettere un atto illecito lesivo dei diritti della personalità di un individuo e qualora l’omesso tempestivo impedimento di tale atto comporti un pregiudizio irreparabile a quest’ultimo, è possibile rivolgersi al giudice per ottenere l’emissione di un provvedimento che ordini al soggetto di cessare o di astenersi dal compiere l’atto in questione[50]. Trattandosi di un provvedimento finalizzato a impedire una violazione imminente o in corso, i suoi effetti sono di natura temporanea e prescindono dall’accertamento in via definitiva della responsabilità civile del soggetto[51].
Quanto alle misure rivolte all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli, al ripristino della reputazione e alla presentazione di scuse formali, l’art. 1000 prescrive la necessità che tali provvedimenti siano proporzionati alle modalità specifiche dell’atto e alla portata del suo impatto. La norma puntualizza che in caso di rifiuto dell’autore della violazione di ottemperare a tali misure, il tribunale del popolo può disporre l’affissione di annunci o la pubblicazione dei provvedimenti giudiziari attraverso mezzi di comunicazione quali giornali, periodici o siti web e le spese sostenute sono a suo carico.
È, infine, prevista una norma specifica in ambito di risarcimento del danno non patrimoniale. L’art. 996 stabilisce che qualora un inadempimento contrattuale abbia leso i diritti della personalità di un individuo e causato danni morali, la scelta del danneggiato di agire a titolo di responsabilità contrattuale non pregiudica la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Questa norma è espressamente prevista per i diritti della personalità al fine di consentire al danneggiato, in caso di concorso tra responsabilità per contrattuale e responsabilità extracontrattuale, di domandare il risarcimento del danno morale nell’ambito dell’azione promossa sulla base dell’inadempimento[52]. Tale previsione introduce una forma di tutela rafforzata dei diritti della personalità, recependo quanto affermato nella prassi giudiziaria dove si valorizzava già da tempo la sofferenza subita dal danneggiato in conseguenza della lesione subita[53].
5.Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, l’attenzione può essere ora rivolta all’esame della decisione resa dal Tribunale Internet di Pechino nel caso Yin M. v. Beijing Intelligent Technology Co. e altri, con particolare riguardo alle due questioni centrali sopra delineate.
In merito alla possibilità di ricomprendere la voce generata artificialmente nell’ambito della tutela dei diritti della personalità, il Tribunale specializzato si è pronunciato accogliendo la tesi della doppiatrice. Ricorda, infatti, il giudice che l’art. 1023, comma secondo, del Codice civile, attraverso un rinvio alle disposizioni sul diritto all’immagine, riconosce espressamente tutela alla voce della persona fisica. Affinché però la protezione prevista dalla suddetta norma possa trovare applicazione è necessario che la voce sia effettivamente riconoscibile e riferibile a uno specifico soggetto. In altri termini, la voce deve presentare caratteristiche tali da consentire, attraverso il semplice ascolto, l’associazione a un determinato individuo[54]. Per valutare tale requisito il criterio di riferimento individuato dal Tribunale consiste nell’accertare se la voce sintetizzata – tenuto conto del timbro, dell’intonazione e dello stile riprodotti – sia idonea a indurre il pubblico a ricondurla a una determinata persona fisica. Nel caso di specie, tale associazione è stata rinvenuta e, pertanto, in forza di questa diretta riconoscibilità alla persona dell’attrice, è stata reputata integrata la violazione del diritto alla voce.
Con riguardo alla questione dell’uso della voce dell’attrice rispetto alla titolarità in capo alla società operante nel settore della cultura dei diritti d’autore sulle registrazioni audio, il Tribunale ha chiarito che la concessione dei diritti d’autore su tali registrazioni non implica, di per sé, la legittimazione all’utilizzo della voce per finalità di addestramento o generazione di contenuti vocali mediante strumenti di intelligenza artificiale. In virtù di ciò, è stato, pertanto, affermato il principio secondo cui in simili contesti tecnologici l’utilizzo lecito della voce presuppone l’indispensabile acquisizione di un separato consenso informato da parte dell’individuo.
In ragione dell’accertata violazione dei diritti e degli interessi connessi alla voce della doppiatrice nei termini cui sopra, il Tribunale ha quindi preso in esame i rimedi da riconoscere nel caso di specie. Sotto il profilo della richiesta di cessazione dell’utilizzo della voce, nessuna pronuncia si è resa necessaria per aver le società interessate già provveduto in corso di causa a rimuovere spontaneamente il software in questione. Sotto il profilo risarcitorio, invece, il Tribunale ha accordato all’attrice un danno patrimoniale pari a 250.000 RMB. Tale quantificazione è stata individuata tenendo conto di una pluralità di elementi, tra cui la gravità e la durata della violazione, l’alto numero di riproduzioni della voce dell’attrice sulla piattaforma (pari a oltre tre miliardi di volte) e il valore economico di prodotti software simili disponibili sul mercato. Al contrario, la domanda relativa al danno morale è stata rigettata per mancanza di prove adeguate a dimostrarne l’effettiva sussistenza. Destinatarie della condanna al pagamento dei danni sono state la società titolare delle registrazioni audio e la società che aveva sviluppato il software. Le altre tre convenute, invece, sono andate esenti da responsabilità risarcitorie non avendo agito con dolo o negligenza. Alla società titolare della piattaforma, utilizzatrice finale del software, è stato però ordinato di presentare, unitamente allo sviluppatore, le scuse pubbliche.
In merito alla condanna al risarcimento dei danni, un punto interessante della decisione che merita un approfondimento è quello relativo all’allocazione della responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nell’occorso[55]. Su tale aspetto, il ragionamento del Tribunale muove dall’art. 998 del Codice civile, il quale ricomprende, tra i fattori da considerare ai fini dell’accertamento della responsabilità per atti illeciti lesivi dei diritti della personalità, il grado di colpa del soggetto autore. Al fine di determinare la responsabilità in capo alle singole società interessate è stato, pertanto, necessario in primo luogo determinare la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo a ciascuna di esse. Proprio sulla base di questa regola, sono stati ritenuti esclusivamente responsabili solo la titolare delle registrazioni audio e lo sviluppatore del software mentre i distributori, che hanno operato da intermediari, e la società titolare della piattaforma, che è stata mera utilizzatrice finale, sono stati esonerati da ogni addebito. Ciò in quanto, secondo il Tribunale, le prime due società avevano il preciso obbligo di ottenere l’autorizzazione dal titolare all’utilizzo della voce e l’omissione di tale adempimento ha determinato la loro condotta colposa. Al contrario, la società titolare della piattaforma, che si era limitata a utilizzare il software senza apportare alcuna ulteriore elaborazione tecnica, non poteva considerarsi responsabile poiché non solo era ignara della mancata autorizzazione del titolare all’uso della voce, ma poteva altresì ragionevolmente confidare nella legittimità del contenuto audio utilizzato. Parimenti, le due società che hanno ricoperto un ruolo di intermediario non erano a conoscenza dell’assenza della suddetta autorizzazione e le loro condotte sono state circoscritte alla mera distribuzione del software attraverso modalità legittime.
La pronuncia è giunta così a riconoscere che all’interno della “catena del valore tecnologica” sussistono obbligazioni e responsabilità diverse in relazione al ruolo rivestito da ciascun soggetto. Nella fattispecie, mentre la titolare delle registrazioni audio e lo sviluppatore del software, che si sono occupati della raccolta e del trattamento dei dati vocali originali, erano gravati da un obbligo di verifica più incisivo e dovevano premurarsi di ottenere l’autorizzazione e il consenso dal titolare del relativo diritto, i distributori e la società utilizzatrice finale del software erano sottoposti a obblighi più ridotti in quanto non si trovano nella posizione di poter verificare in modo diretto la provenienza lecita della voce. A sostegno di ciò, il Tribunale osserva, peraltro, che imporre l’onere di controllare l’autorizzazione dei contenuti elaborati dall’intelligenza artificiale a soggetti che non hanno modo risalire, in concreto, alla fonte originale dei dati significherebbe compromettere l’efficienza delle transazioni all’interno del settore[56].
6.L’irrompere dell’intelligenza artificiale nella dimensione quotidiana ha aperto la via a nuovi scenari di innovazione e sviluppo, ma al contempo ha introdotto rischi inediti che stanno sollevando molteplici interrogativi sotto il profilo giuridico e accrescendo l’attenzione sulla necessità di una sua più puntuale regolamentazione.
Questo tema ha interessato anche la giurisprudenza cinese che attraverso le sue prime pronunce ha iniziato a delineare i contorni della responsabilità, da un punto di vista civilistico, in caso di violazioni ai diritti delle persone causate dell’uso di tale tecnologia[57]. La decisione commentata si pone proprio in questa direzione. Facendo ricorso al Codice civile e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Libro IV sui diritti della personalità – libro che, ricordiamo, la dottrina ha indicato proprio come strumento per rispondere alle nuove sfide connesse alla sfera digitale[58] – il Tribunale Internet di Pechino è giunto per la prima volta a riconoscere tutela alla voce di un individuo per l’utilizzo non autorizzato da parte di un software di intelligenza artificiale generativa. Fondamento del giudizio di responsabilità delle diverse società coinvolte lungo la “catena del valore tecnologica” è stato l’accertamento in concreto della colpa ascrivibile a ciascun soggetto.
La definizione dei profili di responsabilità per contenuti generati dall’intelligenza artificiale lesivi dei diritti delle persone è, tuttavia, ancora a uno stadio embrionale e nuovi sviluppi normativi si profilano all’orizzonte. Se, infatti, finora una regolamentazione nel campo dell’intelligenza artificiale è stata dettata solo in un’ottica settoriale e in ambito amministrativistico, dall’agosto 2023 è stata avviata una riflessione per l’elaborazione di una disciplina più ampia volta a fornire un inquadramento anche civilistico della materia. In particolare, l’Accademia di Scienze Sociali cinese, anche accogliendo le sollecitazioni della dottrina[59], ha pubblicato una proposta di Legge sull’intelligenza artificiale (The Model Artificial Intelligence Law – Expert Draft Proposal) – la cui versione 3.0 è stata rilasciata nel marzo 2025[60] – al fine di fornire una base concettuale per l’elaborazione di una normativa organica in materia. È interessante osservare come rispetto al tema della responsabilità civile, la Model Artificial Intelligence Law prospetti la costituzione di un regime più stringente, disponendo all’art. 80 che, qualora lo sviluppo o la fornitura di intelligenza artificiale violino diritti della persona e realizzino un danno, lo sviluppatore o il fornitore rispondono a titolo di illecito civile, salvo che dimostrino l’assenza di colpa[61].
La Model Artificial Intelligence Law dell’Accademia di Scienze Sociali, pur provenendo da un prestigiosissimo organismo che presidia la ricerca scientifica in Cina, resta per ora un’iniziativa a livello accademico e non ha ancora assunto nessun ruolo sul piano legislativo. Sarà interessante considerare e analizzare i commenti che faranno seguito a questa proposta, nonché il conseguente dibattito all’interno del quale la questione del regime della responsabilità civile per illeciti riconducibili all’intelligenza artificiale – al momento lasciato nell’ambito della disciplina generale dettata dal Codice civile – non potrà che assumere un ruolo di primo piano.
[1] Legge sulla sicurezza informatica [中华人民共和国网络安全法], adottata durante la ventiquattresima riunione del Comitato permanente della dodicesima Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese il 7 novembre 2016 ed entrata in vigore il 1° giugno 2017.
[2] Legge sulla sicurezza dei dati [中华人民共和国数据安全法], adottata durante la ventinovesima riunione del Comitato permanente della tredicesima Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese il 10 giugno 2021 ed entrata in vigore il 1° settembre 2021.
[3] Legge sulla protezione delle informazioni personali [中华人民共和国个人信息保护法], adottata durante la trentesima riunione del Comitato permanente della tredicesima Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese il 20 agosto 2021 ed entrata in vigore il 1° novembre 2021.
[4] A proposito dei rischi connessi all’intelligenza artificiale v. Yea, Yan, Li, B. Jiang, Privacy and personal data risk governance for generative artificial intelligence: A Chinese perspective, in Telecommunications Policy, 48, 2024, p. 2 ss., Huang, 人工智能大模型训练数据的风险类型与法律规制 [Risk Types and Legal Regulations of Training Data of Large Generative Al Models], in 政法论丛 [Political Science and Law], 2025, pp. 23-37, nonché B. Chen, J. Chen, China’s Legal Practices Concerning Challenges of Artificial General Intelligence, in Laws, 2024, 13, 60, p. 2 ss.
[5] Il Tribunale specializzato è stato istituito il 9 settembre 2018 al fine di giudicare casi aventi ad oggetto questioni in materia di internet, quali controversie in ambito di conclusione o esecuzione di contratti di vendita online attraverso piattaforme di e-commerce, violazione di contratti aventi ad oggetto i nomi di dominio, nonché violazioni realizzate su internet di diritti personali, diritti di proprietà o altri diritti civili. Per un approfondimento sull’organizzazione e sulle funzioni del Tribunale specializzato si rimanda al sito ufficiale https://english.bjinternetcourt.gov.cn.
[6]Yin M. v. Beijing Intelligent Technology Co. e altri [北京互联网法院 (2023) 京0491 民初12142 号民事判 (2024年4月23日)]. L’annuncio della pronuncia in questione è disponibile al sito https://mp.weixin.qq.com/s/_GxGaG6Q2NYHJWQuOtMyrQ?from=industrynews&version=4.1.20.6024&platform=win. Il Gruppo di ricerca del Tribunale Internet di Pechino che si è occupato del caso ha, inoltre, pubblicato un commento alla sentenza: v. 北京互联网法院课题组 [Gruppo di ricerca del Tribunale Internet di Pechino], AI生成声音侵害声音权益的法律认定—以殷某某诉北京某智能科技公司等人格权侵权案为例 [Riconoscimento giuridico della violazione dei diritti sulla voce da parte della generazione vocale tramite AI – Il caso Yin XX c. Beijing XX Intelligent Technology Company Ltd. e altri per violazione dei diritti della personalità], in 法律适用 [Applicazione del Diritto], n. 9, 2024, pp. 123-133.
[7] In particolare, la società operante nel settore culturale, titolare dei diritti d’autore sulle registrazioni, sosteneva che l’impiego di tali registrazioni era avvenuto legittimamente in conformità alla legge e nell’ambito di un accordo contrattuale che prevedeva la concessione in licenza di tali materiali alla società sviluppatrice del software. Dal canto suo, lo sviluppatore del software affermava di aver regolarmente ottenuto l’autorizzazione necessaria all’utilizzo delle registrazioni, aggiungendo, in ogni caso, che la voce generata dall’intelligenza artificiale non era comunque riconducibile alla persona dell’attrice né poteva essere considerata come elemento identificabile della sua personalità.
[8] È opportuno però ricordare che nel giugno 2023 il Consiglio di Stato cinese ha incluso nel suo Piano di lavoro legislativo [国务院2023年度立法工作计划] l’elaborazione di una legge organica sull’intelligenza artificiale (il documento è disponibile al sito www.gov.cn/zhengce/content/202306/content_6884925.htm); l’iniziativa è stata più recentemente ribadita nel Piano di lavoro legislativo del Consiglio di Stato per l’anno 2025 [国务院2025年度立法工作计划], pubblicato alla pagina web www.gov.cn/zhengce/content/202505/content_7023697.htm.
[9] Si tratta del cosiddetto approccio “verticale” che si distingue da quello “orizzontale” che mira a sviluppare un quadro normativo più ampio rivolto a ricoprire tutti i potenziali utilizzi dell’intelligenza artificiale, come quello adottato dall’Unione europea (sul punto v. Zou, Zhang, Navigating China’s regulatory approach to generative artificial intelligence and large language models, in Cambridge Forum on AI: Law and Governance, 2025, p. 2 s.). Si precisa che questo processo di regolamentazione dell’intelligenza artificiale ha preso avvio a seguito della pubblicazione nel luglio 2017 del Piano di sviluppo dell’intelligenza artificiale di nuova generazione [新一代人工智能发展规划] da parte del Consiglio di Stato in cui sono stati delineati gli obiettivi politici in materia al fine di trasformare la Cina – secondo quando espressamente indicato – in un centro globale di innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale entro il 2030 (il documento è disponibile al sito www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm). Per un approfondimento sul Piano si rimanda a Roberts, Cowls, Morley, Taddeo, V. Wang, Floridi, The Chinese approach to artificial intelligence: an analysis of policy, ethics, and regulation, in AI & Society, 36(1), 2021, p. 60 ss.
[10] Sul ruolo dei governi locali nel processo di sviluppo dell’intelligenza artificiale, v. Khanal, Zhang, Taeihagh, Development of New Generation of Artificial Intelligence in China: When Beijing’s Global Ambitions Meet Local Realities, in Journal of Contemporary China, 34 (151), 2024, pp. 19-42, nonché, per un esempio concreto, Todaro, “One City, Two Networks”: Big Data and Artificial Intelligence for Smart Public Governance in Shanghai, in Timoteo, Verri, Nanni (eds.), Quo Vadis, Sovereignty? New Conceptual and Regulatory Boundaries in the Age of Digital China, Cham, Springer, 2023, pp. 91-108.
[11] Disposizioni per la gestione della sintesi profonda nei servizi di informazione internet [互联网信息服务深度合成管理规定], adottate il 3 novembre 2022 ed entrate in vigore il 10 gennaio 2023.
[12] Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa [生成式人工智能服务管理暂行办法], approvate il 23 maggio 2023 ed entrate in vigore il 15 agosto 2023.
[13] Art. 9 delle Disposizioni per la gestione della sintesi profonda nei servizi di informazione internet.
[14] Art. 10 delle Disposizioni per la gestione della sintesi profonda nei servizi di informazione internet.
[15] Artt. 16 e 17 delle Disposizioni per la gestione della sintesi profonda nei servizi di informazione internet.
[16] Misure per l’identificazione dei contenuti generati e sintetizzati tramite intelligenza artificiale [人工智能生成合成内容标识办法], adottate il 7 marzo 2025 e in vigore dal 1° settembre 2025.
[17] L’art. 3 delle Misure definisce due forme di etichettatura dei contenuti sintetici generati dall’intelligenza artificiale. L’etichettatura esplicita si riferisce a indicatori visivi, uditivi o grafici aggiunti al contenuto o all’interfaccia e chiaramente percepibili dagli utenti; l’etichettatura implicita prevede, invece, l’integrazione di informazioni identificative nei dati del contenuto generato tramite mezzi tecnici, non immediatamente visibili agli utenti finali.
[18] Per commento su queste misure v. Zou, Zhang, Navigating China’s regulatory approach to generative artificial intelligence and large language models, cit., p. 5 ss.
[19] All’art. 4, infatti, si specifica che è vietato mettere in pericolo la salute fisica e mentale degli individui e violare i loro diritti relativi all’immagine, alla reputazione, all’onore, alla privacy e alle informazioni personali.
[20] V. art. 1 delle Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa. Il successivo art. 3 ribadisce poi il principio di bilanciamento tra promozione dell’innovazione e sicurezza.
[21] V. Yea, Yan, Li, B. Jiang, Privacy and personal data risk governance for generative artificial intelligence: A Chinese perspective, cit., p. 5, secondo cui le Misure fungono da trait d’union tra l’intelligenza artificiale generativa e il sistema di norme già presenti in ambito di privacy e protezione dei dati personali.
[22] Art. 7 delle Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa.
[23] Art. 14 delle Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa.
[24] V. artt. 22 e 23 delle Disposizioni per la gestione della sintesi profonda nei servizi di informazione internet, nonché art. 21 delle Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa.
[25] V. artt. 7 e 21 delle Misure provvisorie per la gestione dei servizi di intelligenza artificiale generativa.
[26] V. art. 74 della Legge sulla sicurezza informatica e art. 52 della Legge sulla sicurezza dei dati.
[27] Si ricorda, peraltro, che il Codice civile cinese ha incluso la tutela delle informazioni personali all’interno del Libro IV sui diritti della personalità. In particolare, sono rivolte a disciplinare tale aspetto gli artt. da 1034 a 1039 contenuti nel Titolo VI sui diritti alla riservatezza e alla protezione delle informazioni personali.
[28] Il Codice civile della Repubblica popolare cinese [中华人民共和国民法典] è stato adottato il 28 maggio 2020 durante la terza sessione della tredicesima Assemblea nazionale del popolo e ha costituito una tappa fondamentale nella storia dell’ordinamento giuridico cinese. Infatti, ha rappresentato il punto di arrivo del processo legislativo del diritto civile cinese durato oltre quarant’anni che ha combinato al suo interno – nel segno dell’ibridazione – modelli giuridici provenienti da esperienze giuridiche molteplici, in particolare quella occidentale, quella socialista e, non da ultimo, quella proveniente dalla tradizione cinese. Per un approfondimento sulle caratteristiche e peculiarità del nuovo Codice civile cinese si rimanda a Timoteo, Lungo sguardo verso Oriente: il nuovo codice civile cinese, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 4, 2021, pp. 1154-1174, Fei, Elaborazione e caratteristiche del Codice civile cinese, in Roma e America. Diritto romano comune, n. 41, 2020, pp. 133-150, e L. Wang, Highlighting the Significance of the Chinese Civil Code, in Bussani, Cardillo, Infantino, Xue (eds.), The Chinese Civil Code in the Global Legal Order, Leiden, Brill, Nijhoff, 2024, pp. 31-49.
[29] L’art. 1194, più nel dettaglio, prevede una responsabilità in via generale di fornitori di servizi di rete e utenti in caso di violazioni dei diritti e degli interessi di terzi compiute mediante l’uso della rete. In particolare, i fornitori di servizi di rete, qualora siano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza di violazioni commesse da un utente del loro servizio, sono tenuti ad adottare le misure necessarie. L’omissione di tali misure comporta la responsabilità di questi soggetti in via solidale con l’utente.
[30] In queso senso si sono espressi diversi autorevoli studiosi tra i quali v. L. Yang, The Innovative Development of Personality Right Legislation through the Law of Personality Rights in China’s Civil Code, in L. Wang, Shi (eds.), Chinese Law of Personality Rights II. Codification Experience, New York, Routledge, 2023, p. 59 s., nonché L. Wang, Highlighting the Significance of the Chinese Civil Code, in Bussani, Cardillo, Infantino, Xue (eds.), The Chinese Civil Code in the Global Legal Order, cit., p. 35.
[31] Su questo aspetto si rimanda anche a L. Wang, Xiong, Personality Rights in China’s New Civil Code: A Response to Increasing Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology, in H. Jiang, Sirena (eds.), The Making of the Chinese Civil Code: Promises and Persistent Problems, Cambridge, Cambridge University Press, 2023, pp. 41-76.
[32] Su questo dibattito v. Zhang, Ambitious Goals for the Book on Personality Rights of the Chinese Civil Code, in Bussani, Cardillo, Infantino, Xue (eds.), The Chinese Civil Code in the Global Legal Order, cit., p. 168 ss., nonché Lei, Debating Personality Rights Protection in China: A Comparative Outlook, in European Review of Private Law, 1, 2018, pp. 31-56.
[33] V. L. Wang, Major Highlights and Innovations in the Separate Law of Personality Rights, in L. Wang, Shi (eds.), Chinese Law of Personality Rights II. Codification Experience, cit., p. 16.
[34] V. Fei, Elaborazione e caratteristiche del Codice civile cinese, cit., p. 140 s.
[35] Tali diritti possono essere a loro volta classificati in diritti “materiali”, rivolti a tutelare l’esistenza della persona (come il diritto alla vita e all’integrità fisica), e diritti “immateriali”, rivolti a proteggere le esigenze della vita di tipo “spirituale” (come il diritto al nome, alla reputazione alla libertà personale); su questa distinzione v. L. Wang, Il Libro del Codice civile cinese sui diritti della personalità. Punti salienti e innovazioni, in Roma e America. Diritto romano comune, n. 41, 2020, p. 79).
[36] Sulla tutela della voce nel Codice civile, v. C. Yang, Is Chinese Law Well-Prepared for AI Songs?: A Note of Caution on the Over-Expansion of Personality Rights, in Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 2024, p. 106 ss.
[37] Si noti che all’interno dell’ordinamento cinese si distingue tra diritti e interessi. La qualificazione di diritto o interesse non è puramente teorica ma ha implicazioni significative, soprattutto in relazione ai rimedi giuridici esperibili in caso di violazione. Infatti, in questo contesto la tutela di un diritto è generalmente più rafforzata e più ampia rispetto a quella di un interesse. Su tale distinzione, v. Gao, Personal Information Protection Under Chinese Civil Code: A Newly Established Private Right in the Digital Era, in Tsinghua China Law Review, 2020, p. 176 ss.
[38] V. L. Wang, Il Libro del Codice civile cinese sui diritti della personalità. Punti salienti e innovazioni, cit., p. 76.
[41] Restano poi fermi alcuni confini invalicabili (come, ad esempio, il divieto di comprare o vendere organi umani stabilito all’art. 1007) che garantiscono il mantenimento del carattere indisponibile della persona e la protezione da ogni forma di sfruttamento lesiva dell’integrità individuale.
[45] Il criterio della ragionevolezza – che trova le sue radici nel diritto tradizionale cinese – è canone centrale nell’ordinamento cinese, specialmente nell’ambito privatistico (per un approfondimento v. Timoteo, Vague Notions in Chinese Contract Law: The Case of Heli, in European Review of Private Law, 2010, p. 942 ss.).
[46] V. Zhang, Ambitious Goals for the Book on Personality Rights of the Chinese Civil Code, in Bussani, Cardillo, Infantino, Xue (eds.), The Chinese Civil Code in the Global Legal Order, cit., p. 177 ss.
[47] Come rilevato da Duoye, The Civil Code and the Private Law Protection of Personal Information, in Tsinghua China Law Review, 2020, p. 195 s., il criterio dell’uso ragionevole delle informazioni personali era stato indicato nelle Disposizioni sulle violazioni attraverso le reti emanate nel 2014 dalla Corte Suprema del Popolo per i casi di violazione dei diritti e degli interessi personali online, ma il Codice civile ne ha ampliato la portata a tutti i tipi di contesti e a tutte le tipologie di trattamenti.
[48] La dottrina si è interrogata se l’azione basata sulle disposizioni relative ai diritti della personalità e l’azione basata sulle disposizioni relative alla responsabilità da fatto illecito siano indipendenti e concorrenti o possano essere esperite congiuntamente (v. Hao, The Three Myths of Tort Law in the Chinese Civil Code, in Italian Law Journal, 2021, p. 728 s.); nel primo senso si è espresso L. Wang, On the Separation of the Claim of Personality Rightsfrom the Claim of Tort Damage Compensation, in L. Wang, Shi (eds.), Chinese Law of Personality Rights II. Codification Experience, cit., p. 119 s., il quale sostiene che il soggetto dovrà decidere in forza di quale disciplina agire e, conseguentemente, il giudice sarà tenuto a pronunciarsi sulla base del titolo dedotto in giudizio. Per una disamina sulle differenze tra azioni fondate sui diritti della personalità e azioni fondate sulla responsabilità da fatto illecito v. sempre L. Wang, On the Separation of the Claim of Personality Rights from the Claim of Tort Damage Compensation, in L. Wang, Shi (eds.), Chinese Law of Personality Rights II. Codification Experience, cit., p. 99 ss.
[49] Secondo l’art. 1028 del Codice civile se una persona dimostra che il contenuto riportato da un mezzo di comunicazione, come un giornale o un sito web, è inesatto e lede la sua reputazione, ha il diritto di chiedere l’adozione delle misure necessarie, tra cui la correzione o la cancellazione del contenuto.
[50] Sulla tutela inibitoria in ambito di diritti della personalità, v. Yao, When the Ideal Has Been Turned into Reality: From Legislation to Interpretation, in L. Wang, Shi (eds.), Chinese Law of Personality Rights II. Codification Experience, cit., p. 88.
[51] V. Zhang, Ambitious Goals for the Book on Personality Rights of the Chinese Civil Code, in Bussani, Cardillo, Infantino, Xue (eds.), The Chinese Civil Code in the Global Legal Order, cit., p. 180.
[52] V. L. Wang, Major Highlights and Innovations in the Separate Law of Personality Rights, in L. Wang, Shi (eds.), Chinese Law of Personality Rights II. Codification Experience, cit., p. 18.
[53] A tal proposito si ricorda che secondo un’interpretazione data dalla Corte suprema del popolo il risarcimento per danni morali non poteva essere richiesto in sede di inadempimento contrattuale ma il soggetto poteva instaurare un procedimento rivolto ad accertare la responsabilità extracontrattuale (su questo aspetto v. L. Yang, The Innovative Development of Personality Right Legislation through the Law of Personality Rights in China’s Civil Code, in L. Wang, Shi (eds.), Chinese Law of Personality Rights II. Codification Experience, cit., p. 52).
[54] V. art. 1018 del Codice civile. Come affermato dalla giurisprudenza presupposto per la tutela dell’immagine è la sua riconoscibilità, ossia la possibilità di ricondurla alla persona a cui si riferisce (v. il caso deciso dalla Corte intermedia del popolo di Pechino Yang Mou v. Certain Network Technology Co. [北京市第四中级人民法院 案号 (2021) 京04民终767号], incluso dal Tribunale Internet di Pechino tra i casi tipici relativi alla tutela dei diritti e degli interessi connessi alla rete, disponibili al sito https://english.bjinternetcourt.gov.cn/2023-12/14/c_687.htm).
[55] V. 北京互联网法院课题组 [Gruppo di ricerca del Tribunale Internet di Pechino], AI生成声音侵害声音权益的法律认定—以殷某某诉北京某智能科技公司等人格权侵权案为例 [Riconoscimento giuridico della violazione dei diritti sulla voce da parte della generazione vocale tramite AI – Il caso Yin XX c. Beijing XX Intelligent Technology Company Ltd. e altri per violazione dei diritti della personalità], cit., p. 132.
[57] Una disamina di alcune recenti pronunce è contenuta in W.W. Wang, L. Zhu, X. Wang, Di, Y. Zhu, Artificial Intelligence “Law(s)” in China: Retrospect and Prospect, cit., p. 24 s.
[58] V. L. Wang, Highlighting the Significance of the Chinese Civil Code, in Bussani, Cardillo, Infantino, Xue (eds.), The Chinese Civil Code in the Global Legal Order, cit., p. 32.
[59] Sul dibattito in materia di responsabilità civile e intelligenza artificiale, v. Ning, Li, 人工智能致损对传统《侵权责任法》的挑战及立法回应 [The Challenge of AI Damage to Traditional Tort Law and Legislative Response], in 电子科技大学学报(社科版)[Journal of UESTC (Social Sciences Edition)], 2021, pp. 40-45 e, con specifico approfondimento sulla responsabilità in caso di violazione delle informazioni personali, Zhu, 类 ChatGPT 生成式人工智能对个人信息保护的挑战及应对 [The challenge and response to personal information protection for ChatGPT-like generative artificial intelligence], in 重庆大学学报(社会科学版) [Journal of Chongqing University(Social Science Edition)], 2023, doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2023.09.001.
[60] Il testo della versione 3.0 della Model Artificial Intelligence Law è stato reso disponibile, in lingua originale, al sito https://mp.weixin.qq.com/s/pCC_AM5mpU7QY-x14R-kZw?scene=1.
[61] La norma si occupa anche della quantificazione del danno, stabilendo che questo sia determinato in base alla perdita subita dal danneggiato o al beneficio ottenuto dallo sviluppatore o dal fornitore o, in difetto di tali elementi, in base alle circostanze del caso concreto.