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Profili critici dei provvedimenti che dispongono l’allontanamento del minore: l’accertamento dei presupposti e l’attuazione
Di Fabio Valerini -
Sommario – 1. Inquadramento del tema – 2. Eccezionalità dell’allontanamento ed irreversibilità degli effetti traumatici – 3. Il momento genetico dell’adozione del provvedimento – 3.1. L’accertamento dei fatti presupposto per l’adozione dell’allontanamento – 3.2. La proporzionalità e la necessità di valutare l’interesse del minore – 4. La fase attuativo-esecutiva.
Recenti episodi di cronaca hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dell’allontanamento dei minori (dal nucleo familiare o da uno dei genitori o, comunque, dalla casa familiare[1]) per quanto riguarda, cumulativamente o alternativamente a seconda dei casi: i presupposti legali e le norme processuali da seguire affinché un provvedimento di allontanamento possa essere adottato e le concrete modalità della sua attuazione.
Preliminarmente, è necessario individuare i principali provvedimenti civili[2] rispetto ai quali si possono porre quelle problematiche che sono, da una parte, i provvedimenti con i quali il giudice civile stabilisce l’affidamento dei minori[3] e le modalità di frequentazione dei genitori e, dall’altra parte, i provvedimenti di allontanamento del minore dalla famiglia[4] di origine.
Questi ultimi possono comprendere sia i provvedimenti amministrativi d’emergenza previsti dall’art. 403 cod. civ. (secondo cui “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”[5]) sia i provvedimenti del giudice civile (sia ordinario che minorile), nell’ambito di procedimenti de potestate (artt. 330 e 333 cod. civ.), sia, infine le misure di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale dei minori.
Concentrerò l’attenzione sui provvedimenti che dispongono l’allontanamento del minore nell’ambito di procedimenti de potestate.
I provvedimenti che dispongono, a vario titolo, l’allontanamento del minore dal nucleo familiare rappresentano un’extrema ratio da mettere in campo nel momento in cui, effettivamente, non esistono in concreto alternative per tutelare l’interesse del minore.
Sono provvedimenti che presentano indubbiamente alcune particolarità.
In primo luogo, sono provvedimenti che hanno ad oggetto una persona, peraltro, particolarmente fragile per l’età e per essere coinvolta in un procedimento invasivo della sua vita privata che lo coinvolge senza preparazione alcuna e dove eccezionalmente l’esecuzione/attuazione del provvedimento passa (anche) attraverso il minore stesso (alcune immagini diffuse dai media hanno mostrato minori portati via in braccio e che gridavano).
In secondo luogo, sono provvedimenti che – portando all’interruzione delle interazioni quotidiane tra il minore e la famiglia di origine e la casa familiare – provocano naturalmente un trauma e devono essere sempre intesi come eccezionali.
L’articolo 9 della Convenzione di New York stabilisce a tutela della protezione dell’unità familiare che gli Stati “vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo”.
In tutti questi casi “tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni”.
Inoltre, gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
2.L’eccezionalità della misura (nel senso del suo rappresentare una extrema ratio) e la sua fisiologica natura di provvedimento “traumatico”[6] ad effetti “irreversibili”[7] devono avere necessariamente conseguenze sul piano processuale.
Due sono i momenti in cui questi aspetti devono trovare rilievo.
Il primo è quello genetico che porta al provvedimento di allontanamento.
Il secondo è quello attuativo–esecutivodel provvedimento di allontanamento
Comune a entrambi i profili è, però, la necessità che sia previsto il controllo giurisdizionale nel rispetto delle norme processuali riguardante i presupposti per ricorrere alla misura rappresentante una extrema ratio.
Ricorrendo i presupposti di legge i provvedimenti di allontanamento devono essere “adottati” ma anche, se necessario, “eseguiti” coattivamente[8] con l’avvertenza, però, che sono suscettibili di modifica e revoca in ogni momento anche alla luce di circostanze che possono emergere già in sede di attuazione.
Nel momento genetico dell’adozione della misura il giudice è tenuto a verificare l’esistenza[9] dei presupposti di legge per l’adozione della misura verificandone anche la sua proporzionalità rispetto alle esigenze del caso di specie.
Vorrei approfondire questo aspetto in due direzioni.
La prima direzione è che le valutazioni in ordine all’esistenza di una situazione pregiudiziale per il minore dovrà essere ancorata rigidamente alla verifica di fatti storici e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio[10].
Sul punto la Suprema Corte in una sentenza in materia di affidamento di minori (Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595) ha avuto modo di affermare che “nel processo si giudicano i fatti e i comportamenti, e pertanto è dall’osservazione e dall’analisi dei comportamenti che occorre muovere”[11].
Del resto, uno dei criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 206 del 2021 (c.d. riforma Cartabia) alla lettera ff) del comma 23 dell’art. 1 aveva previsto di “adottare […] puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati”[12].
La seconda direzione è che il giudice nella scelta della misura dell’allontanamento, quando valuta la proporzionalità[13], dovrebbe tenere in considerazione anche gli effetti traumatici derivanti dall’esecuzione del provvedimento[14].
Del resto, è proprio che si dovrebbe intendere quando si risponde alla domanda se l’allontanamento (come ogni decisione che riguarda un minore) risponde o no al best interest of child[15].
In questa direzione sembra muoversi l’ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 9691 del 24 marzo 2022 che ha individuato una regola processuale secondo la quale “ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minorenne specifico, un gruppo di minorenni identificati o di minorenni in generale, il processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minorenne o sui minorenni in questione”.
L’attuazione coattiva dei provvedimenti che dispongono l’allontanamento del minore può essere talvolta necessaria nei casi di mancato adeguamento spontaneo.
Tuttavia, dobbiamo tenere presente che questa attuazione, in ragione della materia e delle sue caratteristiche che abbiamo prima richiamato, richiede accorgimenti, cautele e adattamenti del tutto specifici che la devono rendere differente, in ragione degli interessi coinvolti, dall’esecuzione civile ordinaria o dall’esecuzione civile in via breve (a seconda che sia da eseguirsi o attuarsi un provvedimento di merito o cautelare).
L’esecuzione-attuazione di queste misure, infatti, ha caratteristiche irrepetibili nel quadro della tutela civile dei diritti e che non possono non influire sulle modalità di esecuzione-attuazione delle stesse ben potendo costituire un modello autonomo.
Ciò nonostante, la fase esecutiva-attuativa di questi provvedimenti non ha ancora ricevuto una riflessione teorica che abbia portato ad una previsione legale che rende esplicitamente necessario il rispetto della personalità del minore nella fase esecutiva dei provvedimenti prevendendo di modalità attuative rispettose di quella personalità come riconosciute dalle fonti internazionali a tutela del minore.
Dobbiamo, quindi, avere la consapevolezza che nei casi esame non si può trattare di una mera attività materiale di trasferimento del minore da un luogo ad un altro come se fosse un oggetto[16] trattando eventuali difficoltà sul modello degli incidenti di esecuzione a norma del terzo libro del Codice di procedura civile (art. 610 cod. proc. civ.[17]).
Innanzitutto, l’obbligo di perseguire il best interest of child sussiste anche nella fase esecutiva come oggi è espressamente riconosciuto dal terzo comma dell’art. 473-bis.38 cod. proc. civ.
La circostanza che l’attuazione di questi provvedimenti abbia naturalmente effetti traumatici, non può far dimenticare che l’ordinamento dovrebbe fare di tutto per ridurre quel trauma, per non aggiungere fattori traumatizzanti ulteriori e – profilo da non sottovalutare – per non far perdere la fiducia del minore comunque coinvolto suo malgrado in un procedimento i cui effetti incidono sulla sua vita personale (art. 8 CEDU). nell’amministrazione della giustizia (che qui comprende tutti gli organi coinvolti: giudice, pubblico ministero, servizi sociali, consulenti tecnici).
In altri termini il best interest of child impone che la constatazione dell’esistenza di effetti traumatici irreversibili possono essere creati, accentuati ma anche – ed è questo un aspetto fondamentale sottovalutato – attenuati[18] nel momento in cui quei provvedimenti sono messi in attuazione/esecuzione[19].
In questa direzione la lettera ff) del comma 23 dell’art. 1 della legge delega n. 206 del 2021 (c.d. riforma Cartabia) il legislatore delegante aveva fissato come criterio direttivo quello di “dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l’attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l’esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell’immediatezza, che nell’esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l’uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato”.
Oggi l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento – sia cautelari che di merito – è contenuta nell’art. 473-bis.38 cod. proc. civ.
Dai principi generali già espressi nella legge delega e dallo stesso art. 473-bis.38 cod. proc. civ. emerge la necessità che, in vista dell’esecuzione/attuazione di questi provvedimenti, deriva la necessità che il provvedimento preveda una progettualità delle modalità attuative sin dall’adozione del provvedimento che dispone l’allontanamento in modo tale che il numero delle variabili da esaminare siano minori nella fase attuativo-esecutiva.
Progettualità che dovrebbe adattarsi alle eventuali emergenze in fase esecutiva che dovrebbe avvenire sempre sotto l’osservazione continua da parte del giudice che ha emesso il provvedimento[20].
Può essere auspicabile che già il provvedimento (che sarà poi da eseguire) contenga le linee per la sua esecuzione (ad esempio l’affidamento a una casa-famiglia – quando attuato per criticità risolvibili dei genitori ai quali non è stata sospesa la responsabilità genitoriale) con modalità graduali di attuazione.
Ad esempio, con riferimento all’uso della forza pubblica il quinto comma dell’art. 473-bis.38 cod. proc. civ. prevede che “il giudice può autorizzare l’uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L’intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l’ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze[21]”.
L’ordinamento dovrebbe attrezzarsi completamente affinché in sede di attuazione dell’allontanamento sia tutelato – come deve anche nella fase attuativo-esecutiva – l’interesse del minore.
Ciò, però, non può tradursi nella previsione di formule di stile o modelli generali, bensì in indicazioni che devono tenere specificamente conto della situazione specifica come emersa dagli atti processuali durante il procedimento che ha portato all’adozione della misura.
Inoltre, si dovrebbe riflettere su una caratteristica di questi provvedimenti che sono sempre “cedevoli”: anche la stabilità che dovesse essere riconosciuta ai provvedimenti di merito è sempre rebus sic stantibus.
Ecco allora che la giusta valorizzazione della fase esecutivo-attuativa deve portare a riflettere su ciò che, se durante questa fase emergessero fatti rilevanti per la tutela dell’interesse del minore, questi fatti dovrebbero poter essere tenuti in considerazione dal giudice fino a poter giustificare una modifica dei provvedimenti già adottati.
Sono consapevole che occorra muovere dalla constatazione che “in questo caso il giudice svolge una funzione esecutiva [e, quindi non potrebbe] modificare il provvedimento o l’accordo che costituisce il presupposto del suo intervento”[22].
Tuttavia, la tutela dell’interesse del minore (che rappresenta un obbligo internazionale ma anche unionale oltre che dell’ordinamento interno) dovrebbe imporre che, una volta emersi in sede attuativo-esecutiva fatti rilevanti per la considerazione dell’interesse del minore il giudice debba senz’altro avere il potere (su cui nessuno dubita e la legge lo riconosce) di adottare prescrizioni anche ulteriori rispetto al titolo per l’attuazione-esecuzione fino alla sospensione dell’attuazione-esecuzione stessa.
Inoltre, dovrebbe avere il potere di rivedere il titolo che dispone l’allontanamento fino alla sua modifica o revoca[23].
Un’interpretazione delle norme processuali che escludesse una tale evenienza potrebbe porsi in contrasto proprio con quella normativa sovrannazionale che obbliga a tutelare l’interesse del minore[24].
In questo senso la peculiarità è che l’attuazione ed esecuzione dei provvedimenti sono momenti comunque centrali per l’acquisizione e trattamento di fatti rilevanti – in ipotesi provenienti anche dal minore come di altri soggetti.
Se questi sono i parametri di riferimento la domanda dovrebbe essere questa: in sede di redazione del provvedimento di allontanamento a cosa si dovrebbe prestare particolare attenzione?
In primo luogo, non dovrebbe essere consentito al giudice di operare sic et simpliciter una delega ai servizi sociali con la previsione della possibilità di essere assistiti dalla Forza pubblica[25].
Potrebbe non essere ritenuto conforme, ad esempio, un provvedimento secondo cui, inter alia, “ogni questione esecutiva (ossia concernente le modalità dell’azione esecutiva) è rimessa alla valutazione degli operatori secondo le rispettive competenze funzionali e tecniche”.
Questo perché le modalità di esecuzione-attuazione dovrebbero essere individuate già nel provvedimento[26] e una delega “in bianco” si tradurrebbe inevitabilmente con l’individuazione delle concrete modalità soltanto in fase attuativo-esecutiva[27].
Inoltre, sarebbe opportuna una modifica legislativa che, a tutela del minore, prevedesse che l’attuazione del provvedimento avvenga alla presenza del giudice (o al limite del pubblico ministero minorile): e ciò o partecipando in loco oppure attraverso collegamenti audiovisivi oramai in uso nel processo.
Perché sottolineo che dovrebbe essere presente il giudice (e non attendere il flusso informativo sul modello dell’incidente di esecuzione)?
Questo perché effettivamente il legislatore ci dice una cosa molto importate: se durante l’esecuzione del provvedimento emergono circostanze (sopravvenute pur conoscibili anteriormente) è il giudice (di merito) che deve trattare quel fatto (dall’adozione di provvedimenti integrativi all’eventuale sospensione dell’esecuzione fino all’eventuale modifica dei provvedimenti).
Non sarebbe allora più efficace e tutelante per il minore che sia il giudice stesso a presenziare?
In fondo così si garantirebbe anche la maggiore rapidità dell’intervento del giudice: se dovessero emergere profili di criticità non si dovrebbe attendere il “tempo tecnico” necessario per il passaggio del dato da chi è sul luogo dell’esecuzione e il decidente.
Ed ancora.
Nei casi in cui l’esecuzione del provvedimento lo consenta – si tenga presente che non tutti i provvedimenti di collocamento sono adottati sul modello del 403 c.c. potendosi riscontrare una diversa intensità di urgenza dell’intervento – l’esecuzione dovrebbe essere preceduta dal contatto con le parti tenute all’esecuzione del provvedimento.
In sede attuativo -esecutiva dovrebbe essere previsto che chi provvede (ad esempio i servizi sociali con il supporto delle forze dell’ordine) dovrebbe essere tenuto a illustrare, prima dell’accesso, il significato e la portata di quel provvedimento e come poterlo affrontare[28].
L’illustrazione del contenuto e degli effetti, anche nel tempo, del provvedimento (la cui comprensione non può mai essere data per scontata) potrebbe avere anche un effetto utile per promuovere un coinvolgimento non oppositivo (o, al limite, attenuare l’opposizione) da parte di chi dovrà comunque partecipare all’attuazione/esecuzione[29] realizzando un approccio che valorizzi le tecniche di mediazione[30].
Non si può procedere, a mio avviso, facendo apprendere del provvedimento sempre e soltanto nel momento della sua esecuzione: non tutti i provvedimenti necessitano di un simile modus procedendi di default (semmai lo potrebbero richiedere i provvedimenti ex art. 403 cod. civ. e quelli inaudita altera parte) specie se ci sono state interlocuzioni precedenti e un periodo di osservazione.
E questo dovrebbe valere a maggior ragione nei confronti del minore che, non soltanto potrebbe non essere stato ascoltato prima dell’adozione del provvedimento che incide sulla sua vita privata, ma non conosce il provvedimento adottato.
Del resto, ciò sarebbe compatibile con quanto richiesto dalle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore che al paragrafo 78 indicano che “nelle cause in materia di diritto di famiglia in cui sono coinvolti minori, l’esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere attuata solo come ultima istanza”.
In questo contesto, allora, dovrebbe essere previsto l’intervento come ausiliario del personale specializzato in psicologia per aiutare il minore durante il trauma dell’allontanamento onde tentare quantomeno di attenuarne (se possibile) gli effetti.
Infine, dovrebbe essere prevista la videoregistrazione da parte di chi interviene delle fasi dell’esecuzione/attuazione coattiva che coinvolgono il minore[31].
Il presente scritto rappresenta la relazione presentata in occasione dell’audizione svolta il 3 febbraio 2026 davanti alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sul tema degli allontanamenti di minori dal nucleo familiare.
[1] Rientrano, dunque, nel caso in esame anche i provvedimenti con i quali si dispone l’allontanamento dalla casa familiare con collocamento presso una casa famiglia dei minori unitamente alla mamma (cfr. l’ordinanza del Trib. Minorenni L’Aquila, 13 novembre 2025).
[2] Con riferimento all’ipotesi dell’affidamento dei minori non è detto che siano sempre “provvedimenti” potendosi avere anche, ex art. 6 d.l. n. 132 del 2014, gli accordi raggiunti a seguito della convenzione di negoziazione assistita che producono gli effetti e tengono luogo dei provvedimenti giudiziali (su questi aspetti, amplius F.P. Luiso (cur.), Processo civile efficiente e riduzione arretrato, Torino, 2014)
[3] Si veda anche la L. 4 maggio 1983 , n. 184 recante Diritto del minore ad una famiglia.
[4] Il provvedimento con il quale il giudice civile ordina l’allontanamento del genitore che adotta una condotta pregiudizievole nei confronti del minore non prevede il coinvolgimento diretto del minore nel senso qui rilevante, anche se – come tutti gli altri provvedimenti – l’esecuzione -attuazione ha effetti psicologici sul minore sia quando è adottato illegittimamente sia quando è adottato fondatamente.
[5] L’art. 403 cod. civ. è norma essenziale nel quadro della tutela civile dei diritti (altro discorso sono le modalità di controllo del provvedimento che da sempre sono state oggetto di giusta critica che sono oggi superate per effetto della riforma del processo civile che disciplina un sistema di controllo giurisdizionale dei provvedimenti adottati scandito da tempistiche serrate). L’art. 403 cod. civ. ha la funzione di accordare tutela in tutte quelle ipotesi in cui il ricorso al giudice non è possibile per ragioni di immediatezza. Da un punto di vista sistematico non siamo in presenza di una tutela alternativa in forma amministrativa dei diritti, ma di tutela immediata che non consente il ricorso al giudice che poi controllerà tutti i provvedimenti (si avvicina, mutatis mutandis, al sequestro della nave da parte dell’autorità amministrativa).
[6] Su questo profilo si veda anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Prelevamento dei minori. Facciamo il punto, del 28 gennaio 2026 secondo cui “la separazione forzata dalla famiglia rappresenta infatti un evento traumatico, potenzialmente iatrogeno, e può essere giustificata solo quando il rischio attuale di un danno grave derivante dalla permanenza nel nucleo familiare sia manifestamente superiore a quello connesso al distacco”.
[7] L’irreversibilità degli effetti è in relazione agli effetti psicologici sul minore non già agli effetti giuridici come dimostrano le ipotesi in cui il provvedimento viene modificato o revocato con conseguente ritorno del minore nella famiglia d’origine o nella casa familiare. Per un inquadramento si rinvia, si vis, a F. Valerini- D. Barni, L’allontanamento del minore dal corpo familiare: sanare vecchie ferite con il rischio di aprirne di nuove, in AA.VV. Famiglie in Tribunale. Analisi e casi di studio in una prospettiva multidisciplinare, Franco Angeli Editore, 2024.
[8] In questo senso è anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che impone agli Stati doveri attivi per intervenire tempestivamente a tutela del minore.
[9] Lo standard di prova in ordine all’esistenza dei fatti dipenderà dall’urgenza del provvedere secondo la prospettazione iniziale.
[10] Riguardo all’importanza del rispetto del principio del contraddittorio e delle regole processuali si rinvia a A. Proto Pisani, Garanzia del giusto processo e tutela degli interessi dei minori, in Le tutele giurisdizionali dei diritti, Jovene, 2003, 639 e ss. spec. 641 dove sottolinea che “in un settore di questa specie, in cui la legge sostanziale è estramente evanescente (e quasi non esiste), il rispetto della procedura, delle forme e dei termini in cui nella sostanza si risolve anche il processo minorile, diviene l’unica garanzia davvero esigibile, controllabile; diviene l’unica legge alla quale il giudice deve essere soggetto ai sensi dell’art. 101, 2° comma, Cost.”.
[11] La Suprema Corte prosegue affermando che “la diagnosi il cui rigore scientifico può e deve essere apprezzato da giudice peritus peritorum può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili ma non può da sola giustificare un giudizio o pregiudizio di non idoneità parentale a carico del genitore. In sede giudiziaria non rilevano i fenomeni che si esauriscono in interiore homine ma solo quelli che si traducono in comportamenti sicché non si può prescindere dall’osservazione di come eventuali anomalie della personalità incidano sull’esercizio della responsabilità genitoriale e l’adempimento dei doveri di cura educazione istruzione e accudimento minori vale a dire dall’osservazione di fatti oggettivi”.
[12] Sulla delicatezza degli accertamenti specialmente ex ante si veda la decisione della Corte di appello di Milano con sentenza n. 2525del 14 settembre 2011.
[13] Per la giurisprudenza della Corte EDU l’art. 8 della Convenzione sul rispetto della vita privata e familiare tutela la vita familiare e stabilisce che l’eventuale ingerenza dei pubblici poteri nella vita privata e familiare è legittima solo qualora sia necessaria, fondata su una base legale chiara e prevedibile e persegua un fine legittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito (Corte EDU, Grande Camera, 6 luglio 2010 Neulinger e Shuruk c. Svizzera, Corte EDU, 12 febbraio 2019, Minervino e Trausi c. Italia; Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c.Italia).
[14] Shanta Trivedi, The Harm of Child Removal, 43 New York University Review of Law & Social Change 523 (2019).
[15] La regola operativa generalmente applicata per verificare se i provvedimenti che dispongono l’allontanamento sono giustificati può essere così sintetizzata: “occorre dunque verificare se lo stesso fosse giustificato dalla necessità di garantire il superiore interesse dei minori e dalla impossibilità di provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali degli stessi, in particolare per non avere sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità.” (così Corte Appello per i minorenni dell’Aquila 16 dicembre 2025).
[16] In dottrina in questo senso, se ben si è compreso, si era espresso M. Fornaciari, L’attuazione dell’obbligo di consegna di minori. Contributo alla teoria dell’esecuzione forzata in forma specifica, Milano, 1991, che aveva osservato come “l’obbligo di consegnare un minore comporta un’attività in sé semplicissima e, in relazione alle modalità della quale, non si vede su cosa dovrebbe dunque esplicarsi la discrezionalità del giudice”.
[17] Il testo dell’art. 610 cod. proc. civ. prevede che “se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione , anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti”. La norma è analoga a quella oggi contenuta nel quarto comma dell’art. 473-bis.38 cod. proc. civ. con la differenza, però, che competente ad emettere i provveidmenti temporani per superare le difficoltà non è il giudice dell’esecuzione. In dottrina si segnala che secondo R. Metafora, L’esecuzione degli obblighi di fare (fungibili) e di non fare in Judicium “la previsione di un giudice diverso da quello competente per il merito permetterebbe di minimizzare gli effetti traumatici che l’attuazione coattiva dell’obbligo di consegna può determinare sulla psiche del minore, potendo il giudice dell’esecuzione dettare le prescrizioni più idonee a salvaguardare la sua posizione. A ciò si aggiunga che il giudice dell’esecuzione può avvalersi dell’opera di “ausiliari”, quali psicologi, assistenti sociali, esperti di terapia familiare, così “adattando” le prescrizioni contenute nei provvedimenti di affidamento alle esigenze peculiari di ogni singola fattispecie”.
[18] Sull’importanza della prospettiva dell’attenuazione del conflitto nella strutturazione di un sistema di risoluzione delle controversie (nella specie familiare) si veda, si vis, F. Valerini, Modelli di gestione per la prevenzione, attenuazione e risoluzione della conflittualità nelle famiglie fragili, in AA.VV., Famiglie fragili Verso un approccio multidisciplinare nella tutela e nella cura dei legami famigliari, Edizioni Magi, 2020.
[19] Secondo l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dott.ssa Carla Garlatti in La “nuova giustizia” italiana in materia di famiglia. La riforma Cartabia, lezione tenuta il 13 luglio 2022 presso la Scuola Superiore della Magistratura sui I profili processuali e sostanziali della tutela del minore nella giurisdizione minorile “la modalità di tale esecuzione non deve tradursi in un mero atto di forza dell’Autorità competente, bensì in un accompagnamento all’esecuzione che tenga in preminente considerazione la salute psicofisica del minorenne e, pertanto, il suo pieno interesse in una visione d’insieme.”.
[20] La fase esecutiva-attuativa è certamente funzionale alla realizzazione degli obiettivi portati dal provvedimento (rectius della tutela dell’interesse: per questa importante precisazione anche dal punto di vista sistematico si veda F.P.Luiso, Diritto processuale civile,IV, Milano, 2025, 137 dove leggiamo che “si “attuano” diritti (o interessi dei minori) e non provvedimenti. Questa tralaticia configurazione della tutela esecutiva come un’appendice del processo dichiarativo è erronea sistematicamente …[e] anche dal punto di vista dello specifico diritto positivo in materia di famiglia”). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte EDU “è necessario che il giudice vigili sull’attuazione dei propri provvedimenti da parte dei servizi sociali e sanitari, in particolare sulle eventuali restrizioni ivi contenute, nonché sulle garanzie dirette ad assicurare l’effettiva protezione del diritto dei genitori e dei bambini al rispetto della vita familiare”(CEDU, caso Lombardo).
[21] Tra le cautele vi è quella di non adibire all’incombenza personale in divisa, ma in abiti civili e adottare un approccio multidisciplinare tra tutti i soggetti che prendono parte all’attuazione/esecuzione dei provvedimenti. Sul tema già le Linee guida del CNOAS “Processi di sostegno a tutela dei minorenni e delle loro famiglie”.
[22] Così F.P.Luiso, Diritto processuale civile,IV, Milano, 2025, 140.
[23] Su questi aspetti si veda anche G. Fanelli, L’attuazione dei diritti dei figli nel rito per le persone, i minorenni e le famiglie, Napoli, 2025 in particolare pp. 227 e ss.
[24] Sebbene non esistano diritti o interessi c.d. “tiranni” non ci può essere alcun dubbio della rilevanza sovrannazionale della tutela dell’interesse del minore che fonda una tutela differenziata.
[25] Il tema dei c.d. prelievi forzosi ha rappresentato un paragrafo (il 4.6.2) della Relazione finale del 2022 della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere su La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale.
[26] Sul punto non si ritiene di condividere, dunque, quanto si legge nelle Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Puglia e, cioè, che “il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. E’ utile che l’autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell’esecuzione del provvedimento”.
[27] Trattandosi di collaborazione con l’autorità giudiziaria ed anzi di attuazione di provvedimenti giurisdizionali non viene in rilievo l’autonomia tecnico professionale dell’assistente sociale di cui all’art. 1 della Legge n. 84 del 1993.
[28] In questa direzione si vedano le Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Puglia dove si legge “è opportuno acquisire, ove possibile, il consenso o quanto meno la non opposizione all’esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.”.
[29] Le stesse Linee guida del CNOAS citate mettono in evidenza come debbano essere “coltivate e privilegiate modalità spontanee di allontanamento, favorendo la collaborazione dei genitori e di altri familiari coinvolti”.
[30] In questo contesto potrebbe essere opportuna l’introduzione di una figura di raccordo tra tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nella complessa e delicata fase dell’attuazione, che potrebbe essere un esperto con formazione multidisciplinare nella tutela e il sostegno dei nuclei familiari fragili con minori nelle aree di intervento giuridico, psicologico ed educativo finalizzato al coordinamento di tutti gli interventi che, affidati alle competenze di ogni professionista, devono coinvolgere il minore. In questa direzione si è diretta, ad esempio, la progetto di legge presentata il 10 marzo 2026 dell’Atto Camera 2838 Brambilla ed altri: “Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per il rafforzamento della tutela dei minori nei procedimenti di allontanamento dal nucleo familiare”.
[31] La videoregistrazione non è estranea al diritto proc essuale civile: per rimanere alla materia familiare l’art. 473-bis. 5 prevede, quanto all’ascolto del minore che “dell’ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore”.