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Cass. 28 maggio 2019, n. 14474 In assenza di procura speciale per il giudizio di cassazione, l’attività svolta dal difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. *** Che la Cassazione ritenga inammissibile il ricorso sottoscritto in forza di “procura a margine dell’atto di appello”, in quanto considerato carente di una “procura speciale ad esso specificamente riferita”, non dovrebbe sorprendere. La dottrina, è vero, si è ampiamente dedicata – e da tempo (v. già Mortara, Commentario del codice e del. . .