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Secondo la felice formula usata da un noto giurista, “la figura del giudice si colloca fuori del tempo e dello spazio e attraversa tutta la storia delle relazioni umane. Diversamente la funzione del pubblico ministero attiene alla maniera concreta con cui è organizzata l’amministrazione della giustizia, egli non è un organo necessario e la sua attività è variabile da luogo a luogo” ([1]). Orbene, l’esame delle varie riforme legislative succedutesi nel tempo sembra condurre ad una conclusione abbastanza impietosa per l’organo requirente civile di legittimità: egli viene visto come un organo sempre meno necessario, che ha subito uno “scadimento normativo della posizione funzio. . .