Pignoramento presso terzi: la S.C. ribadisce il proprio indirizzo consolidato in ordine al momento in cui il credito pignorato deve sussistere (nota a Cass., sez. lav., ord. 14-9-2021, n. 24686)

Di Gabriella Tota -
1. Un istituto di credito otteneva nei confronti di un notaio, suo debitore, un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 226.140,46. Stante l’inadempimento dell’ingiunto, la banca notificava alla Cassa Nazionale del Notariato il pignoramento presso terzi delle somme dovute e debende a qualsiasi titolo dalla stessa Cassa al suo iscritto. Nel procedimento esecutivo la Cassa, terzo pignorato, rendeva dichiarazione negativa asserendo che il notaio era ancora in esercizio e non vantava alcun credito verso la Cassa. Incardinato il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, l’adito Tribunale di Roma rigettava il ricorso affermando che gli iscritti alla Cassa Nazionale del Notar. . .