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La nota esamina l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile un’azione di classe risarcitoria per difetto di omogeneità dei diritti individuali azionati. Il provvedimento, pur affermando che l’omogeneità deve essere valutata con riguardo al danno-evento e non esige l’identità delle prestazioni risarcitorie, finisce per attribuire rilievo decisivo alla varietà delle posizioni soggettive, alla pluralità delle voci di danno non patrimoniale dedotte e alla necessità di accertamenti individualizzati. Muovendo da tale tensione argomentativa, il contributo propone di intendere l’omogeneità non come identità o piena sovrapponibilità delle pretese, m. . .