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1. Dal 22 giugno 2022 il regime della fase introduttiva del pignoramento presso terzi cambia, richiedendosi degli ulteriori adempimenti perché il pignoramento, pur ritualmente compiuto, possa conservare i suoi effetti. L’art. 1, 32° comma, l. 26 novembre 2021, n. 206, contenente la delega al Governo per, tra l’altro, “l’efficienza del processo civile”, ha infatti introdotto due nuovi commi nell’art. 543 c.p.c., il 5° ed il 6°[1], che sanciscono la perdita (totale o parziale, a seconda dei casi) di efficacia del pignoramento compiuto, laddove il creditore procedente non provveda, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, a notificare . . .