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Noterelle sui problemi di diritto intertemporale posti dal nuovo art. 2394-bis c.c.
Di Lazare Vittone -
1.La questione
L’art. 2394-bis c.c., come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, assoggetta l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore (e dai corrispondenti organi di altre procedure concorsuali) a un termine biennale di decadenza decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, nel caso di altre procedure concorsuali). L’introduzione di un termine di decadenza prima non previsto – nella specie tale termine sostituisce un termine di prescrizione di durata quinquennale ([1]) – pone un problema classico, ma tutt’altro che agevole, di diritto intertemporale.
Il quesito che si pone (per la liquidazione giudiziale e, mutatis mutandis, per le altre procedure concorsuali) può essere formulato in questi termini: quando la liquidazione giudiziale sia stata aperta prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (occorsa in data 29 aprile 2026), il termine biennale decorre dalla sentenza di apertura, ancorché anteriore alla riforma, oppure dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione?
La questione non ha un rilievo meramente teorico. L’opzione interpretativa prescelta può determinare la sopravvivenza o l’estinzione dell’azione di responsabilità, con conseguenze rilevanti tanto per la massa dei creditori quanto per gli amministratori, i sindaci e gli altri soggetti potenzialmente convenuti in responsabilità. L’interprete si trova, dunque, di fronte a un bilanciamento delicato: da un lato, l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di concentrazione temporale delle iniziative del curatore; dall’altro lato, la tutela dell’affidamento e il divieto di attribuire alla nuova disciplina effetti sostanzialmente retroattivi.
2.Le possibili opzioni interpretative
Muovendo da tali premesse, possono individuarsi almeno tre opzioni interpretative.
La prima opzione è quella dell’applicazione rigidamente letterale del nuovo art. 2394-bis c.c. Secondo questa tesi, il termine biennale decorrerebbe sempre dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, anche quando tale sentenza sia anteriore al 29 aprile 2026. Ne deriverebbe che, per una liquidazione aperta il 29 aprile 2024, il termine sarebbe già scaduto il giorno stesso dell’entrata in vigore della riforma; per una liquidazione aperta il 29 aprile 2023, sarebbe addirittura scaduto da un anno.
Questa soluzione appare difficilmente sostenibile. Essa attribuirebbe alla nuova norma un effetto retroattivo sostanziale, perché trasformerebbe un fatto passato, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in dies a quo per il computo di un termine di decadenza che all’epoca non esisteva. Il titolare dell’azione verrebbe, così, privato del potere di agire in conseguenza dell’intervenuto decorso di un termine che non poteva conoscere né rispettare quando ha iniziato a decorrere. Una simile lettura contrasta con il principio generale di irretroattività.
La seconda opzione è quella dell’applicazione del nuovo termine decadenziale soltanto alle liquidazioni giudiziali aperte dopo il 29 aprile 2026. Le liquidazioni già aperte resterebbero integralmente soggette al regime previgente. Questa soluzione tutela in modo massimo l’affidamento del curatore e della massa, ma rischia di restringere eccessivamente l’efficacia della riforma. Se il legislatore ha inteso introdurre una scansione temporale più rigorosa dell’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali, escludere tutte le procedure pendenti dal campo di applicazione della norma di nuovo conio potrebbe non essere coerente con la funzione ordinatrice della riforma.
La terza opzione è quella intermedia. Il nuovo termine biennale di decadenza si applica anche alle liquidazioni giudiziali già aperte alla data del 29 aprile 2026, ma decorre da tale data e non dalla precedente sentenza di apertura. Al contempo, ove la disciplina previgente conduca a un termine che scade per primo, resta ferma tale scadenza. L’interprete opera, dunque, un confronto tra: da un lato, il nuovo termine biennale di decadenza decorrente dal 29 aprile 2026; dall’altro lato, il termine risultante dalla disciplina previgente. Fra i due termini prevale quello che scade per primo.
Questa terza soluzione appare quella che realizza il maggior grado di coerenza sistematica. Essa consente alla nuova disciplina di applicarsi alle situazioni pendenti, evitando però che la decadenza operi retroattivamente. Inoltre, essa impedisce che l’applicazione del nuovo termine determini, paradossalmente, un allungamento dei termini già in corso secondo la disciplina precedente.
In attesa delle prime applicazioni giurisprudenziali ([2]), occorre verificare se il formante normativo supporti questa preliminare conclusione.
3.Irretroattività e successione delle leggi sui termini
Il principio generale in materia di applicazione della legge nel tempo è quello espresso dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale: la legge non dispone che per l’avvenire. In materia civile, tuttavia, il problema non si esaurisce nell’alternativa secca tra applicazione o non applicazione della nuova legge ai rapporti anteriori. Molto spesso la nuova disciplina incide su situazioni ancora pendenti, nelle quali il diritto è già sorto ma non è ancora stato esercitato.
Per i termini di prescrizione, il codice civile contiene una norma transitoria espressa, l’art. 252 disp. att. c.c. La disposizione prevede, in sintesi, che quando una nuova legge stabilisce un termine di prescrizione più breve, il nuovo termine decorre dall’entrata in vigore della legge, salvo che, secondo la disciplina anteriore, la prescrizione si compia in un tempo minore ([3]). La regola realizza una soluzione di equilibrio: la nuova legge si applica anche alle situazioni pendenti, ma non può comprimere retroattivamente il termine di prescrizione di un diritto il cui decorso sia iniziato sotto il vigore della legge precedente ([4]).
Trasposta in termini operativi, la regola è quella del “doppio binario”. Da un lato, si calcola il termine secondo la disciplina previgente; dall’altro, si calcola il nuovo termine dalla data di entrata in vigore della riforma. Tra i due termini prevale quello che scade per primo. In questo modo si evita sia l’effetto retroattivo pregiudizievole, che si avrebbe se il nuovo termine fosse fatto decorrere da un dies a quo anteriore alla riforma, sia l’effetto opposto, e parimenti irragionevole, di un allungamento del termine originariamente applicabile ([5]).
La difficoltà nasce dal fatto che, nel caso in esame, il nuovo termine biennale è espressamente qualificato dalla legge come termine di decadenza e non come termine di prescrizione. Di qui l’ulteriore interrogativo: in tal caso l’art. 252 disp. att. c.c. è applicabile direttamente, analogicamente o soltanto come espressione di un principio generale?
4.La decadenza introdotta ex novo e i principi espressi da Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15352
La sentenza delle Sezioni Unite 22 luglio 2015, n. 15352, componendo un contrasto che era insorto nella giurisprudenza della sezione lavoro della Cassazione, offre una risposta precisa all’interrogativo di cui al punto precedente. La pronuncia riguarda l’applicabilità del termine triennale di decadenza introdotto per il conseguimento dell’indennizzo da epatite post-trasfusionale rispetto a fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto il termine decadenziale.
Le Sezioni Unite hanno affrontato espressamente un problema di diritto transitorio del tutto simile a quello posto dal nuovo art. 2394-bis c.c.: stabilire se una decadenza introdotta ex novo possa applicarsi anche a situazioni soggettive già esistenti. La risposta è stata positiva, ma con una precisazione essenziale: il termine non può decorrere da un momento anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina. Esso decorre, per le situazioni già pendenti, dalla data di entrata in vigore della legge che lo introduce ([6]).
Il principio è di notevole rilievo. La decadenza, pur avendo natura e disciplina diverse dalla prescrizione, non può essere applicata in modo da determinare una perdita retroattiva del diritto di azione. Se il legislatore introduce ex novo l’onere di attivarsi entro un dato termine, l’interessato deve poter disporre di un termine utile per adeguarsi al nuovo assetto normativo. Diversamente, la decadenza si trasformerebbe in una preclusione istantanea o già consumata, incompatibile con il principio di ragionevolezza e con la tutela dell’affidamento.
La sentenza n. 15352/2015 offre, dunque, la conferma che, anche in relazione al termine di decadenza introdotto dal nuovo art. 2394-bis c.c., l’interprete non è autorizzato a far decorrere il biennio, per le procedure di liquidazione giudiziale già aperte, dalla sentenza di apertura se questa è anteriore alla riforma. Per tali fattispecie, la decorrenza del nuovo termine deve essere collocata al 29 aprile 2026 (data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la modifica, inter alia, dell’art. 2394-bis c.c.).
Questa conclusione non significa che prescrizione e decadenza siano istituti sovrapponibili. La decadenza ha regole proprie, in particolare in tema di sospensione e interruzione, come risulta dagli artt. 2964 e ss. c.c. Tuttavia, sul piano strettamente intertemporale, il principio è comune: la legge nuova può incidere sulle situazioni pendenti, ma non può consumare retroattivamente il potere di agire.
5.Applicazioni esemplificative
Si consideri, anzitutto, una liquidazione giudiziale aperta il 29 aprile 2025, dunque un anno prima dell’entrata in vigore della riforma. Se si applicasse il nuovo art. 2394-bis c.c. in modo letterale e retroattivo, il termine biennale scadrebbe il 29 aprile 2027, cioè a due anni di distanza dalla sentenza di apertura. Ma questa soluzione farebbe decorrere per un anno un termine decadenziale che all’epoca dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale non esisteva. La soluzione più corretta è, invece, quella di far decorrere il nuovo biennio dal 29 aprile 2026. L’azione dovrà, dunque, essere esercitata entro il 29 aprile 2028 (e non entro il 29 aprile 2030, come sarebbe stato consentito in base alla disciplina previgente).
Si consideri, poi, una liquidazione aperta il 29 aprile 2022, ossia quattro anni prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 2394-bis c.c. Assumendo, a fini esemplificativi, che il regime previgente conduca a una scadenza al 29 aprile 2027 (i.e. 5 anni dalla dichiarazione di fallimento), il confronto dovrà essere operato tra tale data e il nuovo termine biennale decorrente dal 29 aprile 2026, cioè il 29 aprile 2028. In questo caso prevale il termine che scade per primo, ossia il 29 aprile 2027. Il nuovo termine di decadenza non può essere usato per prolungare una situazione già prossima alla scadenza secondo la disciplina anteriore.
Infine, se la liquidazione giudiziale è aperta il 1° gennaio 2027, quindi dopo l’entrata in vigore della riforma, non sorge alcun problema intertemporale. Il nuovo art. 2394-bis c.c. si applica direttamente: il termine biennale di decadenza decorre dalla sentenza di apertura e scade, in linea di principio, il 1° gennaio 2029.
6.Prescrizione e decadenza: identità del problema intertemporale e differenza del regime applicativo
È opportuno insistere su un punto. Affermare che, ai fini intertemporali, la decadenza introdotta ex novo deve decorrere dall’entrata in vigore della riforma non significa trasformare la decadenza in prescrizione.
La prescrizione attiene all’estinzione del diritto per inerzia del titolare ed è soggetta alle regole in tema di sospensione e interruzione. La decadenza, invece, incide sull’onere di esercitare un potere entro un termine perentorio e, salvo diversa disposizione, non è soggetta alle regole di sospensione e interruzione proprie della prescrizione. Nel caso dell’azione del curatore, la qualificazione del termine come decadenziale ha, dunque, conseguenze pratiche rilevanti: l’efficacia interruttiva di un atto, l’eventuale possibilità di rinuncia, la rilevabilità in giudizio e l’applicabilità di cause sospensive dovranno essere valutati alla luce della disciplina propria della decadenza.
Ciò che accomuna prescrizione e decadenza, nella prospettiva qui esaminata, è soltanto la regola di diritto intertemporale. In entrambi i casi, l’applicazione immediata della norma sopravvenuta non può equivalere a retroattività. Per le situazioni pendenti, il nuovo termine deve decorrere dal dies legis, ossia dal 29 aprile 2026, e deve essere confrontato con il termine decorrente in base alla disciplina previgente.
7.Conclusioni
Le questioni transitorie poste dal nuovo art. 2394-bis c.c. possono essere risolte secondo una linea interpretativa coerente con i principi generali e con l’insegnamento delle Sezioni Unite.
La soluzione preferibile è, in definitiva, la seguente: per le liquidazioni giudiziali aperte dopo il 29 aprile 2026, il termine biennale di decadenza per l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori spettante al curatore decorre dalla sentenza di apertura della procedura; per le liquidazioni giudiziali già aperte a tale data, il nuovo termine decorre dal 29 aprile 2026, non dalla precedente sentenza di apertura; in ogni caso, ove il regime previgente conduca a un termine che scade prima, prevale quest’ultimo.
Questa impostazione consente di salvaguardare l’effetto utile della riforma, di rispettare il principio di irretroattività e di evitare soluzioni irragionevoli sia in danno sia a vantaggio del titolare dell’azione. Il nuovo art. 2394-bis c.c. si inserisce così in un quadro di diritto intertemporale nel quale la decadenza opera con rigore per il futuro, ma non può essere trasformata in una preclusione retroattiva dell’azione del curatore.
([1]) Come noto, nel vigore del precedente testo dell’art. 2394-bis c.c. l’azione di responsabilità esercitata dal curatore era soggetta a un termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società era divenuta oggettivamente percepibile dai creditori. Tale momento veniva fatto presuntivamente coincidere con la dichiarazione di fallimento, salvo che gli amministratori convenuti avessero offerto la prova della conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale da un momento antecedente. Cfr., fra le tante, Cass., 30 luglio 2025, n. 22002; Cass., 4 dicembre 2015, n. 24715.
([2]) Si segnala che il Tribunale di Rovigo, con una circolare pubblicata anche su www.ilcaso.it, ha invitato i curatori e gli organi equiparati a considerare in via prudenziale che il termine biennale di decadenza decorra dalla data di apertura della liquidazione giudiziale anche se precedente rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo art. 2394-bis c.c.
“Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l’acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.”
([4]) Sebbene dettata per disciplinare gli effetti dei nuovi termini di prescrizione introdotti dal codice civile, la norma in commento è stata ritenuta espressione di un principio generale (applicabile, dunque, a qualunque ipotesi di ius superveniens che abbrevi un termine di prescrizione) sia dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 3 febbraio 1994 n. 20), sia dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7 marzo 2008, n. 6173).
([5]) Per alcune applicazioni pratiche del principio, v. Cass. 1° agosto 2025, n. 22191, in relazione al termine di prescrizione quinquennale per l’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, introdotto dall’art. 4, comma 43, della L. n. 183 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, in luogo del previgente termine decennale; Cass. 14 marzo 2024, n. 6912, in relazione al termine di prescrizione annuale per l’azione di risarcimento dei danni per il furto di merce oggetto di un contratto di trasporto, introdotto dal D. Lgs. n. 286 del 2005, con effetto dal 28 febbraio 2006, in luogo del previgente termine quinquennale.
([6]) Per la conferma del principio, v., con riferimento alla medesima fattispecie, Cass. 4 dicembre 2017, n. 28984.