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[1] Il thema della presente “noterella” è di particolare interesse, riguardando le modalità di esercizio del diritto – avente rilievo costituzionale[2] – di sciopero. Come insegna autorevole dottrina[3], lo sciopero, in senso comportamentale, si estrinseca “nell’astensione dal lavoro, nel non lavorare”; trattasi di una protesta che può manifestarsi in diverse forme. Tuttavia, siffatte forme non devono essere connotate da violenza o minaccia. E’ nota la “vexata quaestio” della liceità del cosiddetto “picchettaggio”, azione di presidio posta in essere da lavoratori, avanti l’ingresso del posto di lavoro (stabilimento o fabbrica)[4], finalizzata. . .