Note sulla decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c.

Di Luigi Rosario Luongo -

Sommario: 1. Le indicazioni della legge delega n. 206/2021 e l’introduzione degli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. – 2. Un emergente (e non isolato) orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. – 3. La posizione della dottrina4. Le presumili ragioni, di ordine pratico, alla base dell’orientamento giurisprudenziale descritto – 4.1. (Segue) I possibili riflessi negativi della sua adozione – 5. Le ragioni che inducono a preferire una diversa ricostruzione – 5.1. (Segue) Le conseguenze, sul piano pratico, dell’adesione a quest’ultima ricostruzione – 6. L’intervento, soltanto in parte risolutore, del recente correttivo al d.lgs. n. 149/2022

Abstract

 

Il contributo affronta il tema della decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. La tesi, affermata da un emergente e non isolato orientamento giurisprudenziale, secondo cui per la decorrenza dei termini sarebbe in ogni caso necessaria la pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. o, comunque, di un provvedimento autorizzativo ad hoc, è criticata dall’Autore, perché può comportare pregiudizi al diritto di difesa e, in generale, al principio del contraddittorio, oltre che un possibile allungamento dei tempi del giudizio. Per queste ragioni, l’Autore propone una diversa ricostruzione, di cui evidenzia i benefici pratici. Il recente schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022, sebbene possa evitare i segnalati pregiudizi al diritto di difesa e al principio del contraddittorio, non elimina, secondo l’Autore, l’eventualità di un prolungamento dei tempi del giudizio.

1.Le indicazioni della legge delega n. 206/2021 e l’introduzione degli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c.

La legge delega 26 novembre 2021, n. 206[1] aveva prescritto di modificare la disciplina del processo di cognizione[2] di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, fissando gli obiettivi della semplicità, della concentrazione, dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo[3].

Per quanto attiene alla fase introduttiva[4] del giudizio, la legge delega aveva indicato[5], all’art. 1, comma 5, lett. f), di prevedere la possibilità per l’attore e il convenuto di depositare – prima dell’udienza di comparizione e con termini sfalsati[6] – memorie nelle quali svolgere le attività in precedenza consentite all’udienza ex art. 183 c.p.c. e nell’appendice scritta ex art. 183, comma 6, c.p.c.[7]. Quanto ai termini per le memorie, l’art. 1, comma 5, lett. g) della legge delega aveva chiesto di assicurare il bilanciamento tra la celere trattazione del processo e la garanzia del principio del contraddittorio e del più ampio esercizio del diritto di difesa[8].

Per attuare le indicazioni contenute nella legge delega, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149[9], innovando la disciplina della fase introduttiva[10], ha inserito nel codice di procedura civile gli articoli 171-bis e 171-ter c.p.c. recanti, rispettivamente, la disciplina delle «verifiche preliminari» demandate al giudice e delle «memorie integrative» consentite alle parti.

L’art. 171-bis c.p.c. – che rappresenta la «norma quadro» della fase introduttiva del giudizio[11] – stabilisce, al 1° comma, che il giudice istruttore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto[12], verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, emette un decreto con il quale: a) pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292 c.p.c.; b) indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato[13].

Qualora pronunci i provvedimenti consequenziali alle verifiche preliminari relative alla regolarità del contraddittorio[14], appena indicati sub a), il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti (art. 171-bis, comma 2). Quando, invece, non pronuncia i provvedimenti de quibus, il giudice conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza (art. 171-bis, comma 3)[15].

«Rispetto» all’udienza fissata ex novo (comma 2), confermata o differita (comma 3) decorrono i termini – parificati, a differenza di quanto indicato dalla legge delega, in vista della possibilità di giudizi plurisoggettivi[16] – di quaranta, venti e dieci giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.[17].

Le disposizioni contenute negli articoli 171-bis e 171-ter c.p.c. – spiega la Relazione illustrativa – sono funzionali a realizzare un sistema che, ispirandosi al «canone» della concentrazione, veda la causa giungere all’udienza ex art. 183 c.p.c. con il perimetro del thema decidendum e del thema probandum già definito, salve le rare ipotesi di chiamata del terzo da parte dell’attore[18]. In tal modo, la riforma ha inteso consentire al giudice, all’udienza di prima comparizione, di svolgere la funzione di direzione del processo, compiendo le attività e adottando i provvedimenti previsti dall’art. 183 c.p.c. (tentare la conciliazione tra le parti, provvedere sulle richieste istruttorie, predisporre il calendario del processo) e dall’art. 183-bis c.p.c. (disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione)[19].

L’anticipazione delle verifiche preliminari ad un momento anteriore all’udienza ex art. 183 c.p.c. non era stata prevista espressamente dalla legge delega n. 206/2021. Tanto che un giudice di merito[20] ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis c.p.c., prospettando un possibile eccesso di delega[21]. La scelta del Legislatore delegato di anticipare la fase delle verifiche preliminari si deve all’idea che, affinché il giudice possa svolgere la funzione di direzione del processo già alla prima udienza, non è possibile prevedere che tutte le verifiche siano svolte all’udienza stessa[22].

 2.Un emergente (e non isolato) orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c.

Nel contesto normativo appena descritto, è maturato un orientamento secondo cui la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. sarebbe subordinata alla pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. o, comunque, all’autorizzazione del giudice istruttore.

L’orientamento descritto emerge dalle linee guida e dai verbali di riunione ex art. 47-quater dell’Ordinamento giudiziario di qualche tribunale[23], contenenti le soluzioni interpretative e organizzative condivise su aspetti controversi della riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Vi si legge che, stante l’obbligatorietà della pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. anche al solo fine di confermare l’udienza indicata dall’attore in citazione, per le parti i termini per le memorie ex art. 171-ter c.p.c. non decorrerebbero fino a quando non sia stato pronunciato il decreto,

Lo stesso orientamento emerge dai provvedimenti di alcuni giudici di merito, sebbene manchi un’espressa presa di posizione sulla questione dell’obbligatorietà della pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. Mentre in alcuni provvedimenti si afferma che, in mancanza della pronuncia del decreto ex art. 171-bis non decorrono i termini per le memorie integrative[24], in altri si sostiene che debba essere il giudice a “concedere” detti termini con il decreto ex art. 171-bis c.p.c.[25] o con la pronuncia di apposito provvedimento, anche successivo[26].

3.La posizione della dottrina

Sulla decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., così come sulle connesse questioni dell’obbligatorietà della pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e della natura del relativo termine, si è già confrontata la dottrina.

Sulla questione dell’obbligatorietà della pronuncia del decreto, l’opinione prevalente ricava dal testo dell’art. 171-bis c.p.c. l’esistenza di un espresso obbligo[27], pur rilevando la mancanza di una sanzione per l’ipotesi di omessa pronuncia del provvedimento[28]. Quanto alla natura del termine per la pronuncia del decreto, l’opinione concorde è che esso rivesta carattere meramente ordinatorio[29].

Dai suesposti rilievi, la dottrina ha derivato la conseguenza che, laddove il decreto ex art. 171-bis c.p.c. non venga emesso, il giudice può svolgere le verifiche preliminari attinenti alla regolarità del contraddittorio, prescritte dalla norma de qua, anche nel corso della prima udienza[30] o all’esito di una udienza «filtro», fissata in forza dei poteri di direzione del procedimento attribuitigli dall’art. 175 c.p.c.[31] e finalizzata al confronto con le parti e ad assicurare il rispetto del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.[32]

Per quanto attiene alla decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative, l’opinione più diffusa[33], sebbene non unanime[34], afferma che essa prescinde dalla pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. Con la conseguenza che, se quest’ultimo non fosse emesso, le parti sarebbero comunque onerate di depositare, a pena di decadenza, le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., calcolando i termini a ritroso dall’udienza indicata in citazione.

 4.Le presumili ragioni, di ordine pratico, alla base dell’orientamento giurisprudenziale descritto

Nel giudizio ordinario di cognizione disegnato dal d.lgs. n. 149/2022, il giudice compie le attività prescritte dall’art. 171-bis c.p.c. e pronuncia il decreto con cui conferma, differisce o fissa ex novo l’udienza non oltre quindici giorni dallo scadere del termine per la costituzione del convenuto.

Rispetto alla data d’udienza fissata dal giudice (confermando l’udienza indicata in citazione, differendola o fissandone una ex novo), decorreranno i termini di quaranta, venti e dieci giorni per il deposito delle memorie integrative, nelle quali le parti tratteranno dei provvedimenti adottati e delle questioni indicate con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. [35], e svolgeranno le attività difensive consentite dall’art. 171-ter c.p.c.

In questo scenario, a ben vedere, non assume decisiva rilevanza comprendere se il giudice, con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., “conceda” i termini per il deposito delle memorie integrative, così autorizzando le parti al deposito, o semplicemente possa incidere sul computo dei termini, senza ulteriore potere discrezionale. Né rilevano le distinte – ma connesse – questioni dell’obbligatorietà, oppure no, della pronuncia del decreto e della natura, perentoria o dilatoria, del relativo termine.

Sennonché, come prontamente rilevato in dottrina, il giudice istruttore, nel breve termine di quindici giorni dalla costituzione del convenuto, potrebbe non riuscire a (o, addirittura, non volere[36]) compiere le attività prescritte dall’art. 171-bis c.p.c.[37].

Proprio tale rilievo consente di spiegare, in larga parte, la soluzione adottata dalle linee guida, dai verbali ex art. 47-quater e dai provvedimenti qui richiamati (supra, § 2). Il medesimo rilievo, del resto, ha originato il confronto dottrinale sul tema della decorrenza dei termini per lo scambio delle memorie integrative, dell’obbligatorietà del decreto ex art. 171-bis e della natura dei termini per la sua pronuncia, che ha condotto alle soluzioni indicate (supra, § 3).

4.1. (Segue) I possibili riflessi negativi della sua adozione

L’orientamento descritto (supra § 2) può comportare pregiudizi al diritto di difesa e al principio del contraddittorio, nonché un allungamento dei tempi del giudizio. Uno scenario che già emerge da alcuni tra i provvedimenti dei giudici di merito sopra richiamati.

Invero, sul presupposto che la decorrenza dei termini per le memorie integrative sia subordinata all’emissione di apposito provvedimento autorizzativo, il Tribunale di Bologna[38], svolte le verifiche preliminari, ha pronunciato il decreto ex art. 171-bis c.p.c. di conferma dell’udienza ex art. 183 c.p.c. riservandosi, in quella sede, di valutare la possibilità del mutamento del rito da ordinario a semplificato (come previsto dall’art. 183-bis c.p.c.) ma anche di assumere «ogni determinazione sull’assegnazione dei termini» per le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

Occorre tenere presente che, secondo l’art. 183-bis c.p.c., se il giudice, all’udienza di prima comparizione, dispone la conversione del rito, «si applica il comma quinto dell’articolo 281 duodecies». Norma per la quale il giudice, all’udienza, se non ritiene la causa già matura per la decisione[39], ammette i mezzi di prova rilevanti, salvo che non ritenga sussistente un «giustificato motivo» per concedere, alle parti che lo abbiano richiesto, «un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria».

Il provvedimento de quo è stato giustamente criticato da chi ha osservato che la conversione del rito, senza il preventivo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., può comportare, alternativamente: un pregiudizio al diritto di difesa, laddove il giudice, dopo aver convertito, non conceda termine alle parti per le integrazioni istruttorie consentite dall’art. 281-duodecies, comma 5 c.p.c.; oppure, una violazione del combinato disposto degli artt. 183-bis c.p.c. e 281-duodecies, comma 5, c.p.c., laddove il giudice, disposta la conversione, conceda i termini de quibus[40].

La soluzione adottata dal Tribunale di Bologna rischia, inoltre, di comportare un prolungamento dei tempi del giudizio, giacché presuppone che l’udienza ex art. 183 c.p.c. costituisca «udienza filtro prima delle memorie», come ha mostrato di fare il giudice nel provvedimento de quo. Con la conseguenza di una evitabile duplicazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c.

Lo conferma un recente provvedimento del Tribunale di Treviso[41], reso sul presupposto dichiarato che la mancata emissione del decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. «impedisce il decorso dei termini per il deposito delle memorie integrative» ex art. 171-ter c.p.c.

Nel caso, è accaduto che il giudizio giungesse alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. indicata dall’attore in citazione – o, eventualmente, differita d’ufficio ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c., non è dato comprenderlo dallo scarno testo del provvedimento – senza che il giudice avesse pronunciato il decreto ex art. 171-bis, comma 3, c.p.c., di conferma o differimento della stessa.

In mancanza del decreto ex art. 171-bis c.p.c., né il convenuto né l’attore avevano depositato, prima dell’udienza, le memorie integrative consentite dall’art. 171-ter c.p.c.

All’esito dell’udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice si riservava sulla richiesta del convenuto di concessione dei termini per le memorie integrative.

A scioglimento della riserva, il giudice ha fissato una nuova udienza ex art. 183 c.p.c., precisando che da quest’ultima dovessero computarsi a ritroso i termini per le memorie.

5.Le ragioni che inducono a preferire una diversa ricostruzione

L’interpretazione delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, suffragata dai chiarimenti contenuti nella Relazione illustrativa, induce a ritenere – in accordo con la prevalente opinione dottrinale –  che la possibilità per le parti di depositare le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. non è subordinata all’emanazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. (o, comunque, di un provvedimento autorizzativo da parte del giudice); ed inoltre, che la pronuncia del decreto de quo non incide sulla decorrenza dei termini, bensì soltanto sul computo dei medesimi.

Sul piano interpretativo, occorre innanzitutto osservare che l’art. 171-ter c.p.c. prevede che le parti «possono» depositare le memorie integrative, con le quali svolgere, a pena di decadenza, le attività ivi consentite. Una evidente differenza con l’art. 183 c.p.c. nel testo anteriore alla sua modifica ad opera del d.lgs. n. 149/2022, quando al comma 6 stabiliva che «se richiesto, il giudice concede» i termini per le memorie scritte.

Dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 171-ter c.p.c., ma anche dal raffronto con la disciplina in precedenza dettata dall’art. 183, comma 6, c.p.c., emerge che la possibilità di depositare le memorie istruttorie non presuppone una richiesta di parte[42], né la concessione dei termini da parte del giudice[43]. A ciò si aggiunga che in tutti i luoghi in cui il codice di rito, come riformato dal d.lgs. n. 149/2022, menziona i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c., si dispone che essi decorrono «rispetto» alla data dell’udienza confermata, differita, o fissata ex novo dal giudice; non che essi iniziano a decorrere dalla pronuncia del decreto con cui conferma, differisce o fissa ex novo l’udienza. Si fa riferimento all’art 171-bis, commi 2 e 3, c.p.c. e all’art. 269, ultimo comma, c.p.c.[44]. Ma si può menzionare, in proposito, anche l’art. 163-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale stabilisce che i termini decorrono «dall’udienza»[45].

Si potrebbe obiettare che, nelle norme richiamate, la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative è espressamente ricollegata all’emanazione di un provvedimento giudiziale.

L’ipotizzata obiezione rivela come l’interpretazione del dato normativo non sia di per sé sufficiente a sostenere la tesi qui proposta.

Occorre dunque, come si è anticipato, considerare anche i chiarimenti contenuti nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, che, in merito all’art. 171-bis c.p.c., spiega che il giudice, laddove non provveda a fissare una nuova udienza ai sensi del comma 2, «possa» (non debba) confermare o differire la data della prima udienza ai sensi del comma 3. E precisa, inoltre, che quando il giudice differisce l’udienza, i termini per le memorie integrative decorrono dalla data della «nuova» udienza[46].

La Relazione illustrativa non indica, tuttavia, che nel caso di conferma dell’udienza i termini decorrono dalla «nuova» udienza, né dall’udienza «confermata». Il silenzio serbato sul punto potrebbe indurre a sostenere che, in caso di conferma, la decorrenza dei termini è pur sempre ricollegata all’udienza indicata dall’attore in citazione.

L’argomento proverebbe troppo. Tuttavia, ritroverebbe la sua ragionevolezza nell’ipotesi in cui il giudice ometta di pronunciare il decreto di conferma. In questo caso dovrebbe ritenersi, come già sostenuto in dottrina, che i termini per le memorie integrative decorrano rispetto alla data fissata dall’attore in citazione, potendo il giudizio proseguire indipendentemente dalla pronuncia del decreto[47].

Anche in tal caso è possibile un’obiezione. Si potrebbe replicare che, anche qualora il decreto non sia pronunciato, l’udienza indicata dall’attore in citazione sia tacitamente confermata, così che, anche in questa ipotesi, la decorrenza dei termini dipenderebbe dal provvedimento (tacito, in questo caso) del giudice. Questa ricostruzione presuppone che il giudice, nel confermare tacitamente l’udienza, abbia già svolto le verifiche preliminari prescritte dall’art. 171-bis c.p.c.

Tale lettura potrebbe trovare conferma in un ulteriore passaggio della Relazione illustrativa, laddove si afferma che le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. possono essere depositate dalle parti «una volta avvenute le verifiche preventive del giudice»[48].

Sebbene la lettura non appaia irragionevole, essa si espone ad un’obiezione. Invero, ove si ritenesse che l’omessa pronuncia del decreto di conferma equivalga a conferma tacita, si dovrebbe coerentemente sostenere che il giudice, all’udienza ex art. 183 c.p.c., non possa compiere le verifiche che si presume abbia già tacitamente svolto. A meno di svuotare di contenuto l’idea stessa del provvedimento tacito di conferma.

La criticità appena evidenziata può essere evitata ove si ritenga che, in mancanza del decreto ex art. 171-bis, il giudice non abbia svolto le verifiche preliminari e i termini per le memorie ex art. 171-ter c.p.c. decorrano rispetto all’udienza (non già tacitamente confermata, bensì) indicata dall’attore in citazione.

5.1. (Segue) Le conseguenze, sul piano pratico, dell’adesione a quest’ultima ricostruzione

L’adozione della prospettiva appena indicata comporta, sul piano pratico, conseguenze di non scarsa rilevanza.

In particolare, laddove il giudice ometta di pronunciare il decreto ex art. 171-bis c.p.c., le parti possono, senza necessità di autorizzazione, depositare le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., calcolando i termini rispetto all’udienza indicata dall’attore nell’atto di citazione.

Inoltre, deve ritenersi precluso al giudice di pronunciare il decreto ex art. 171-bis c.p.c. quando siano state già depositate una o più delle memorie integrative ex art. 171-ter, c.p.c., poiché in tal modo «intralc[erebbe] il ritmo già stabilito delle memorie integrative»[49]. Laddove, invece, il giudice pronunci il decreto ex art. 171-bis c.p.c. successivamente al deposito di una o più delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., la parte che non abbia depositato le memorie, per aver atteso la pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c., non potrebbe domandare di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c. Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione[50], è estraneo alla nozione di «causa non imputabile» l’errore derivante dalla scelta processuale della parte, seppur determinata da una difficile interpretazione di norme processuali nuove o di complessa decifrazione, giacché esso si risolve in un errore di diritto. Errore che, adoperando l’ordinaria diligenza, la parte (rectius: l’avvocato) avrebbe potuto evitare, depositando comunque le memorie, anche in assenza del provvedimento giudiziale[51].

6.L’intervento, soltanto in parte risolutore, del recente correttivo al d.lgs. n. 149/2022

Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022, in corso di esame alla Camera dei deputati[52].

Il decreto legislativo – spiega la Relazione illustrativa[53] – introduce disposizioni finalizzate a risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione del d.lgs. n. 149/2022, che avrebbero potuto dar luogo a rallentamenti dell’iter processuale[54].

Per quanto qui interessa, il decreto riscrive totalmente l’art. 171-bis c.p.c., «in maniera tale da evidenziare le scansioni dell’attività dell’istruttore»[55].

Più in dettaglio, si prevede che il giudice, quando occorre, pronuncia i provvedimenti riguardanti la regolarità del contraddittorio[56] fissando nuova udienza di comparizione delle parti e, almeno cinquantacinque giorni prima di quest’ultima, procede nuovamente alle verifiche preliminari (comma 2)[57]. Quando non occorre pronunciare i provvedimenti de quibus, il giudice conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, l’udienza di comparizione e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. (comma 3). Ma il giudice può anche disporre, già con il decreto de quo, la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione. In tal caso, fissa l’udienza di cui all’art. 281-duodecies c.p.c. nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti (comma 4).

Il decreto precisa, inoltre, che i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter «iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto» di conferma o di differimento dell’udienza e che essi «si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo» (comma 5).

Per questo aspetto, il decreto ribalta l’interpretazione proposta nelle pagine che precedono, basata sulla disciplina attualmente in vigore, secondo cui il deposito delle memorie integrative ex art. 171-bis c.p.c. non è subordinata all’emanazione del decreto ex art. 171-bis e la pronuncia del decreto de quo non incide sulla decorrenza dei termini, bensì soltanto sul computo dei medesimi.

L’intervento correttivo ha certamente il pregio di evitare che le parti incorrano in decadenze, confidando nella circostanza – erronea, come si è provato ad illustrare supra[58] sulla base della disciplina vigente – che il giudice “conceda” i termini per le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

Esso, inoltre, laddove prevede che il giudice possa disporre la conversione del rito già con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. – anziché, come previsto dalla disciplina vigente, all’udienza ex art. 183 c.p.c. – opportunamente precisa che, in tal caso, egli debba concedere un termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti. In questo modo sembra scongiurato il potenziale pregiudizio al diritto di difesa posto in luce rispetto al ricordato provvedimento del Tribunale di Bologna[59].

L’intervento correttivo non elimina, invece, l’eventualità che il decreto di conferma o di differimento dell’udienza sia pronunciato oltre il termine di quindici giorni, così che potrebbero ripetersi provvedimenti come quello, qui ricordato[60], del Tribunale di Treviso, dove la causa è giunta all’udienza indicata in citazione senza che il giudice abbia emesso il decreto de quo e senza che le parti abbiano depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. Con l’effetto di duplicare lo svolgimento dell’udienza ex art. 183 c.p.c. e di allungare i tempi del giudizio.

L’indicata eventualità potrebbe ripetersi perché la previsione (rectius: precisazione) dell’obbligatorietà della pronuncia del decreto non è accompagnata dalla previsione di una sanzione.

L’omissione non è immune da critiche, ove si consideri che laddove il Legislatore ha voluto “sanzionare” la condotta del giudice che causi ritardi nella celebrazione del processo, lo ha espressamente fatto. Si fa riferimento alla modifica dell’art. 81-bis disp. att. c.p.c. – apportata dall’art. 1-ter d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148 – mediante l’inserimento, al comma 2, della norma secondo cui il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo da parte del giudice può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.

[1] «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021.

[2] Sul punto, v. S. Menchini, Il disegno di legge delega per l’efficienza del processo civile: osservazioni a prima lettura sulle proposte di riforma del giudizio ordinario di cognizione, in www.giustiziacivile.com.

[3] Cfr. art. 1, comma 5, lett. a), legge n. 206/2021.

[4] È opportuno precisare che alcuni Autori collocano le innovazioni indicate nel testo nell’ambito della fase di trattazione del giudizio, anziché di quella introduttiva. In questo senso v., ad es., G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile. Volume Secondo. Il processo ordinario, VIª ed., Bari, 2023, p. 63 ss.; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume II. Il processo di primo grado e l’impugnazione delle sentenze, XIIIª ed., Torino, 2023, p. 221 ss.

[5] La soluzione adottata dalla legge delega n. 206/2021 rappresenta una “terza via” rispetto alle due differenti proposte emerse in sede di lavori parlamentari, una delle quali indicava un minimo intervento sull’appendice scritta ex art. 183, comma 6, c.p.c., laddove l’altra contemplava l’estensione al rito ordinario delle preclusioni istruttorie previste per il rito lavoro, cfr. amplius A. Carratta, Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato, in Giur. it., 2023, 3, p. 698; D. Buoncristiani, Il processo di primo grado. Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione, in C. Cecchella (a cura di), Il processo civile dopo la riforma d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Bologna, 2023, p. 50.

[6] Cfr. S. Menchini, op. cit.

[7] In questo senso v. già A. Carratta, op. cit., p. 700.

[8] Cfr. art. 1, comma 5, lett. g), legge n. 206/2021.

[9]  «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022.

[10] Sulle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 149/2022 alla fase introduttiva del rito ordinario v. ex multis, D. Buoncristiani, op. cit., p. 49 ss.; B. Capponi, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in giustiziacivile.com; C. Consolo, op. cit., p. 181 ss.; C. Delle Donne, La fase introduttiva, prima udienza e  provvedimenti del giudice istruttore (artt. 163, 163-bis, 164, 165, 166, 167, 168-bis, 171, 171-bis, 171-ter, 182, 183, 184, 185, 187 c.p.c.), in R. Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Pisa, 2023, p. 268 ss., spec. p. 273 ss.; S. Izzo, Il giudizio a cognizione piena innanzi al tribunale, in Questione Giustizia, 2023, 1, p. 54 ss., spec. p. 56 ss.; P. Lai, op. cit.; S. Menchini – E. Merlin, Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale, in Riv. dir. proc., 2023, 2, p. 578 ss.

[11] Così, Ministero della Giustizia, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2022, Supplemento straordinario n. 5, p. 23.

[12] È appena il caso di ricordare che, secondo la scansione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni (art. 163-bis, comma 1, c.p.c.), ed il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione (art. 166 c.p.c.).

[13] Sul rito semplificato di cognizione, v. G. Balena, op. cit., p. 305 ss.; G. P. Califano, Il rito semplificato di cognizione, Torino, 2023; A. Carratta, op. cit., p. 697 ss.; G. Caruso, Luci e ombre del nuovo procedimento semplificato di cognizione, in judicium.it.; B. Gambineri, Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo” processo di cognizione di primo grado), in Questione Giustizia, 2023, 1, p. 67 ss., spec. p. 75 ss.; A. Giussani, Le nuove norme sul rito semplificato di cognizione, in Riv. dir. proc., 2023, 2, p. 632 ss.; F. P. Luiso, Diritto processuale civile. II. Il processo di cognizione, XIVª ed., Milano, 2023, p. 81 ss.; R. Masoni, Il procedimento semplificato di cognizione, in Giust. civ., 2023, 2, p. 291 ss.; A. Motto, Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione, in judicium.it; F. Noceto, Ambiguità e discrasie nella disciplina del nuovo procedimento semplificato di cognizione, in Riv. dir. proc., 2023, 3, p. 941 ss.; M. Rendina, Rito semplificato e preclusioni (… cercando Itaca), in Giusto proc. civ., 2023, 3, p. 829 ss.; M. Stella, I nuovi riti di cognizione e il ruolo dell’avvocato, in particolare il rito semplificato, in DPCIeC, 2023, 4, p. 815 ss., spec. p. 822 ss.; R. Tiscini, Il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies, 281-undecies, 281-duodecies, 281-terdecies c.p.c.), in R. Tiscini (a cura di), op. cit., p. 405 ss.

[14] In questo senso v., tra i molti, D. Buoncristiani, Il processo di primo grado. La leale collaborazione tra parti, giudice e terzi, in C. Cecchella (a cura di), op. cit., p. 45; C. Delle Donne, op. cit., p. 290; F. P. Luiso, op. cit., p. 29 s. Nota come, in realtà, non tutti i provvedimenti previsti dall’art. 171-bis c.p.c. attengono alla regolarità del contraddittorio G. Balena, op. cit., p. 63.

[15] Il potere di differire l’udienza fino a quarantacinque giorni, previsto dall’art. 171-bis c.p.c., sostituisce la previsione contenuta nell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. – abrogata dall’art. 3, comma 12, lett. g), n. 3 del d.lgs. n. 149/2022 – e persegue la finalità di consentire al giudice l’organizzazione del proprio ruolo, cfr. Ministero della Giustizia, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 23.

[16] Cfr. Ministero della Giustizia, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 24.

[17] Sulle attività che le parti possono compiere nelle memorie integrative, v., tra i molti, G. Balena, op. cit., p. 75 ss.; D. Buoncristiani, Il processo di primo grado. Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione, cit., p. 55 ss.; C. Consolo, op. cit., p. 230 ss. C. Delle Donne, op. cit., p. 294 ss.; F. P. Luiso, op. cit., p. 35 ss.; P. Lai, op. cit., p. 10 ss.; S. Menchini – E. Merlin, op. cit., p. 596 ss.

[18] In questo caso, infatti, l’autorizzazione alla chiamata del terzo da parte dell’attore comporta la fissazione di una nuova udienza ed un possibile nuovo scambio delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., cfr. P. Lai, op. cit., p. 12.

[19] Cfr. Ministero della Giustizia, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 23.

[20] Trib. Verona, sez. I, 22.09.2023, in Foro it., 2023, 12, I, c. 3588, con nota di richiami.

[21] Ulteriori profili di illegittimità costituzionale segnalati dal Tribunale di Verona attengono: a) alla violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole distinzione tra questioni rilevabili d’ufficio, giacché l’art. 171-bis c.p.c. prevede soltanto per alcune di esse la decisione senza la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti; b) alla violazione del principio del contraddittorio, in relazione ai provvedimenti adottati senza prima aver sentito le parti. Sul punto v. amplius F. M. Simoncini, Le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. al vaglio della Corte costituzionale (a proposito di Trib. Verona, ord. 23 settembre 2023, n. 150), in judicium.it.

[22] Cfr. Ministero della Giustizia, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 23.

[23] Cfr. le «linee guida» del 27 giugno 2023 espresse dalla Sezione civile del Tribunale di Cuneo, consultabili in https://www.tribunalecuneo.it/news_evidenza.aspx?id=50624. Cfr. inoltre il «verbale della riunione ex art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario», tenutasi il 19 aprile 2023 presso il Tribunale di Verona, consultabile in https://www.ordineavvocati.vr.it/la-riforma-cartabia-prime-comunicazioni-e-materiali/.

[24] In questo senso v. Trib. Treviso, 25.01.2024, in lanuovaproceduracivile.com.

[25] In questo senso v. Trib. Piacenza, 01.05.2023, in judicium.it.

[26] Per questa prospettiva, v. Trib. Bologna, sezione III civile, 23.06.2023, in Giur. it., 2023, 10, p. 2105, con nota critica di A. A. Romano, Una censurabile applicazione dei nuovi artt. 171-bis e 171-ter c.p.c.

[27] In questo senso v. S. Menchini – E. Merlin, op. cit., p. 586; C. Consolo, op. cit., p. 229. Ritiene, invece, che il testo dell’art. 171-bis c.p.c. non sia, al fine, sufficiente B. Capponi, op. cit., p. 2; Id., Sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in Giust. civ., 2023, 2, p. 264.

[28] L’osservazione è condivisa da B. Capponi, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, cit., p. 2; S. Menchini -E. Merlin, op. cit., p. 586, nt. 18. Cfr. altresì C. Consolo, op. loc. ult. cit.

[29] Cfr. C. Delle Donne, La fase introduttiva e la trattazione, nel processo di primo grado a rito ordinario davanti al tribunale, nella Riforma Cartabia (l. n. 206/2021 – d.lgs. n. 149/2022) (Parte Prima), in Il Processo, 2023, 1, p. 105; P. Lai, Le nuove regole per l’introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione, in judicium.it, p. 10; S. Menchini – E. Merlin, op. cit., p. 586, nt. 19; R. Pezzella, Prime riflessioni sulla nuova fase introduttiva e di trattazione del giudizio di cognizione di primo grado, in Giust. civ., 2023, 2, p. 277 s.

[30] In questo senso v. A. Carratta, op. cit., p. 699; B. Capponi, op. loc. ult. cit.; C. Delle Donne, op. loc. ult. cit.; P. Lai, op. cit., pp. 9 e 12; R. Pezzella, op. loc. ult. cit.

[31] Cfr. S. Menchini – E. Merlin, op. cit., 590; conf. A. A. Romano, op. cit., p. 2106 s.

[32] Cfr. A. Carratta, op. cit., p. 699.

[33] Nel senso che la possibilità di depositare le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. prescinde dalla pronuncia del decreto ex art. 171-bis, si vedano B. Capponi, op. loc. ult. cit.; C. Consolo, op. loc. ult. cit.; S. Izzo, op. cit., p. 58; S. Menchini -E. Merlin, op. cit., p. 586, spec. nt. 19 e p. 591; R. Pezzella, op. cit., p. 280 e, se ben s’intende, F. Cossignani, Riforma Cartabia. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinario, in giustiziainsieme.it; C. Delle Donne, op. loc. ult. cit.; Id., La fase introduttiva, prima udienza e provvedimenti del giudice istruttore (artt. 163, 163-bis, 164, 165, 166, 167, 168-bis, 171, 171-bis, 171-ter, 182, 183, 184, 185, 187 c.p.c.), cit., p. 294.

[34] Per l’opinione che, con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il giudice conceda i termini per lo scambio delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., v. A. A. Romano, op. cit., p. 2107.

[35] Cfr. Ministero della Giustizia, op. loc. ult. cit. Nello stesso senso, in dottrina, v., ad es., A. Carratta, op. cit., p. 699; F. P. Luiso, op. cit., p. 31.

[36] B. Capponi, op. loc. ult. cit., ipotizza la possibilità che il giudice «deliberatamente» ometta la pronuncia del decreto nel termine di cui all’art. 171-bis, comma 1, c.p.c.

[37] Cfr. S. Menchini – E. Merlin, op. cit., p. 580. Conf. A. A. Romano, op. cit., p. 2106 s.

[38] Trib. Bologna, sez. III, 23.06.2023, cit.

[39] L’immediata proiezione della causa in decisione, dopo il passaggio al rito semplificato, «senza alcuna possibilità di ulteriori revisioni dei thema decidendum e probandum» è l’ipotesi di più facile verificazione, secondo R. Tiscini, Passaggio dal rito ordinario al procedimento semplificato di cognizione (art. 183-bis c.p.c.), in R. Tiscini (a cura di), op. cit., p. 402.

[40] In questi termini v. A. A. Romano, op. cit., p. 2107.

[41] Trib. Treviso, 25.01.2024, cit.

[42] In questo senso v.  A. Carratta, op. cit., p. 2107. Cfr. altresì S. Menchini – E. Merlin, op. cit., p. 581, i quali osservano che il deposito delle memorie integrative è divenuto «ex lege un seguito immediato dello scambio citazione/comparsa di risposta».

[43] Cfr. B. Limongi, Conversione del rito (da ordinario a semplificato) per chiamata in causa del terzo. Prime applicazioni del novellato art. 183-bis c.p.c. (Trib. Piacenza, 1° maggio 2023), in judicium.it, p. 4, nt. 11.

[44] Ai sensi dell’art. 269, ultimo comma, c.p.c., quando l’attore abbia chiesto l’autorizzazione alla chiamata del terzo e il giudice l’abbia concessa, fissando una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163-bis c.p.c., «restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall’articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per la citazione del terzo».

[45] A mente dell’ultimo comma dell’art. 163-bis, c.p.c., quando il termine a comparire assegnato dall’attore in citazione ecceda il minimo indicato dal comma 1, «il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono dall’udienza così fissata».

[46] Cfr. Ministero della Giustizia, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 23.

[47] In questo senso v. B. Capponi, op. loc. ult. cit.

[48] Cfr. Ministero della Giustizia, Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 23.

[49] Così, B. Capponi, op. loc. ult. cit. Conf. B. Limongi, op. cit., p. 5 nt. 14.

[50] Cass., sez. un., 12.02.2019, n. 4135, in Foro it., 2019, 5, I, c. 1623, con nota critica di V. Capasso, Di overrulings invocati a sproposito e di effetti collaterali del mai debellato sindacato diffuso di costituzionalità; in Riv. dir. proc., 2020, 2, p. 854, con nota critica di A. Villa, Giurisprudenza di merito su questioni processuali e limiti della tutela; in Corriere giur. 2020, 2, p. 241, con nota critica di D. Noviello, L’ingiusta esclusione di tutela dell’affidamento della parte nell’ipotesi di overruling processuale determinato da interpretazione manipolativa ed ampliativa.

[51] In dottrina, per l’opinione secondo cui l’errore sulla norma processuale possa comportare la rimessione in termini soltanto laddove «inevitabile con un comportamento diligente commisurato allo standard professionale», v. R. Caponi, La rimessione in termini nel processo civile, Milano, 1996, p. 292.

[52] «Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», consultabile in https://www.camera.it/leg19/682?atto=137&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio.

[53] «Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», Relazione illustrativa, anch’essa consultabile in https://www.camera.it/leg19/682?atto=137&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio.

[54] Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 2.

[55] Così, Relazione illustrativa, cit., 9.

[56] Rispetto alla versione attualmente in vigore, il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all’art. 171 c.p.c. viene sostituito con il riferimento all’art. 271 c.p.c. Ciò, «allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo», così Relazione illustrativa, cit., p. 10.

[57] La necessità che il giudice effettui nuovamente le verifiche preliminari era stata già affermata da A. Carratta, op. cit., p. 699; G. Balena, op. cit., p. 64 s.

[58] Cfr. § 5.

[59] Cfr. § 4.1.

[60] Cfr. § 4.1.