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Sommario: 1. La revoca dei patrimoni destinati ad uno specifico affare – 2. I presupposti per l’applicazione dell’art. 167 CCII– 3. Gli effetti della revocatoria 1. La revoca dei patrimoni destinati ad uno specifico affare L’art. 167 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza detta la disciplina per la revoca dei patrimoni destinati ad uno specifico affare[1]. Tale norma riguarda l’inefficacia degli atti posti in essere dal debitore in danno dei creditori ed è inclusa nel titolo V, capo I, sezione IV del Codice. Essa non è stata modificata dal D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 14[2] che ha, invece, confermato e riprodotto il contenuto dell’art. 67 bis della legge fallim. . .