Morte della parte costituita dichiarata dal difensore nelle note di trattazione scritta: la Cassazione chiarisce come calcolare il termine per riassumere il processo interrotto

Di Federica Ferreri -

Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita, qualora l’evento interruttivo sia allegato da una delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il termine trimestrale di riassunzione del giudizio decorre dalla data di udienza – coincidente con il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.) – restando irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell’udienza siano state depositate nel fascicolo telematico.

1.La sentenza in commento scaturisce da un procedimento sommario di cognizione, poi convertito in ordinario, nell’ambito del quale l’acquirente di alcuni cespiti immobiliari aveva citato in giudizio il comodatario chiedendo la risoluzione del contratto di comodato precario, stipulato dai suoi danti causa, ed il rilascio dei beni occupati, divenuti di sua proprietà.

Si era costituito in giudizio il convenuto, per resistere alle pretese attoree e proporre, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà dei beni controversi; in via gradata, il convenuto aveva chiesto la condanna dell’attore al rimborso delle spese sostenute, in pendenza del comodato, per alcune migliorie apportate alle unità immobiliari.

Il Tribunale di Benevento aveva accolto le domande principali e respinto quelle riconvenzionali.

La Corte d’appello di Napoli aveva invece dichiarato l’estinzione del processo, per inattività qualificata, ai sensi degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c.[1].

Infatti, a seguito del decesso del convenuto-attore in riconvenzionale, dichiarato nelle note di trattazione scritta depositate il 15 febbraio 2024 in vista di un’udienza cartolare fissata per il successivo 27 febbraio 2024, l’erede aveva depositato ricorso in riassunzione in data 23 maggio 2024. Ad avviso dei giudici di secondo grado si trattava di una riassunzione tardiva in quanto il termine perentorio di cui all’art. 305 c.p.c. era scaduto il 15 maggio 2024; secondo la Corte d’appello il dies a quo coincideva con il 15 febbraio 2024, giorno del deposito delle note scritte nell’ambito delle quali era stato allegato e documentato l’evento morte della parte convenuta.

Avverso la declaratoria di estinzione pronunciata in appello, l’erede ha proposto ricorso per cassazione denunciando l’errata individuazione del dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione del processo interrotto: i giudici del gravame avrebbero erroneamente anticipato la decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c. al momento del deposito delle note scritte contenenti la dichiarazione dell’evento interruttivo (15 febbraio 2024), anziché ancorarla alla data di scadenza del termine per il deposito delle note assegnato dal giudice (27 febbraio 2024).

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso statuendo che, ove la dichiarazione dell’evento morte di una delle parti sia contenuta nelle note di trattazione scritta, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dalla data in cui il difensore abbia effettuato il relativo deposito bensì da quella, successiva, di scadenza del termine perentorio fissato dal giudice per il deposito delle note scritte, che in base al nuovo art. 127-ter, comma 5, c.p.c. costituisce a tutti gli effetti “data di udienza”.

2.La soluzione adottata dalla Cassazione è frutto dell’applicazione, ad una specifica fattispecie, di alcune regole consolidate in materia di interruzione[2] del processo.

In effetti, la vicenda processuale illustrata ha fornito ai giudici di legittimità lo spunto per ribadire, anzitutto, che l’art. 305 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che il termine trimestrale per la riassunzione del processo decorre dalla “interruzione”, deve essere interpretato[3], con riguardo ai casi di cui all’art. 300, comma 1, c.p.c. (ossia la morte[4] o la perdita della capacità processuale[5] della parte costituita tramite difensore[6]), nel senso che la decorrenza va ancorata o alla dichiarazione in udienza dell’evento interruttivo da parte del procuratore[7] della parte che ne è stata colpita o alla sua notificazione agli altri litiganti.

La dichiarazione in udienza o la notificazione assicurano la conoscenza legale[8] dell’evento interruttivo – e dello specifico processo nel quale esso è destinato ad esplicare i propri effetti – in capo alle altre parti e tale forma di conoscenza è il presupposto necessario affinché inizi a decorrere il termine di cui all’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto.

Non incidono sulla decorrenza di detto termine, invece, eventuali depositi della dichiarazione dell’evento interruttivo (o del certificato di morte) effettuati dal difensore direttamente nel fascicolo informatico[9] prima di un’udienza, che possono dar luogo ad una conoscenza di mero fatto. Quanto al successivo provvedimento giudiziale, poiché l’ordinanza con cui il giudice dichiara il processo interrotto ha carattere meramente ricognitivo dell’effetto già prodottosi[10], esso generalmente non determina lo slittamento in avanti del dies a quo.

Muovendo da tali regole generali la Cassazione ha elaborato il principio di diritto secondo cui, qualora la morte di una parte costituita sia allegata e documentata dal difensore nelle note scritte depositate ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., poiché l’ultimo comma di tale disposizione normativa prevede espressamente che «il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti», l’interruzione del processo si produce da tale “data di udienza”, mentre rimane del tutto irrilevante il momento, anteriore, in cui le note scritte in sostituzione dell’udienza siano state depositate dal procuratore nel fascicolo telematico.

A differenza del modello sperimentale di “trattazione scritta” introdotto dal legislatore all’art. 83, comma 7 lett. h), del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27, per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19[11], infatti, l’udienza cartolare istituzionalizzata dalla riforma Cartabia e disciplinata dall’art. 127-ter c.p.c.[12] prevede de plano il deposito delle note scritte, senza contemplare il preventivo scambio a mezzo pec delle stesse tra i difensori delle parti.

Ne consegue che, nel procedimento delineato dall’art. 127-ter c.p.c., la conoscenza legale dell’evento interruttivo, denunciato da uno dei difensori nelle proprie note di trattazione scritta, si configura in capo agli altri litiganti proprio nel giorno di udienza, che coincide con la scadenza del termine fissato dal giudice.

Prima della “data di udienza” potrebbe aversi, al più, una conoscenza di fatto dell’evento interruttivo: le note, siccome depositate dal difensore della parte colpita nel fascicolo telematico, potrebbero venire esaminate dalle parti anche prima della “data di udienza”, a seguito di un accesso degli avvocati al fascicolo stesso. Si tratta, tuttavia, di una mera eventualità, posto che fino al giorno dell’udienza i difensori non sono onerati di consultare il fascicolo e di controllare eventuali atti e documenti depositati dalle controparti.

3. La sentenza merita di essere segnalata perché, oltre ad aver rispolverato i richiamati principi generali, ha esplicitato l’insussistenza di un contrasto con l’unico precedente di legittimità reperibile sul tema delle interferenze tra il tradizionale istituto dell’interruzione del processo e quello, moderno, dell’udienza cartolare.

Con ordinanza del 24 maggio 2022 n. 16797[13], nell’affrontare un caso analogo, la Cassazione aveva infatti ritenuto che il termine trimestrale per la riassunzione del processo interrotto dovesse computarsi non dalla data dell’udienza cartolare bensì dalla precedente dichiarazione dell’evento interruttivo effettuata dal difensore della parte colpita, nelle proprie note scritte, e indirizzata ai difensori delle altre parti.

La soluzione sposata nel 2022 riguardava, peraltro, una fattispecie assoggettata, ratione temporis, al modello di “trattazione scritta” del periodo emergenziale che, come detto, onerava il difensore di notificare a mezzo pec le proprie note alle controparti, prima di effettuarne il deposito nel fascicolo informatico, sicché in quel caso la conoscenza legale dell’evento interruttivo si configurava effettivamente già nel momento di detta notificazione, senza necessità di attendere la data, successiva, dell’udienza cartolare.

Si consideri poi che la vicenda processuale sottesa alla pronuncia qui annotata, lungi dal rappresentare un episodio isolato, è destinata a ripetersi innumerevoli volte, tenuto conto che il modello disciplinato dall’art. 127-ter c.p.c. è ormai in voga per lo svolgimento di pressoché tutte le udienze civili nelle quali non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti (compreso il pubblico ministero) e dagli ausiliari del giudice.

Pertanto, il principio enunciato dalla Suprema Corte è apprezzabile nella misura in cui può agevolare l’attività degli operatori del diritto, sgombrando il campo da incertezze sul calcolo del termine di cui all’art. 305 c.p.c. in ipotesi di evento interruttivo dichiarato nelle note sostitutive dell’udienza.

La sentenza non sembra tuttavia tener conto di un possibile aspetto problematico dell’impostazione seguita, che àncora la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto sempre e comunque alla “data di udienza” cartolare.

Nel peculiare modello delineato dall’art. 127-ter c.p.c. l’udienza è meramente fittizia; potremmo dire che la norma prevede una fictio di svolgimento di un’udienza, che in realtà è “sostituita” dal deposito di note scritte da parte dei difensori, all’esito del quale il fascicolo “passa” al giudice, che provvede con ordinanza nei successivi trenta giorni.

Il corretto funzionamento di tale procedimento presuppone la tempestiva accettazione, da parte del cancelliere, dei depositi telematici delle note scritte effettuati dagli avvocati.

Sennonché, tale attività non sempre viene svolta contestualmente alla scadenza del termine per note; anzi, vuoi per i ritardi imputabili alle obiettive carenze di organico delle cancellerie o ai frequenti malfunzionamenti del processo civile telematico, vuoi per ragioni del tutto fisiologiche legate ai depositi dell’ultimo minuto effettuati dai difensori[14], può accadere che le note di trattazione scritta siano visibili nel fascicolo telematico, per le altre parti e per il giudice, a distanza di giorni rispetto alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c.

Ebbene, ancorare la decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c. alla “data di udienza”, ignorando tali ritardi, si traduce in una contrazione più o meno significativa del termine stesso[15] o, addirittura, nel rischio di un’estinzione “a sorpresa” del processo: potrebbe verificarsi che le parti non colpite dall’evento interruttivo ne acquistino conoscenza quando la data dell’udienza cartolare è trascorsa e il termine per riassumere il processo sta già decorrendo.

L’unico rimedio, per tali ipotesi problematiche, sembra quello dello slittamento in avanti del dies a quo: il termine per la riassunzione del processo potrebbe farsi decorrere dal momento in cui le note scritte sono divenute effettivamente visibili, nel fascicolo telematico, per le altre parti[16]; in alternativa – ed è questa la soluzione che appare più convincente – andrebbe estesa anche alle fattispecie in discussione l’impostazione che aggancia la decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c. all’ordinanza pronunciata dal giudice[17], già seguita dalla Corte di cassazione per l’ipotesi di interruzione del processo a seguito del fallimento di una delle parti[18] e da ultimo sostanzialmente generalizzata a tutte le fattispecie interruttive cc.dd. automatiche[19].

Quest’ultima soluzione avrebbe il pregio di individuare un unico dies a quo e di garantire a tutti i soggetti interessati alla riassunzione del processo interrotto di beneficiare di un termine trimestrale effettivo.

[1] Sull’estinzione del processo si rinvia a Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. II, Bari, 2023, pp. 236 ss.; Monteleone, voce Estinzione (processo di cognizione), in Digesto disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, p. 1992; Vaccarella, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975.

[2] Sull’interruzione del processo v. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., pp. 297 ss.; Caponi, In tema di interruzione del processo civile, Foro. It., 2001, p. 819; Punzi, L’interruzione del processo, Milano, 1963.

[3] L’art. 305 c.p.c. individua il termine perentorio decorso il quale il giudizio interrotto e non tempestivamente riattivato si estingue senza nulla sancire, espressamente, in ordine al momento iniziale della sua decorrenza; per tale ragione, nel corso degli anni la disposizione ha suscitato diversi problemi interpretativi ed applicativi, che hanno reso necessario, specie con riguardo alle fattispecie interruttive automatiche di cui all’art. 301 c.p.c. e di cui agli artt. 299 e 300, comma 3, c.p.c., anche l’intervento a più riprese della Corte costituzionale (cfr., rispettivamente, Corte cost., 15 dicembre 1967, n. 139, in Giur. Cost., 1967, pp. 1653 ss., con nota di Andrioli, Riassunzione del processo civile a tempo indeterminato, e Corte cost., 6 luglio 1971, n. 159, in Foro It., 1971, pp. 2117 ss.).

[4] Alla morte della persona fisica vanno equiparate l’estinzione della persona giuridica di diritto privato o la soppressione ex lege dell’ente pubblico (cfr. in argomento Cass., 30 agosto 2007, n. 18306, in Italgiure). Quanto alla fusione per incorporazione, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno recentemente statuito che la fusione per incorporazione estingue la società incorporante, la quale non può dunque intraprendere un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, che è esclusa ex lege dall’art. 2504-bis c.c., v. Cass., sez. unite, 2021, n. 21970, in Giur. it., 2022, pp. 343 ss., con nota di Godio, Conseguenze processuali (non tutte chiare, non tutte coerenti) del revirement delle Sez. un. sulla natura della fusione societaria, pp. 344 ss.

[5] Situazione che si verifica in ipotesi di interdizione, inabilitazione e altresì di nomina di un amministratore di sostegno nei soli casi in cui in giudizio sia controverso un diritto in relazione al quale il decreto di nomina del giudice tutelare contempli la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno. Non vi rientra, invece, l’ipotesi di incapacità meramente naturale della parte, giacché la disposizione normativa va letta in combinato disposto con l’art. 75 c.p.c. che, nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire, non alle persone colpite da incapacità naturale (v. sul punto Cass., 3 dicembre 1994, n. 10425, in Italgiure).

[6] Cui la dottrina ha equiparato le situazioni di scomparsa, assenza e morte presunta della parte costituita, cfr. Ghirga, Interruzione del processo, artt. 299-305, in Commentario al Codice di Procedura Civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2014, pp. 69 ss.

[7] A tal proposito, si rammenti che la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., pur avendo la struttura di una dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione stessa, con la conseguenza che, ad esempio, quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti esposta soltanto per fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa (cfr. Cass., 19 maggio 2015, 10210, in Italgiure).

[8] Sull’argomento si veda Savino, Sulla conoscenza legale dell’evento interruttivo e sul momento dal quale inizia a decorrere il termine per la riassunzione del processo, in Giur. It., 2013, pp. 1871 ss.

[9] Come già chiarito da Cass., 29 novembre 2024, n. 30729, in Italgiure, secondo cui alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l’evento, ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall’art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell’evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.

[10] Cfr. Cass., sez. unite., 20 marzo 2008, n. 7443, in Giur. It., 2008, pp. 1981 ss.

[11] Per un’analisi (anche) della disciplina emergenziale della c.d. trattazione scritta si rinvia a Panzarola – Farina, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), in Judicium.it, 29 maggio 2020; con specifico riguardo ai rapporti tra trattazione scritta delineata dalla normativa emergenziale e udienza di discussione v. Carpi, Udienza di discussione cartolare e principio del contraddittorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2025, 835.

[12] Sulle nuove modalità alternative di svolgimento delle udienze civili si rinvia alle considerazioni generali di Delle Donne, sub. art. 127-ter c.p.c., in La riforma Cartabia del processo civile, a cura di Tiscini, Pisa, 2025, pp. 91 ss.; Giussani, Udienza cartolare ed efficienza della giustizia: l’oralità e la riforma del processo civile, in Giur. It., 2023, pp. 350 ss.; Rusciano, Modalità alternative di svolgimento dell’udienza: l’udienza da remoto e l’udienza fantasma, in Foro. It. Gli speciali, 2022, pp. 60 ss.; Vitrani, Le modalità alternative di svolgimento delle udienze, in Lezioni sul nuovo processo civile, a cura di Dalmotto, Bologna, 2023, pp. 303 ss.; si vedano altresì, sul tema specifico dei rapporti tra art. 127-ter c.p.c. e rito lavoro, Marzullo, La trattazione scritta nel processo ordinario e nel rito del lavoro, tra incompatibilità strutturale ed esigenze di semplificazione. Note a margine di Cass. Civ. Sez. Un. 30 giugno 2025, n. 17603, in Giustiziainsieme.it, 17 ottobre 2025; Pagnotta, Applicabilità dell’art. 127 – ter c.p.c. al processo del lavoro: la parola delle Sezioni unite, in Judicium.it, 21 luglio 2025.

[13] Cfr. Cass., 25 maggio 2022, n. 16797, in Italgiure.

[14] Il termine di cui all’art. 127-ter c.p.c. parrebbe concepito dal legislatore come termine a giorni (sulla possibilità per il giudice di indicare anche un orario per il deposito delle note, al fine di evitare gli inconvenienti denunciati nel testo e di provvedere nella stessa giornata lavorativa della scadenza, v. Ionta – Caroleo, La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c), in Giustiziainsieme.it, 5 dicembre 2022); pertanto, i difensori possono depositare le proprie note scritte anche alle ore 23.59 dell’ultimo giorno utile; in tal caso, la cancelleria sarà oggettivamente impossibilitata ad accettare il deposito nel “giorno di udienza”.

[15] È vero che, trattandosi di un termine a mesi, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., il calcolo si effettua sempre, escludendo il dies a quo, “ex nominatione dierum”, sicché il termine scade, nel mese di destinazione, nel giorno numericamente corrispondente a quello di decorrenza, indipendentemente dal numero di giorni compresi nelle mensilità interessate (con riguardo al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. cfr. a titolo esemplificativo Cass., 25 agosto 2020, n. 17640, in Italgiure); tale modalità di computo è stata però congegnata dal legislatore tenendo conto della fisiologica contrazione che i termini a mesi (o anni) subiscono per il fatto che alcuni mesi (o anni, si pensi a quello bisestile) sono composti da un numero di giorni inferiore rispetto ad altri; il principio affermato dalla sentenza esaminata, invece, può condurre ad una contrazione patologica – più o meno consistente – del termine per la riassunzione del processo e, di riflesso, del diritto di difesa, derivante dall’oggettività impossibilità per le parti di visionare, all’interno del fascicolo telematico, le note di udienza avversarie fino all’intervento del cancelliere.

[16] Le parti potrebbero, tuttavia, prendere visione delle note scritte, contenenti l’allegazione dell’evento interruttivo, in momenti diversi, sicché per ciascuna di esse si configurerebbe un diverso dies a quo del termine previsto dall’art. 305 c.p.c. (quello della decorrenza “differenziata” dell’evento interruttivo è aspetto già ampiamente esaminato da Consolo – Muroni, Amministrazione straordinaria e termine a quo dell’interruzione del processo e per la sua riassunzione, in Fall., 2009, 965 ss.).

[17] D’altronde, la strada dell’estensione di tale impostazione anche a fattispecie interruttive non automatiche è già stata percorsa dalla Suprema Corte con riguardo, ad esempio, ai casi di “parziale” perdita della capacità della parte costituita in conseguenza della sopravvenuta apertura dell’amministrazione di sostegno. Quest’ultima non determina di per sé l’interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario a fronte della dichiarazione in udienza da parte del suo difensore: il giudice deve, infatti, dichiarare l’interruzione del processo solo dopo aver valutato, in base al tenore del provvedimento del giudice tutelare, la capacità d’agire residua dell’amministrato e la corrispondente capacità processuale ex art. 75 c.p.c., sicché il termine di tre mesi per la riassunzione del processo decorre, per esigenze di tutela del beneficiario, non dalla precedente dichiarazione del difensore bensì dal successivo provvedimento giudiziale (cfr. sul punto Cass., 8 novembre 2022, n. 32845, in Italgiure).

[18] Cass., sez. unite, 7 maggio 2021, n. 12154, in Le Società, 2021, pp. 1123 ss., con nota di Baccaglini, Fallimento di una delle parti e dies a quo per la riassunzione del processo ipso iure interrotto. Le Sezioni Unite confermano la soluzione del CCII e ne offrono un’interpretazione additiva (a futura memoria), pp. 1132 ss.; in Il Fallimento, 2021, pp. 1057 ss., con nota di A. Patti, Conoscenza legale dell’interruzione del processo per fallimento tra tutela del contraddittorio e ragionevole durata, pp. 1066 ss.; v. anche il commento di Noceto, Fallimento, interruzione e dies a quo per la riassunzione. Il punto delle Sezioni Unite, in Giur. It., 2022, pp. 359 ss.

[19] Con specifico riguardo all’evento interruttivo rappresentato dalla morte dell’unico difensore della parte appellata cfr. Cass., 29 maggio 2024, n. 15004, in Riv. dir. proc., 2025, pp. 742 ss., con nota di Garavaglia, Verso una soluzione «universale» al problema dell’individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 305 c.p.c., pp. 745 ss.