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Misure coercitive e poteri del giudice dell’opposizione all’esecuzione
Di Ulisse Corea e Maria Laura Guarnieri -
Corte Cost., (sentenza) 18 giugno 2026, n. 109 – Presidente Amoroso, Redattrice San Giorgio
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 614-bis cod. proc. civ. – nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 ‒ nella parte in cui non prevede da parte del Giudice dell’opposizione a precetto, l’esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all’operare delle misure ex art. 614 bis c.p.c., nell’ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte del giudice del merito.
1.Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità sorta in relazione all’art. 614-bis c.p.c. – nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla riforma Cartabia – nella parte in cui non prevede l’esercizio da parte del giudice dell’opposizione a precetto del potere di determinare un limite quantitativo o temporale all’operare della misura coercitiva disposta sine die dal giudice del merito o dal giudice della cautela.
La decisione tocca uno dei profili più critici della misura coercitiva generale, ovvero quello della sua rimodulazione a seguito di sopravvenienze. Come noto, la precedente formulazione della norma non prevedeva nulla a riguardo, al pari di quella attuale, ove si è introdotto il solo potere del giudice di apporre un termine finale di durata nel tempo dell’astreinte. Invero, diversamente dall’ordinamento francese (che pure ha costituito il modello a cui il nostro legislatore si è ispirato), nel quale il giudice che ha pronunciato l’astreinte e il giudice dell’esecuzione hanno facoltà di modificare la misura coercitiva nel suo ammontare, di porla nel nulla e di intervenire ex post sulla sua durata[1], il nostro istituto non contempla un momento processuale in cui il giudice possa verificare la perdurante equità dell’apprezzamento effettuato ex ante.
Né le critiche mosse da una dottrina pressoché unanime sul punto sono valse a convincere il legislatore della recente riforma circa l’opportunità di introdurre un analogo meccanismo di controllo: non sono stati raccolti, infatti, i suggerimenti volti a prevedere un ruolo per il giudice dell’esecuzione più consono alla sua natura, ovvero quello di liquidare l’importo della somma dovuta quando l’inottemperanza al provvedimento di condanna si è già manifestata, sì da tarare la penalità alla luce del concreto evolversi dei rapporti; né quello di prevedere un procedimento sommario volto a verificare, in un momento successivo all’irrogazione della misura, l’esistenza dell’inadempimento e del ritardo[2]. Il d.lgs. n. 149/2022 (terzo e allo stato ultimo intervento riformatore dell’istituto), nel coinvolgere il giudice dell’esecuzione sulla scena della tutela coercitiva, ha invece scelto di attribuirgli una potestà puramente simmetrica a quella del giudice della cognizione, senza dotarlo del potere di liquidare l’astreintealiunde pronunciata o di modificare o revocare all’occorrenza la misura[3].
Di ciò prende atto la Corte rilevando come, salvo quel limitato (soprattutto nel tempo) margine di revisione consentito per il tramite dell’impugnazione (se l’astreinte è stata concessa dal giudice della cognizione)[4], al debitore non rimanga che lo strumento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. utilizzato per dedurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito da astreinte successivi alla formazione del titolo, ovvero per far valere l’insussistenza dei presupposti legittimanti la concreta attuazione della misura coercitiva, «ma solo e soltanto negli esatti e precisi termini già individuati nel provvedimento di irrogazione della stessa» (così al § 5.5. della sentenza in rassegna)[5]. Ma era chiaro che, presto o tardi, i nodi sarebbero venuti al pettine, e così è stato.
La Corte costituzionale si è fatta carico del problema offrendo una prospettiva interpretativa che salva dalla illegittimità la disposizione previgente – nella misura in cui individua all’interno del sistema uno strumento di tutela minima per l’esecutato, quale l’opposizione all’esecuzione – ma certamente non risolve tutte le criticità connaturate all’astreinte italiana[6].
2.La questione di legittimità costituzionale è sorta davanti al Tribunale di Brindisi[7], chiamato a decidere un’opposizione a precetto con il quale due creditori avevano provveduto ad autoliquidarsi un’astreinte cautelare[8], «senza però manifestare la volontà di limitare, nel futuro, la propria pretesa a quanto richiesto con l’attività precettizia» (cfr. §1.1). Per quanto si legge in sentenza, a fondamento dell’opposizione il debitore poneva la incongruità, l’inesigibilità e l’illiceità della misura, chiedendone la riduzione. Il giudice a quo, dopo aver rilevato di non poter accogliere le ragioni dell’opponente, risolvendosi la richiesta di riduzione in una modificazione (vietata) della portata precettiva del titolo, sottoponeva al contraddittorio la questione relativa alla possibilità di fissare un tetto massimo (quantitativo o anche solo temporale) all’operare dell’astreinte, nella convinzione che la mancata previsione di siffatto potere in capo al giudice dell’opposizione rendesse l’art. 614-bis c.p.c. costituzionalmente illegittimo[9].
Tentata, perciò, una interpretazione della norma conforme a Costituzione, il Tribunale di Brindisi ne evidenziava i molteplici profili di illegittimità. Le argomentazioni del remittente sono note[10], ma vale la pena passarle rapidamente in rassegna perché ci restituiscono la dimensione del problema relativo alla rimodulazione quantitativa della misura coercitiva, ponendo in luce i gravi difetti strutturali del nostro istituto.
Viene in rilievo, innanzitutto, la scelta del legislatore del 2022 di non affidare al giudice dell’esecuzione il potere di modificare, revocare e liquidare l’astreinte, confermando la cesura tra fase cognitoria e fase esecutiva. Viene altresì evocato il limite dell’ordine pubblico processuale che osta ad una integrazione del titolo da parte del giudice dell’esecuzione. Si evidenzia poi la disparità di trattamento tra le misure coercitive e altri istituti, come la clausola penale e la caparra confirmatoria, in relazione ai quali in presenza di un sacrificio sproporzionato si consente al giudice un intervento d’ufficio in funzione di riequilibrio del contratto. Si registra, infine, l’impossibilità di trapiantare nel processo civile i meccanismi tipici del processo amministrativo, dove il giudice dell’ottemperanza non solo ha il potere di attuare, ma anche di integrare e precisare il provvedimento giurisdizionale per adattarlo alle sopravvenienze.
Altrettanto numerosi sono stati i parametri costituzionali evocati di cui si è lamentata la violazione: la lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità, a cagione della perpetuità del vincolo che crea un’astreinte disposta sine die; il sacrificio alla libertà negoziale e al diritto di proprietà, in ragione della perdurante incidenza esecutiva dell’astreinte sulla sfera patrimoniale dell’obbligato; il contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni, come pure il contrasto con il principio di prevedibilità e tipicità delle condanne aventi ad oggetto danni punitivi. In ultimo, non certo per minore gravità, il vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sul presupposto che l’assenza di un limite quantitativo o temporale all’operare della coercizione indiretta si traduce nell’assenza di garanzie processuali adeguate per il debitore esecutato (art. 24 Cost., art. 6 e 13 Cedu).
3. Le preoccupazioni del remittente sono state recepite dalla Corte Costituzionale che, preliminarmente alla decisione sul merito, ha dato atto dell’assenza – sia nella disciplina oggetto di scrutino, sia in quella attualmente in vigore – di un apposito momento processuale in cui l’autorità giudiziaria possa verificare la perdurante equità dell’astreinte ed eventualmente ricalibrarne la portata[11]. Un vuoto normativo, ad avviso della Corte, capace di trasformare l’astreinte in uno strumento coattivo di trasferimento della ricchezza privo di giustificazione causale[12].
Ricorda, poi, il Giudice delle leggi, che la concessione e la conservazione dell’astreinte si reggono sul bilanciamento di due contrapposti interessi: quello del creditore a generare pressione psicologica sull’obbligato per indurlo all’adempimento, e quello del debitore a non subire un ingiusto sacrificio patrimoniale in ragione di un’applicazione esorbitante dell’astreinte. Le due posizioni si mantengono in equilibrio se il debitore ad un certo punto si determina ad eseguire la prestazione. Ma quando l’inadempimento, che giustifica la sanzione, si protrae oltre un lasso temporale apprezzabile, la misura rivela la propria inidoneità a svolgere la funzione compulsoria che le è propria, sicché il vincolo della coercizione diventa intollerabile.
In questa prospettiva l’apposizione di un termine finale – ad avviso della Corte – scongiura il rischio che la misura si trasformi in uno strumento di ingiustificata locupletazione per il creditore e di sacrificio sproporzionato per il debitore. Per la stessa tenuta costituzionale dell’istituto, il termine di durata viene quindi elevato dalla Corte a elemento «consustanziale» alla tecnica di tutela, poiché garantisce che gli interessi regolati si mantengano in rapporto di coerenza[13]. Eppure, né il silenzio della norma previgente sul punto, né l’assenza di un successivo meccanismo di controllo del provvedimento emesso, sono ritenuti sufficienti a condurre a un giudizio di incostituzionalità: ed è qui che si innesta il passaggio fondamentale della pronuncia.
Secondo la Corte, infatti, è «dal sistema» che si può ricavare «lo strumento processuale idoneo a scongiurare il denunciato vulnus costituzionale»: e il sistema, de jure condito, non offre altri rimedi se non quello dell’opposizione all’esecuzione[14].
Vero è che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può modificare il contenuto intrinseco del provvedimento coercitivo. Né tanto meno può attingere gli elementi già apprezzati discrezionalmente dal giudice della misura, o i parametri impiegati per fissarne i criteri di determinazione, poiché violerebbe l’intangibilità del titolo esecutivo. La pronuncia, non a caso, ribadisce che l’esercizio di tale potere è consentito unicamente in ambito cognitivo e mercé l’esperimento degli strumenti impugnatori propri del provvedimento cui la misura accede. Ciò nondimeno, il giudice dell’opposizione può – secondo la Corte – constatare che l’astreinte sprovvista di un termine (unica ipotesi a cui si riferisce la decisione) dopo una certa data è divenuta inutile[15], essendo l’opposizione all’esecuzione la sede idonea a verificare (addirittura, anche d’ufficio[16]) se la misura coercitiva conservi ancora efficacia compulsoria[17] o se abbia perso qualsiasi utilità.
Al fine di mantenere la ricostruzione entro i limiti dei poteri cognitori del giudice dell’opposizione, la Corte procede ad una puntuale qualificazione della situazione processuale che viene in rilievo quando si contesta l’adeguatezza della misura a coartare la volontà dell’obbligato. Una qualificazione che, nella sua prospettazione, le permette, per un verso, di incasellare la doglianza tra le censure deducibili nel contesto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. e, per altro verso, di evitare che l’accertamento condotto dal giudice sconfini in una modifica (vietata) del titolo contenente l’astreinte.
Sotto il primo profilo, la Corte spiega che la sopravvenuta inutilità della misura identifica un «fatto posteriore alla formazione del titolo idoneo a far venir meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata, per il quale non opera il limite […] ritraibile dall’art. 161 co. 1 c.p.c.»[18].
Sotto il secondo profilo, ha cura di precisare che la verifica della perdurante funzione compulsoria non attinge gli elementi già apprezzati dal giudice che ha concesso la misura, ma ricade nell’accertamento della vis esecutiva del provvedimento azionato (o che si minaccia di azionare)[19], rimanendo perciò stesso entro il perimetro delle attività consentite al giudice dell’opposizione.
È evidente in questi passaggi lo sforzo di attrarre la fattispecie concreta nella cornice di un rimedio già invocato per muovere contestazioni alla quantificazione del credito da astreinte operata dal creditore nell’atto di precetto: l’applicazione della misura coercitiva oltre il termine naturale di efficacia si traduce in un vizio di quantificazione dell’importo dovuto analogo a quello che può commettere il creditore quando procede a calcolare la penalità rapportandola al numero delle violazioni commesse (o ai giorni di ritardo)[20].
Il giudice dell’opposizione è quindi chiamato a «correggere il tiro» dell’esecuzione annunciata o iniziata: dopo aver individuato il limite temporale di efficacia della misura potrà provvedere alla esatta quantificazione delle somme in relazione alle quali il creditore ha diritto di procedere in executivis[21].
4. Stando alle indicazioni della Corte il giudice dell’opposizione all’esecuzione (preventiva o repressiva) compie un accertamento particolarmente sottile per valutare l’idoneità del titolo da astreinte a fondare l’esecuzione forzata: quando è in contestazione la sopravvenuta incongruità della misura irrogata sine die egli dovrebbe individuare il confine oltre il quale il provvedimento non è più in grado di esercitare la sua funzione compulsoria ed effettuare un ricalcolo delle somme dovute in relazione al periodo precedente. In questa operazione – ancora secondo la Corte – il giudice dell’opposizione deve rapportare l’utilità dell’astreinte al lasso temporale decorso dal momento della sua comminatoria, ancorando l’apprezzamento della congruità del periodo di inadempimento alle «peculiarità della fattispecie concreta, così come emergenti dal provvedimento ex art. 614-bis c.p.c.».
Il punto stimola inevitabilmente qualche interrogativo: è questa una soluzione compatibile con il tenore della norma e la qualità di titolo esecutivo del provvedimento che contiene l’astreinte? Apporre un limite temporale equivale a modificare il titolo e, indirettamente, gli importi dell’astreinte così come determinati dal giudice che l’ha comminata?
In realtà, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione consente al giudice di rilevare fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale che risultino estintivi o modificativi del credito azionato in via esecutiva, fatti che di regola consistono nel pagamento del debito o nella sua compensazione o nell’intervento di una transazione, ma che possono riguardare anche l’impossibilità sopravvenuta o la incoercibilità della prestazione. Se la funzione compulsoria dell’astreinte risulta obiettivamente esaurita alla stregua dei fatti dedotti dell’opponente, il giudice dell’opposizione può senz’altro rilevare il venir meno del titolo esecutivo o, meglio ancora, della esigibilità oltre una certa data del diritto di credito in esso contenuto.
Nulla si dice in sentenza rispetto alla diversa ipotesi – non ricorrente nella specie – in cui il termine di durata sia stato apposto, come oggi espressamente consente il nuovo testo della norma, e divenga incongruo. Anche in tal caso sarà possibile per il giudice dell’opposizione all’esecuzione correggere la valutazione operata ex ante dal giudice della comminatoria? In teoria la risposta dovrebbe essere negativa, visto che un suo intervento volto a ridurre la durata già prefissata nella misura coercitiva, sulla scorta delle medesime valutazioni circa la sopravvenuta inutilità della misura, costituirebbe una modifica del titolo esecutivo. Ma non è detto che sia così se ci si pone nell’ottica del «fatto sopravvenuto», e il complessivo tenore della decisione non solo non pare escludere tale scenario ma sembra proiettarsi oltre, dischiudendo ulteriori spazi per il giudice dell’opposizione.
La pronuncia, infatti, chiaramente preconizza altre situazioni in cui la funzione sanzionatoria dell’astreinte e di stimolo all’adempimento non avrebbero più ragion d’essere, sicché «trattandosi di fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale» non sarebbe precluso al giudice dell’opposizione verificarne la «perdurante utilità»[22].
L’accertamento del permanere della «vis esecutiva del titolo azionato», per riprendere le parole della Corte (§7 della motivazione), apre dunque le porte alla valutazione di elementi diversi dal mero dato temporale e, quindi, a un intervento ancor più pervasivo del giudice dell’opposizione, che potrebbe riguardare più in generale tutti i fatti sopravvenuti concretamente idonei a inficiare l’efficacia del titolo.
Il mero trascorrere del tempo senza che il debitore si sia spontaneamente adoperato per adempiere alla prestazione dovuta non è certamente l’unica ipotesi in cui la forza persuasiva della misura coercitiva può venire meno. È possibile, come si è detto, che ciò avvenga qualora l’obbligo assistito dall’astreinte divenga temporaneamente o definitivamente impossibile (materialmente o giuridicamente), a prescindere dal fatto che un termine sia stato apposto o meno; come non può escludersi che la «perdurante utilità» della misura possa venir meno, ad esempio, nel caso in cui il creditore non si attivi per soddisfare il proprio interesse attraverso l’esecuzione diretta quando essa sia proficuamente esperibile e il perseverare nella esecuzione «indiretta» si presenti in concreto (non già impossibile ma) manifestamente pregiudizievole e o sproporzionato.
A ben vedere, si potrebbe trattare di circostanze non molto dissimili da quelle conoscibili dal giudice della cognizione al momento della concessione della misura allorquando, prima ancora di fissarne i parametri per la quantificazione, si interroga sulla idoneità dell’astreinte a coartare la volontà dell’obbligato, valutandone la non iniquità.
Si è detto in proposito che l’iniquità dell’astreinte – quale «valvola di chiusura» del sistema – affascia le situazioni in cui la comminatoria non potrebbe assolvere alla sua funzione compulsoria e, conseguentemente, neppure (legittimamente) alla sua funzione sanzionatoria[23]. Più nel dettaglio, la manifesta iniquità dell’astreinte potrebbe legittimamente trarsi dalla eccessiva onerosità per il debitore, allorché la penalità risulti inutilmente vessatoria o addirittura lesiva dei beni primari della persona; dalla ingiustificata ed evidente sproporzione del cumulo tra esecuzione diretta e indiretta (secondo la dottrina del «cumulo temperato»[24]); dalla temporanea impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore; dal sovraccarico che potrebbe derivare al debitore dall’applicazione della misura coercitiva generale in cumulo con le comminatorie speciali preesistenti[25]. Sicché il giudice dovrebbe determinarsi nel senso di negare la concessione della misura.
Viene allora da chiedersi, qualora tali eventi non si registrino al momento della concessione, ma sopraggiungano dopo la comminatoria, quale potrebbe essere la tutela per il debitore gravato dall’astreinte, dal momento che al pari del decorso del tempo essi possono essere in grado di incidere sulla proporzionalità del rimedio e sulla sua stessa utilità.
Potrebbe, invero, trattarsi di sopravvenienze che sfuggono al mezzo di gravame, giacché potrebbero verificarsi dopo il decorso del termine per impugnare (qualora la misura venga concessa dal giudice del merito).
Considerata la soluzione ermeneutica offerta dalla Corte costituzionale, si dovrebbe concludere che il giudice dell’opposizione all’esecuzione possa conoscere anche di tali circostanze, in quanto idonee a incidere sulla vis esecutiva del titolo.
Ad analoghe conclusioni del resto potrebbe pervenirsi da un diverso punto di vista, ovvero muovendo dalla prospettiva dell’interesse ad agire, che costituisce una condizione (anche) dell’azione esecutiva[26]. Invero, se al ricorrere di tali sopravvenienze l’astreinte ha perso la funzione compulsoria allora si deve ritenere che l’azione esecutiva non sia più meritevole di tutela e che il provvedimento che la contiene non sia più in grado di sostenerla.
Se questo non può dirsi un riconoscimento al giudice della opposizione del potere di revoca del provvedimento, poco ci manca.
A voler diversamente opinare, d’altro canto, negando che il giudice dell’opposizione abbia tale potere, residuerebbero nella disciplina aspetti di incostituzionalità che necessitano di essere nuovamente affrontati, rimanendo altrimenti sfornite di tutela – de jure condito – le situazioni in cui non si ponga semplicemente il problema di regolare nel tempo la durata della coercizione, ma subentri l’esigenza di modificare l’entità della misura o di constatarne la sua sopravvenuta inutilità. Come precisato, i limiti alla coercibilità[27], già verificati al momento della concessione della misura, possono ripresentarsi al ricorrere di determinate situazioni imponendo l’individuazione di uno strumento processuale che consenta all’interessato di farli valere.
I passaggi esaminati convergono, in definitiva, nella chiara volontà di portare a sistema una disciplina ben lungi dall’essere esaustiva, ma che può conformarsi al canone della effettività della tutela (e ai precetti costituzionali collaterali) solo passando attraverso un percorso di revisione normativa. L’odierno intervento risolve un problema, ma ne lascia aperti altri. Proprio l’entità dello sforzo profuso mette a nudo l’incongruenza delle scelte del nostro legislatore e la sproporzione del rimedio così individuato – un ordinario giudizio di cognizione, benché originato dalla minacciata o intrapresa esecuzione – rispetto all’esigenza di intervenire in modo agile ed efficace[28].
Il confronto con l’astreinte francese (a cui la coercitiva italiana si ispira prendendone purtroppo le distanze), dovrebbe spingere il legislatore ad un intervento volto ad implementare il potere del giudice dell’esecuzione (più vicino cronologicamente all’inadempimento), abilitandolo a modificare, revocare e liquidare il provvedimento aliunde pronunciato nelle forme di un procedimento snello e con garanzia del contraddittorio[29]. Una prospettiva che la pronuncia (solo apparentemente) conservativa della Corte non basterà a rendere meno impellente.
[1] Sul modello francese si v. per tutti A. Nascosi, Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia. Uno studio comparatistico, Napoli, 2019.
[2] Come era invece previsto nel progetto elaborato dalla commissione Vaccarella.
[3] Sull’astreinte riformata e i correlati poteri del giudice dell’esecuzione sia consentito rinviare a U. Corea, L’art. 614-bis c.p.c. nel prisma della tutela giurisdizionale, in www.judicium.it, 25 gennaio 2025; M. L. Guarnieri, Misure coercitive e poteri del giudice, Pisa, 2025; B. Capponi, L’art. 614-bis c.p.c. (versione 2022) e il giudice dell’esecuzione, in Foro it., 2024, V, 166 ss.
[4] In dottrina si discute sulla ammissibilità dell’impugnazione della misura coercitiva in assenza di gravame avverso la decisione principale: in senso negativo, sul rilievo che la parte non avrebbe interesse ad impugnare il solo capo relativo all’astreinte, A. Nascosi, Le misure coercitive indirette, cit., 166, nota 118; contra, E. Vullo, Sub art. 614-bis c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata, Milano, 2018, 944.
[5] Ove si richiama Cass. 26 luglio 2023, n. 22714, la quale specifica trattarsi della ipotesi in cui l’opponente può contestare la tempestività dell’adempimento oppure confutare la durata del ritardo oppure ancora, funditus, sostenere di aver ottemperato alla condanna principale, «ma non già prospettare un parziale adempimento della obbligazione al fine di invocare una riduzione della misura coercitiva: quest’ultima infatti si concreta in una modificazione della portata precettiva del titolo giudiziale, consentita unicamente in ambito cognitivo e mercé l’esperimento degli opportuni strumenti impugnatori propri e tipici del provvedimento di cognizione cui accede la misura di coercizione indiretta. E tanto in ossequio al (ed in coerenza con il) fondamentale principio della insensibilità del processo esecutivo alle questioni relative al titolo esecutivo giudiziale, da cui deriva la inammissibilità nelle incidentali controversie oppositive di ogni e qualsivoglia allegazione relativa alla formazione o all’intrinseco del titolo».
[6] Si vedano le perplessità sulla soluzione nella nota di commento di B. Capponi, in uscita su Foro it., 2026, fasc. n. 7/8.
[7] Trib. Brindisi, sez. civ., settore proc. concorsuali, (ord.), 29 luglio 2025, n. 211, in www.ilcaso.it.
[8] È interessante notare come si trattasse di una misura coercitiva a corredo di un provvedimento di sequestro giudiziario di documentazione sanitaria, strumentale ad un’azione per il risarcimento di danni biologici di lieve entità ancora in corso di definizione (cfr. § 1.2 della motivazione). Nulla si dice in merito alla ammissibilità di una misura coercitiva accessoria a un provvedimento cautelare conservativo, come il sequestro giudiziario, nonostante l’ammissibilità della erogazione della misura in sede cautelare sia bensì pacificamente ammessa ma solo per i provvedimenti di indole condannatoria, ovvero per quelli anticipatori degli effetti di una sentenza di condanna. La Corte sfiora l’argomento nel respingere l’eccezione della Presidenza del Consiglio di sopravvenuta inefficacia del sequestro in considerazione della mancata formulazione nel successivo giudizio di merito di una domanda di condanna alla restituzione della documentazione probatoria citata, osservando come il sequestro di prove non richieda necessariamente una domanda di condanna, essendo sufficiente a scongiurare l’inefficacia l’introduzione di un qualsivoglia processo nel quale la prova possa essere utilizzata. Per quanto la norma oggi sembri insuperabile nel ritenere applicabile la misura soltanto ai «provvedimenti di condanna», in altra sede si è avuto modo di osservare come, per lo meno de jure condendo, non possa escludersi la possibilità di estendere le misure coercitive alle sentenze di tipo costitutivo o dichiarative: U. Corea, Condanna civile e misure coercitive, Pisa, 2023, 261 ss.
[9] Il Tribunale di Brindisi ha considerato tale aspetto del regime processuale diverso – per quanto affine – da quello relativo alla riduzione dell’astreinte. Nell’ordinanza di rimessione si osserva, più precisamente, che quest’ultima prerogativa risulta pacificamente preclusa al giudice dell’opposizione a precetto, in quanto provocherebbe un’interferenza sul contenuto intrinseco del provvedimento. Viceversa, la cristallizzazione pro futuro della penalità tramite l’introduzione successiva di un limite di efficacia si tradurrebbe in una attività di «mera precisazione del provvedimento» che verrebbe soltanto «integrato e specificato per il suo armonioso e virtuoso funzionamento»: cfr. § 1.2. della motivazione.
[10] Trib. Brindisi (ord.), 29 luglio 2025, in Foro It., 2026, 3, I, c. 904, con osservaz. di M. P. Fuiano.
[13] Così ancora al § 6.2 della motivazione. Esaminando la versione dell’art. 614-bis c.p.c. anteriore alla riforma del 2022, la sentenza non si occupa della legittimità della previsione in termini meramente facoltativi – e dunque privi del connotato di necessità che nella ricostruzione della Corte caratterizzerebbe la predeterminazione del termine di durata – della possibilità per il giudice di apporre un termine finale alla misura, né del caso in cui il termine risulti bensì apposto ma si riveli comunque incongruo, eccessivo o sproporzionato ex post (situazione che rimane allo stato irrisolta anche con la nuova formulazione della norma).
[14] In realtà si potrebbe sostenere che, trattandosi nel caso di specie di astreinte cautelare, lo stesso giudice cautelare avrebbe potuto apporre un termine finale o rimodulare l’ammontare della misura nell’ambito di un procedimento ex art. 669-decies c.p.c. Il giudice rimettente lo aveva escluso e la Corte non ha preso posizione in merito. Esiste, infatti, in dottrina un orientamento, a nostro avviso condivisibile, che attribuisce al giudice della cautela il potere di modificare e revocare l’astreinte concessa in condizioni d’urgenza, nonché una corrente, seppur minoritaria, che individua nella medesima autorità quella idonea a liquidare l’astreinte (sul potere di astreinte del giudice cautelare sia consentito un rinvio a M. L. Guarnieri, Misure coercitive e poteri del giudice, cit., 99 ss., spec. 121). Analoga perplessità è stata sollevata nel giudizio davanti alla Corte costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale aveva eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità sul rilievo che l’ordinamento riconosce già strumenti idonei a raggiungere lo scopo voluto dal debitore, individuandoli nel reclamo cautelare, nella revoca e nella modifica ex art. 669-decies c.p.c., e persino nell’impugnazione della sentenza che definisce il merito del giudizio. Fermo restando il diritto di ripetere quanto corrisposto a titolo di astreinte in caso di rigetto della domanda di merito e di caducazione con efficacia ex tunc del comando cautelare a cui la misura accede (cfr. § 2 della motivazione).
[16] La rilevabilità d’ufficio non è oggetto di specifica illustrazione e suscita qualche interrogativo. Se è infatti predicabile che il giudice dell’esecuzione possa conoscere d’ufficio in merito alla inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo, in sede di opposizione dovrebbe valere il principio della domanda.
[20] Giova ricordare che in assenza di un procedimento a ciò deputato, si è condivisibilmente ritenuto che spetti al creditore liquidare l’importo dovuto nell’atto di precetto, rinviando alla sede del giudizio di opposizione le eventuali contestazioni del debitore (in tema, B Capponi, Il controllo giudiziale sulla liquidazione sull’esecuzione forzata dell’astreinte, in Foro it., 2025, I, 1883 ss.; U. Corea, Sull’astreinte accessoria a provvedimento cautelare, in Judicium, 2017, 377 ss.). Esprime, tuttavia, perplessità sull’accostamento di due «fenomeni tutt’affatto diversi», B. Capponi, in Foro it., cit., 4, ritenendo che la verifica del perdurare della funzione compulsoria non sia equiparabile al tema dell’autoliquidazione dell’astreinte, in quanto il termine di durata fa parte integrante del «comando» contenuto nel titolo, sicché l’intervento del giudice dell’opposizione finisce per impingere nei poteri del giudice della comminatoria.