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Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: la persistente questione del ricorso alle prime in vista del superamento dei limiti temporali delle seconde
Di Massimo Montanari -
Sommario: 1. La questione al centro dell’indagine e il suo contesto di riferimento. – 2. Il dibattito in argomento e l’occasione mancata del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – 3. L’unitarietà di regime dei termini in gioco. – 4. L’assunto per cui l’utilizzo delle misure cautelari in sostituzione delle protettive scadute costituirebbe una forma di elusione delle prescrizioni di legge. – 5. L’effettivo oggetto dei termini di cui agli artt. 8 e 19, 5° co., c.c.i.i. e la devoluzione a fini “protettivi” delle misure cautelari come non implicante l’aggiramento di quei termini stessi. – 6. Conferme della ricostruzione testé professata e confutazione delle obiezioni mosse al riguardo. – 7. La supposta contestualità, nella composizione negoziata, tra domanda cautelare e richiesta di conferma delle misure protettive. – 8. L’improrogabilità, oltre i suoi limiti legali di durata, dello scudo delle protettive per il tramite di strumenti alternativi alle misure cautelari endoconcorsuali.
La questione se, attraverso il ricorso a misure cautelari, sia possibile prolungare gli effetti delle misure protettive disciplinate dal Codice della crisi oltre il loro termine massimo di durata, è da tempo al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Il presente lavoro propone una completa ricostruzione di questo dibattito, indicando al contempo quella che appare all’autore la più corretta soluzione del problema che ne costituisce l’oggetto.
The question of whether it is possible, through the use of provisional remedies, to extend the effects of the protective measures governed by the Crisis Code beyond their maximum duration has long been at the center of scholarly and jurisprudential debate. This paper offers a comprehensive overview of this debate, while also proposing what the author considers to be the most appropriate solution to the problem at hand.
1. La questione al centro dell’indagine e il suo contesto di riferimento
Chiamato a svolgere qualche riflessione intorno alla questione i) relativa all’idoneità di quelle che l’art. 2, lett. q), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora innanzi: c.c.i.i.) definisce “misure cautelari” ad essere mobilitate allo scopo di estendere lo scudo delle contigue – v. alla prec. lett. p) dello stesso art. 2 – “misure protettive” oltre la soglia temporale di operatività che la legge ha voluto a quello scudo assegnare; ii) e, in caso di risposta negativa a questo primo interrogativo, se vi sia, e quale, un modo alternativo per soddisfare l’esigenza di protrarre nel tempo l’efficacia di quello scudo: escluderei che la soluzione da offrire al riguardo debba passare attraverso il confronto con la più generale questione inerente alla natura giuridica di quegli strumenti[1]. E per dar conto di quella che ne sia l’obiettiva risonanza, partirei piuttosto dalla considerazione secondo cui si avrebbe, nella specie, a che fare con un problema che interessa trasversalmente l’intero mondo delle procedure e strumenti di regolazione della crisi d’impresa o, almeno, di quelle procedure e strumenti, a carattere non liquidatorio, dove la richiesta di protezione del patrimonio del debitore dagli atti e condotte ostili dei creditori rinviene la sua principale ragione di essere.
Certo, e non per caso, trattasi di questione dibattuta con particolare frequenza a livello di composizione negoziata della crisi: stante non soltanto la vigenza, in quella sede, di un termine di durata delle misure protettive abbreviato rispetto a quello “ordinario” dettato dall’art. 8 c.c.i.i. e, cioè, non i dodici mesi cui è riferimento nella norma che ho appena ricordato, bensì i duecentoquaranta giorni di cui all’ultimo periodo del successivo art. 19, 5° co.; ma stante altresì, e soprattutto, il singolare, e non da tutti apprezzato, disallineamento di quest’ultimo termine rispetto a quello, di durata annuale, concesso dall’art. 17, 7° co., c.c.i.i., all’esperto negoziatore per l’espletamentodel suo incarico[2].
Se questione “condannata” a porsi con una certa regolarità, per le ragioni che si sono appena illustrate, nel quadro della composizione negoziata della crisi, essa non manca al contempo, però, di svariati riscontri oltre il recinto di quello specifico percorso negoziale e con riferimento specifico, dunque, all’utilizzo delle misure cautelari in funzione di meccanismo, o espediente, per sottrarsi al limite annuale di durata delle protettive di cui al suddetto art. 8. Pensiamo in proposito, e senza la pretesa, ovviamente, di stilare una rassegna esaustiva di quei riscontri: a) a Trib. Milano 20 ottobre 2025, che sulla questione ha dovuto pronunciarsi nel corso di una procedura di concordato semplificato[3]; b) a Trib. Avellino 4 giugno 2025, dove la scadenza di quel termine si era registrata in momento successivo al deposito di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ma prima, al contempo, della susseguente sentenza; c) a Trib. Vicenza 25 marzo 2025, dove detto termine annuale si era già interamente consumato in forza di una consecuzione, nella circostanza ammessa dal giudice, tra misure protettive e misure cautelari nel corso di una precedente vicenda di composizione negoziata e il problema si è posto a fronte di una nuova richiesta di misure cautelari in funzione succedanea di protettive scadute avanzata, tale richiesta, in pendenza delle trattative finalizzate alla stipula di accordi di ristutturazione ex art. 57 c.c.i.i.; d) a Trib. Spoleto 17 gennaio 2025, dove la scadenza del termine di efficacia legalmente assegnato alle misure protettive richieste con la domanda di ammissione al concordato preventivo si era avverata, addirittura, in momento precedente le operazioni di voto[4]
2. Il dibattito in argomento e l’occasione mancata del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
Definito l’ampio perimetro di riferimento della questione in esame, probabilmente superfluo è rammentare come ad essa si riannodi tuttora un vivace, inesausto e, soprattutto, assai frastagliato dibattito, quale, ad intenderci, non circoscritto alle due posizioni estreme per cui, da un lato, le misure cautelari, rimodulate contenutisticamente sul calco delle protettive, sarebbero in grado di porre rimedio ai limiti di durata connaturati a queste ultime[5] e, dal lato opposto, sarebbe sempre e in ogni caso da escludere che le prime possano sostituirsi o subentrare alle seconde una volta che queste siano decadute per decorso del tempo[6]; ma contemplante altresì posizioni in certo modo intermedie, come quella rappresentata, ad es., da Trib. Roma 15 febbraio 2025[7], pronunciatasi nei termini della derogabilità, per il tramite delle misure cautelari, del solo limite temporale di cui al summenzionato art. 19, 5° co., c.c.i.i. e non anche di quello annuale, di cui al precedente art. 8, ovvero dalla predetta Trib. Avellino 4 giugno 2025, secondo cui tale derogabilità sarebbe predicabile solamente una volta esauritasi la fase delle trattative, con la presentazione di proposta e piano o la conclusione degli accordi[8]. Senza contare poi, e infine, la presenza, all’interno di ciascuno di quei filoni o, almeno, dei due principali, di autonomi sotto-filoni argomentativi.
Tutto questo vale, chiaramente, ad attestare le “gravi difficoltà interpretative”[9] che la questione produce: il che, aggiunto al profilo, poc’anzi verificato, della sua serialità, ossia della frequenza e varietà dei casi in cui i giudici si trovano costretti a misurarsi con essa, e al dato della mancanza, al riguardo, di precedenti di legittimità, permette di guardare a detta questione come a materia ideale per un rinvio pregiudiziale in cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.
Un siffatto rinvio è effettivamente intervenuto, ad opera, per l’esattezza, del Tribunale di Brindisi, il quale, con ordinanza datata 3 dicembre 2024[10], ha rimesso alla Suprema Corte una nutrita serie di quesiti, tra cui, da ultimo, quello relativo al se il debitore istante “possa o meno beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella [protettiva] atipica richiesta, conseguita e che sia già scaduta. Ciò”, si specifica, “in considerazione del limite, perentorio e improrogabile, di 12 mesi cui soggiacciono le(sole) misure protettive”. Ma il responso chiarificatore che si poteva attendere sul punto da parte del giudice di legittimità – interpellato, per vero, sulla consecutio delle misure cautelari alle misure protettive c.d. atipiche[11]: ma, ammesso e, per quanto poi si dirà, soltanto dubitativamente concesso che anche le atipiche debbano soggiacere al predetto limite temporale, nulla sarebbe comunque cambiato ai nostri fini – ecco, detto responso chiarificatore non ha visto la luce. E questo perché l’ordinanza del giudice brindisino è stata redatta, nella sua narrativa dei fatti di causa, in maniera così approssimativa da non riuscirsi neppure a comprendere se il termine de quo fosse, nella fattispecie, effettivamente spirato o meno: il che ha costretto la Prima Presidente a sbrigarsi della questione con una declaratoria di inammissibilità per difetto dell’indispensabile presupposto della rilevanza, ossia del requisito, di cui al comma 1°, n. 1, del predetto art. 363-bis, ai sensi del quale la questione oggetto di rinvio deve essere “necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”[12]. Fermo restando, poi, che al centro dell’attenzione, nella circostanza, era stata una misura, quale la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati messi in circolazione dal debitore, la cui qualifica come protettiva (seppure atipica) era apparsa dubbia allo stesso giudice remittente, che, consequenzialmente, aveva investito la Cassazione di un preliminare quesito al riguardo, il quale, se sciolto nel senso alternativamente prospettato della natura intrinsecamente cautelare di quella misura stessa, avrebbe in ogni caso lasciato del tutto irrisolta la questione che qui interessa.
La definizione con una pronuncia, come s’è visto, di mero rito dell’incidente di pregiudizialità sollevato, nella circostanza appena riferita, dal Tribunale di Brindisi consente di mantenere aperta la porta a un nuovo rinvio pregiudiziale sullo stesso tema. Ma nell’attesa di quell’intervento nomofilattico che nell’occasione, a causa dell’incuria di chi lo aveva sollecitato, non si è potuto concretizzare, dobbiamo arrangiarci da soli e con quello che abbiamo.
3. L’unitarietà di regime dei termini in gioco.
A tal proposito, comincerei, allora, con l’osservare che, per quanto il problema debba essere affrontato con riferimento a due distinti termini di durata delle misure protettive – e cioè, appunto, quello di duecentoquaranta giorni dettato dall’art. 19, 5° co., c.c.i.i., in relazione alle protettive concedibili in sede di composizione negoziata, e quello, di valenza generale, fissato dall’art. 8 nella misura di un anno -, è da ritenersi che l’approccio ad esso problema debba essere unitario; e unitaria, soprattutto, sia la soluzione che ad esso problema debba essere offerta.
Traspare evidente, da questi rilievi, il dissenso nei confronti dell’idea, espressa dalla su richiamata pronuncia del Tribunale di Roma 15 gennaio 2025, dell’applicabilità in materia di un regime differenziato, nel senso, per l’esattezza, che la possibilità di prolungare oltre il limite massimo di durata gli effetti delle misure protettive attraverso l’adozione di misure cautelari di omologo contenuto sussisterebbe solamente ove, a venire in gioco, sia il primo dei suddetti termini (ad intenderci, quello dei duecentoquaranta giorni) e non anche il secondo. Laddove, per contro, mi sembra che tale possibilità o sia predicabile sempre, indipendentemente dal termine con il quale ci si venga a confrontare, oppure non lo sia mai.
A deporre in tale direzione non è soltanto l’identico tenore letterale delle norme istitutive dei limiti temporali in questione, dove, per esprimere tali limiti, si ricorre sempre alla medesima prescrizione negativa “la durata complessiva delle misure protettive non può superare…”. Non meno significativa è, infatti, la considerazione per cui, se in sede di regolamentazione della composizione negoziata della crisi d’impresa, il legislatore non avesse assoggettato la durata delle misure protettive allo specifico limite dei duecentoquaranta giorni ex art. 19, 5° co., c.c.i.i., . non è che queste avrebbero goduto di un regime di operatività a tempo indeterminato o sine die, dovendo esse comunque e sempre fare i conti con il limite generale dei dodici mesi ex art. 8. Sicché l’introduzione del termine speciale di cui a detto art. 19 può avere avuto un senso solamente se attuata in funzione sostitutiva, logicamente in parte qua, del termine generale, ovverosia soltanto riconoscendo che si tratti di termine chiamato ad assolvere, nello specifico àmbito della composizione negoziata, alle stesse funzioni del termine generale e con i medesimi tratti, di rigidità o flessibilità, di derogabilità o inderogabilità, che quest’ultimo abbiano a connotare.
Né vale a ciò opporre la nota ascendenza eurounitaria del termine di cui all’art. 8, vale a dire quella Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 20 giugno 2019 (c.d. Direttiva Insolvency), a mente del cui art. 6, par. 8, “la durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, incluse le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi”[13]. Perché in questo modo si è inteso vietare ai singoli legislatori nazionali la previsione di misure protettive di durata indeterminata, quantomeno per il periodo che precede la formale dichiarazione di insolvenza del debitore, oppure la previsione di una durata massima di quelle misure di ampiezza superiore all’anno[14]: ma non si è inteso assolutamente inibire l’adozione di regimi temporali ancor più stringenti, vale a dire, di limiti di durata abbreviati rispetto ai dodici mesi di cui al suddetto art. 6, i quali limiti abbreviati, allorché introdotti, come nel caso del termine di duecentoquaranta giorni dell’art. 19, 5° co., c.c.i.i., non possono non rivestire le medesime caratteristiche del limite ordinario; e se non v’è margine per superare o aggirare quest’ultimo, neppure può esservi margine per aggirare o superare quell’altro.
4. L’assunto per cui l’utilizzo delle misure cautelari in sostituzione delle protettive scadute costituirebbe una forma di elusione delle prescrizioni di legge.
Ma veniamo finalmente al punto. L’impiego di misure cautelari per mantenere in vita gli effetti di misure protettive prossime all’estinzione o già estinte per decorso del tempo configura veramente una forma di elusione o surrettizio aggiramento dei precetti di legge che delimitano la durata delle protettive, come si è perentoriamente replicato, segnatamente da parte di Giuseppe Bozza[15], nei confronti di quanti hanno proposto quella soluzione al fine di non privare il debitore, quando ancora il percorso da esso intrapreso di regolazione della crisi non sia giunto a compimento, della rete di protezione che fosse stata stesa intorno al suo patrimonio allo scopo di favorire quel percorso medesimo ?
Orbene, qualora dovessimo leggere quei precetti come se vi fosse scritto che il diritto di agire in executivis piuttosto che il diritto di rifiutare l’adempimento o di provocare la risoluzione di un contratto inadempiuto piuttosto, ancora, che un qualsivoglia altro/a dei poteri e delle facoltà dei creditori su cui vengono a interferire le misure protettive tipizzate dal legislatore, qualora dovessimo leggere quei precetti, dicevo, come se vi fosse scritto che i vari poteri testé elencati non possono tollerare una compressione nelle loro possibilità di esercizio oltre una data soglia temporale, difficile sarebbe negare la ravvisabilità, nella fattispecie, degli estremi dell’elusione di legge. E, certo, a nulla servirebbe, per accreditare una diversa visione delle cose, invocare quella che possiamo definire la “complanarietà funzionale” di protettive e cautelari[16], quali misure che il Codice espressamente inquadra, alle già richiamate lettere p) e q) del relativo art. 2, come parimenti preordinate ad assicurare il buon esito delle trattative, così da potersi dire che, mirando entrambe allo stesso obbiettivo, là dove non arrivano le une, possano arrivare le altre[17], adattando loro, insomma, il tipico rapporto intercorrente, nel sistema processuale generale, tra provvidenze cautelari tipiche e atipiche[18].
Vero è, infatti, che le cautele atipiche possono arrivare dove non arrivano quelle tipiche. Ma questo, solamente dove si tratti di venire incontro a bisogni di tutela che il legislatore, per un motivo o per l’altro, non ha preso in considerazione, non, viceversa, quando si tratti di bisogni che il legislatore ha preso in considerazione, reputando, però, di soddisfarli in guisa soltanto parziale o sotto qualche profilo limitata.
Ad intenderci, se a scongiurare il rischio che il debitore disperda il proprio patrimonio nel tempo necessario al creditore per ottenere un titolo esecutivo contro di lui, la legge non avesse messo in campo uno strumento apposito come il sequestro conservativo, per neutralizare quel rischio, ci si sarebbe potuti senz’altro avvalere della misura atipica dei provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. Ma se, nell’introdurre e disciplinare uno strumento ad hoc come, appunto, il sequestro conservativo, esso legislatore avesse ritenuto che la libertà del debitore di disporre del proprio patrimonio non possa essere compressa sine die nell’attesa del titolo per agire in executivis nei suoi confronti e avesse perciò previsto che il sequestro non abbia più effetto decorsi, ad es., tre anni dalla sua esecuzione, l’attivazione del ricorso d’urgenza allo scopo di perpetuare il blocco di quel patrimonio oltre il triennio appena immaginato avrebbe assunto un indubbio significato di elusione delle prescrizioni di legge.
E lo stesso, a rigore, dovrebbe valere anche qui. Se a protezione del patrimonio del debitore avverso le potenziali inizative ostili dei creditori in pendenza delle trattative con i medesimi, il legislatore non avesse predisposto strumenti appositi, ben avrebbero potuto sopperire alla bisogna le misure cautelari. Ma il legislatore, quegli strumenti appositi, li ha predisposti. E se, nel predisporli, ha provveduto a delimitarne in senso temporale l’efficacia perché ha stimato ingiusto paralizzare all’infinito quei poteri d’iniziativa dei creditori, come si potrebbe negare l’obbiettiva valenza elusiva delle misure cautelari che fossero utilizzate per prolungare quello stato di paralisi oltre i termini all’uopo sanciti dalla legge ?
5. L’effettivo oggetto dei termini di cui agli artt. 8 e 19, 5° co., c.c.i.i. e la devoluzione a fini “protettivi” delle misure cautelari come non implicante l’aggiramento di quei termini stessi.
Il ragionamento non parrebbe lasciare vie d’uscita. Ma le cose non stanno esattamente nei termini che si sono appena descritti, in conclusione del precedente paragrafo.
Le peculiarità strutturali del sistema di tutela interinale endoconcorsuale fanno sì, invero, che quella che si è appena affacciata non rappresenti una lettura obbligata delle misure protettive e della logica sottesa ai loro termini di efficacia, permettendone un’esegesi alternativa alla cui stregua quei termini non potrebbero reputarsi surrettiziamente aggirati per effetto della concessione, in vista o a séguito della loro scadenza, di misure cautelari che riproducano il contenuto e, dunque, gli effetti delle protettive destinate a perimersi.
Se non gli estremi, certo i prodromi di questa esegesi alternativa sono rinvenibili in Trib. Imperia 20 febbraio 2024, dove, i) al cospetto della richiesta di misura cautelare atta a replicare, nei confronti di alcuni e specificati creditori, i divieti di azione esecutiva e cautelare non più prorogabili per effetto dell’integrale decorso – si versava in sede di composizione negoziata – del termine di duecentoquaranta giorni posto dal più volte citato art. 19, 5° co, c.c.i.i.; ii) e a fronte dell’eccezione, da parte dei creditori interessati, per cui l’accoglimento di una siffatta richiesta avrebbe comportato la sostanziale elusione di quel termine: si è ribattuto che il giudice sarebbe stato chiamato, nella circostanza, a vagliare concretamente la proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari dell’inibitoria. Il che, considerato in se stesso, è di scarso significato, se non fosse per un precedente passaggio della motivazione di quel provvedimento medesimo che illumina il senso della replica appena riportata, là dove, per l’esattezza, si legge che il termine perentorio volta a volta ricavabile dalle disposizioni degli artt. 8 e 19, 5° co., c.c.i.i. “deve essere […] circoscritto alle sole misure protettive che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia del patrimonio del debitore nella fase iniziale delle trattative”.
Nel commentare il provvedimento appena richiamato, Ilaria Pagni e Laura Baccaglini hanno debitamente ripreso ed esplicitato quella intuizione, osservando, in particolare, come fosse la stessa prescrizione della Direttiva Insolvency che è all’origine, secondo quanto sopra riportato, dei limiti temporali di cui si sta discorrendo a riferirsi “al generale divieto di azioni esecutive e non a misure selettive [chiamate ad operare nei confronti di] destinatari determinati”[19]. Ed è, in effetti, soltanto così che il ricorso a misure cautelari in funzione di surrogato di misure protettive in scadenza può sfuggire alla altrimenti inesorabile obiezione dell’elusione di legge, ossia ammettendo che la ragion d’essere dei limiti temporali di efficacia che attengono a queste ultime va colta in relazione al peculiare modo in cui le stesse sono state regolate, nella loro organizzazione complessiva e, a monte, nella loro genesi, quali, cioè, misure: a) preordinate a combinarsi in una rete ad ampio spettro, coinvolgente una gamma larghissima e predeterminata dei poteri di iniziativa e reazione dei creditori avverso gli inadempimenti del debitore; b) chiamate a operare erga omnes, vale a dire nei confronti della totalità dei componenti del ceto creditorio; c) destinate ad innescarsi per effetto di una mera dichiarazione di volontà del debitore; d) e con un regime fortemente agevolativo all’atto della loro successiva conferma giudiziale, dovendosi ritenere che gravi su chi voglia provocarne la revoca l’onere della prova della loro inutilità o dell’eccessivo e sproporzionato sacrificio che ne deriverebbe a carico dei creditori.
In buona sostanza, ciò da cui il legislatore, con la previsione dei suddetti limiti temporali, avrebbe inteso mettere al riparo i creditori non sarebbe, tout court, una compressione sine die dei loro poteri d’iniziativa contro il debitore, bensì una compressione sine die di quei poteri che abbia carattere indiscriminato e automatico. Sicché, una volta esauritasi, per decorso del tempo, tale compressione indiscriminata e automatica, nulla dovrebbe ostare, in quanto residuino esigenze di protezione mirata nei confronti di creditori specificamente individuati e degli specifici poteri di aggressione di cui gli stessi si trovino contingentemente a disporre, alla possibilità di far fronte a tali esigenze con misure d’indole cautelare: aa) a carattere intrinsecamente selettivo, bb) postulanti un intervento del giudice ex ante, cc) sulla base di una partita verifica dei loro presupposti di concessione[20], dd) e con onere della prova a carico del debitore istante, chiamato a dimostrarne l’utilità a supporto dell’ulteriore percorso negoziale e la proporzionalità rispetto al sacrificio correlativamente richiesto ai creditori[21].
6. Conferme della ricostruzione testé professata e confutazione delle obiezioni mosse al riguardo.
La bontà o, almeno, la ragionevolezza della ricostruzione appena tratteggiata sono comprovate dai diversi riscontri che la stessa ha avuto, così nella dottrina successivamente intervenuta sul punto[22] come nella stessa giurisprudenza[23].
E ad attestare la bontà o ragionevolezza di cui si diceva sono altresì, e forse ancor di più, le prese di posizione di chi si è mantenuto fermo sul principio dell’inammissibilità della consecutio “misure protettive-misure cautelari di omologo contenuto”, vuoi apoditticamente assumendo, come ha fatto il Tribunale di Roma con ordinanza del 14 ottobre 2024, che il termine massimo di durata delle inibitorie dovrebbe intendersi violato anche quando si tratti di inibitoria disposta dal giudice sulla scorta di una valutazione prudenziale volta a contemperare gli opposti interessi delle parti, senza, però, minimamente porsi il problema, che, viceversa, la decisione del Tribunale aveva sollevato, se quel termine attenga alle inibitorie in quanto tali o solamente in quanto destinate a spiegarsi nella maniera indiscriminata e automatica di cui in precedenza s’è detto; oppure affermando, come avvenuto da parte dello stesso tribunale capitolino, con pronuncia del 19 marzo 2025[24], che il carattere della selettività non varrebbe a legittimare l’uso delle cautelari in funzione sostitutiva delle protettive perché, a connotarsi in senso selettivo, possono essere anche queste ultime, visto quanto prevede, in àmbito di composizione negoziata, l’art. 18, 1° co., c.c.i.i[25]. Al che, a tacere dell’evidente reversibilità di questo ragionamento – poiché allora, a quel punto, anche delle misure protettive, in quanto ne sia richiesta un’applicazione selettiva, a determinati creditori o a determinate tipologie di azioni che costoro potrebbero intraprendere o abbiano già intrapreso, potrebbe asserirsi la sottrazione a termini massimi di durata –, agevole è opporre che, così ragionando, si finisce per trascurare che, a prescindere dalla selettività, altri profili rimangono a marcare l’irriducibile alterità di protettive tipiche e cautelari, quali l’automaticità o semi-automaticità delle une in contrapposizione all’origine giudiziale delle altre e la diversa dislocazione dell’onere della prova all’atto, rispettivamente, della conferma delle une e della concessione delle altre.
Questi aspetti non sono stati, invero, ignorati o trascurati dal giudice romano, che ne ha tratto, però, spunto per affermare che le marcatamente differenti discipline coniate dalla legge, rispettivamente, per protettive e cautelari configurerebbero due distinti nuclei normativi in rapporto di specialità, la cui evidenza si coglierebbe “nel fatto che se non esistesse la disciplina speciale delle misure protettive, queste ultime verrebbero attratte nella disciplina generale delle misure cautelari, mentre se non esistessero le norme in materia di misure cautelari l’àmbito applicativo delle misure protettive non potrebbe estendersi oltre i confini disegnati dalla regolamentazione che le riguarda”. Da cui la “necessaria conseguenza [della] impossibilità di applicare, ad una fattispecie – quella delle misure protettive – oggetto di disciplina speciale, le regole dettate per le misure cautelari: in presenza di una disciplina speciale che sottrae talune fattispecie alla regolamentazione della disciplina generale sottoponendole ad un regime proprio, è quest’ultimo – e solo quest’ultimo – che può trovare applicazione”.
Il ragionamento è indubbiamente ingegnoso e, per certi versi, seducente. Ma altrettanto indiscutibilmente rappresenta una forzatura, nella sua pretesa di estendere a situazioni governate da logiche e regole di diritto processuale schemi propri della disciplina di diritto sostanziale. Qui non abbiamo fattispecie il cui assoggettamento alla lex specialis ne determina la sottrazione alla lex generalis. Abbiamo viceversa bisogni e istanze di tutela, cui le misure cautelari, stando alle premesse accolte dal ragionamento in esame, sono in grado di offrire una copertura e che, per l’affiancamento a quelle delle misure protettive, vengono a beneficiare di una copertura speciale, nel senso, però, non di copertura alternativa, bensì potenziata. Sarebbe pertanto contra tenorem rationis supporre che, nel momento in cui tale copertura rafforzata venga ad esaurirsi, essi/e bisogni ed istanze non possano più fruire neppure di quella copertura ordinaria o, se vogliamo, minima che le misure cautelari sono idonee, per virtù propria, a largire[26].
E’ parimenti corretto osservare, con Panzani, che il termine massimo di durata delle protettive, quale stabilito dalla Direttia Insolvency, “”è in funzione della disciplina omogenea di tale termine in àmbito unionale per evitare la concorrenza tra ordinamenti e favorire il mercato unico”[27]. Vero è anche, però, che ad alimentare tale concorrenza in contrasto con le logiche del mercato unico, sarebbe una disciplina che consentisse, grazie alla “scappatoia” del ricorso alle cautelari, uno sforamento automatico e generalizzato di quel termine: il che, palesemente, non è nel caso che si sta esaminando, dove, come s’è visto, sarebbe la rispondenza ai fini del risanamento e della continuità aziendali, debitamente vagliata, caso per caso, dal giudice (tenendo altresì conto delle ragioni dei creditori e dell’entità del sacrificio che sarebbe loro imposto), a giustificare lo sforamento in discorso.
7.La supposta contestualità, nella composizione negoziata, tra domanda cautelare e richiesta di conferma delle misure protettive.
Per chiudere sulla questione, doverso è dar conto di come, ad avviso del più combattivo esponente del filone contrario alla possibilità di sopperire alla cessazione degli effetti delle protettive con il ricorso a misure cautelari di identico contenuto, ossia Giuseppe Bozza, un ulteriore argomento, nel sistema specifico della composizione negoziata, si opporrebbe a quella possibilità: il dato, espressamente sancito a livello del 1° co. dell’art. 19 c.c.i.i., per cui la concessione delle misure cautelari può essere richiesta solamente in via contestuale alla domanda di conferma delle protettive, di talché, per riprendere testualmente le parole dello studioso appena citato, “bisogna prima svincolare le misure cautelari da quelle protettive, per poter poi sostenere la possibilità di ricorrere alla cautela quando cessa l’efficacia della protezione in precedenza confermata”[28]. In sostanza, dice Bozza, dimostratemi preliminarmente, contro le indicazioni del dettato normativo, che l’istanza cautelare può essere proposta separatamente e, soprattutto, successivamente rispetto alla domanda di conferma delle protettive, e poi solo allora, se vorrete, potremo discutere della sua utilizzabilità per quando lo sbarramento delle protettive abbia a venire meno.
Una sorta di sfida, che ritengo si possa tranquillamente raccogliere senza timore di dover successivamente soccombere, bastando a tal fine il rinvio al divergente indirizzo coltivato sul punto dalla giurisprudenza, di cui assumiamo come campione la già menzionata ordinanza del Tribunale di Milano 7 luglio 2024[29], ove a chiare lettere, e in termini appieno convincenti, si afferma che “appare del tutto coerente al sistema di protezione individuale del Codice [nell’àmbito della composizione negoziata] che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all’art. 19, co. 1, CCII […] ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute. L’art. 2, lett. q), CCII, infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l’istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire”. Senza contare, si è aggiunto, l’obbiettivo allineamento di questa interpretazione alla disciplina delle misure protettive, “che ai sensi dell’art. 18 comma 1 CCII possono essere richieste sia immediatamente, con l’istanza di nomina dell’esperto, sia successivamente”.
8. L’improrogabilità, oltre i suoi limiti legali di durata, dello scudo delle protettive per il tramite di strumenti alternativi alle misure cautelari endoconcorsuali.
Rimane, a questo punto, il secondo dei quesiti enunciati in apertura: cosa fare per gli specifici bisogni di protezione che ancora dovessero persistere al momento della caduta dell’ombrello generalizzato, per dirla con il Tribunale di Imperia, delle protettive tipiche, qualora le vie del “soccorso” cautelare, nonostante tutto quello che in precedenza s’è detto, non si reputassero praticabili.
Del presente quesito, però, possiamo rapidamente sbarazzarci. Perché all’interrogativo su che cosa si potrebbe, o dovrebbe, fare in una siffatta eventualità, l’unica risposta possibile è: nulla, non c’è nulla da fare, il sistema non mette a disposizione validi rimedi alternativi.
Non è mancato chi ha provato a lanciare l’idea, a titolo, peraltro, di mera ipotesi di lavoro, del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.[30] Ma se dobbiamo pensare che le cautele endoconcorsuali di cui agli artt. 18, 19 e 54 CCII non sono valide alla bisogna per quanto significherebbero in termini di violazione o elusione della volontà del legislatore, lo stesso a maggior ragione, dovrebbe valere per le cautele extraconcorsuali, quali, appunto, il citato art. 700[31].
Non resterebbe, allora, che l’extrema ratio dell’incidente di costituzionalità[32] o dell’intervento diretto del legislatore[33]: motivo di più per credere che, per colmare i buchi che si aprano nella rete delle protettive, delle misure cautelari previste dalla legislazione concorsuale non si possa assolutamente fare a meno.
*Il presente lavoro riproduce, con l’inserimento delle note e alcuni aggiornamenti, il testo della relazione presentata al convegno Il sostegno finanziario alle imprese in crisi tra “misure protettive”, concessione abusiva di credito, garanzie pubbliche e “danno erariale”, svoltosi a Reggio Emilia in data 17 ottobre 2025.
[1] Come plasticamente evidenziato dal fatto che ad identica soluzione negativa della questione (più precisamente, di quella, logicamente prioritaria, appena tratteggiata sub i) si sia pervenuti tanto sul presupposto dell’alterità di natura giuridica delle misure in questione, così da non potersene ammettere l’interscambiabilità, ossia l’attitudine delle une ad assumere il contenuto delle altre (cfr. Carratta, Le misure cautelari e protettive nel CCI dopo il D. Lgs. n. 83/2022, in Dir. fall., 2022, p. 872 s.; Id., Sub art. 8, in Id. (a cura di), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, I, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano del codice civile, Bologna, 2026, p. 129; Longo, Le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Le misure cautelari e protettive, in Trisorio Liuzzi [a cura di], Diritto della crisi d’impresa, Bari, 2023, p. 149); quanto affermando che il provvedimento cautelare che riproduca il contenuto di una misura protettiva tipica rivestirebbe esso pure natura sostanzialmente protettiva, sì che anche nei suoi confronti varrebbero i limiti temporali di efficacia che alle protettive ex lege ineriscono (cfr. Trib. Brescia 7 gennaio 2026, in www.dirittodellacrisi.it).
[2] Per una valutazione critica della giustificazione offerta al riguardo dal conditor legis, in sede di Relazione illustrativa al d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, v., ad es., Bozza, Le misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e nelle procedure di insolvenza, in Cagnasso – Panzani (diretto da), Crisi d’impresa e procedure concorsuali, 2a ed., I, Milano, 2025, p. 912 s.
[3] V. pure Trib. Roma 14 ottobre 2024, in banca dati OneLegale, dove la richiesta di misure cautelari in funzione sostitutiva di misure protettive venute ad esaurimento per decorso del tempo è parimenti intervenuta nel quadro di una procedura di concordato semplificato, che faceva séguito a una composizione negoziata di gruppo a sua volta preceduta da un’istanza di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 c.c.i.i., dichiarata, per parte sua, inammissibile, e il termine annuale di cui all’art. 8 si era consumato nel corso, per l’appunto, di tutte quelle pregresse vicende.
[4] Per un altro caso in cui il problema si è posto in pendenza di concordato preventivo (anche se non è desumibile, dal testo del provvedimento, in quale specifica fase della procedura), cfr. Trib. Trento 18 ottobre 2023, in Fall., 2024, p. 832, annotata da Santangeli, Spigolature in tema di misure protettive e cautelari. Quanto alle pronunce dianzi richiamate, esse sono tutte consultabili tramite la banca dati OneLegale, fermo restando che Trib. Milano 20 ottobre 2025 e Trib. Avellino 4 giugno 2025 risultano altresì pubblicate sul sito www.ilcaso.it.
[5] Trib. Torino 7 novembre 2025, in www.ilcaso.it; Trib. Milano 20 ottobre 2025, cit.; Trib. Padova 12 settembre 2025, in www.ilcaso.it; Trib. Milano 4 luglio 2025, ibidem; Trib. Venezia 22 aprile 2025, richiamata in motivazione dalla predetta Trib. Avellino 4 giugno 2025; Trib. Spoleto 17 gennaio 2025, cit.; Trib. Verona 22 dicembre 2024, in banca dati OneLegale; Trib. Padova 9 dicembre 2024, in www.ilcaso.it; Trib. Padova 21 novembre 2024, in www.dirittodellacrisi.it; Trib. S. Maria Capua Vetere 2 ottobre 2024, ibidem; Trib. Milano7 luglio 2024, in banca dati OneLegale; Trib. Udine 30 aprile 2024, in www.dirittodellacrisi.it; Trib. Trento 18 ottobre 2023, cit.; e, in dottrina, Fabiani, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza tra definizioni, princìpi generali e qualche omissione, in Foro it., 2019, c. 168 s.; Id., Le misure protettive nel codice della crisi, ivi, 2019, V, c. 231; Pagni, Il “sistema” delle misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: note a margine di un provvedimento del Tribunale di Milano, in Fall., 2024, p. 285 s.; Baccaglini, Le misure protettive e le misure cautelari nella composizione negoziata della crisi, in Arato – D’Attorre – Fabiani (a cura di), Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, I, Torino, 2026, 342 s.; Pagni – Baccaglini, Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: una chiave di lettura per l’impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela, in www.dirittodellacrisi.it, 4 marzo 2024, p. 7 s.; Morotti, Temporaneità delle misure protettive ex art. 8 c.c.i.i., in Riv. dir. proc., 2023, p. 1413 ss.; Id., Contributo allo studio del potere generale di cautela tra giudici di merito e controllo delle Corti Supreme. Profili di diritto interno e comparato, Torino, 2025, p. 68 ss.; C. Briguglio, La consecutio tra misure protettive e misure cautelari per il buon esito delle trattative di composizione negoziata della crisi, in Fall., 2024, p. 1147 s.; Senni, Misure protettive e misure cautelari: una staffetta possibile ?, in www.dirittodellacrisi.it, 10 settembre 2024, p. 15 s.
[6] Oltre alla già menzionata Trib. Brescia 7 gennaio 2026, cfr. Trib. Vicenza 2 gennaio 2026, in banca dati OneLegale; Trib. Monza 8 agosto 2025, in www.ilcaso.it; Trib. Vicenza 25 marzo 2025, cit.; Trib. Roma 19 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it; Trib. Roma 14 ottobre 2024, ibidem; Trib. Larino 20 maggio 2024, ibidem; Trib. Milano 22 novembre 2023, ibidem; e nella letteratura in argomento, Carratta, Le misure cautelari e protettive, cit., p. 872 s; Id., Sub art. 8, cit., p. 129; De Santis, Brevi chiose sulle misure protettive tipiche ed atipiche nel procedimento unitario (art. 54, comma 2, CCII), in www.dirittodellacrisi.it, 22 aprile 2025, p. 15 s.; Id., Procedimento unitario e decreto correttivo: proposte minime waiting for Godot, ivi, 3 aprile 2024, p. 26 s.; Santangeli, Spigolature, cit., p. 841 s.; P. Farina, Tutela esecutiva individuale, misure protettive e procedure negoziali di composizione della crisi: un (complesso) ménage à trois in evoluzione, in Riv. es. forz., 2019, p. 294 s.; Bozza, Protezione del patrimonio negli accordi e nei concordati, in Cr. d’Impresa e insolvenza, 18 marzo 2019, p. 13 s.; Id., Le misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi, cit., p. 855 ss.; Panzani, Alcune riflessioni sulla disciplina delle misure protettive e cautelari, in www.dirittodellacrisi.it, 24 novembre 2025, pp. 21 e 26 s.; Longo, Le misure cautelari e protettive, cit., p. 149 s.; Mancuso, Procedimento unitario: profili generali e comuni. Le misure cautelari e protettive, in Irrera – Cerrato (diretto da), Crisi e insolvenza dopo il Correttivo ter, I, Bologna, 2024, p. 952 ss.; Mazza (- Mirone), Profili procedimentali delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata: orientamenti interpretativi, in Dir. fall., 2025, p. 975 ss.; nonché, nelle perplessità espresse in ordine alla soluzione opposta, come tale da pregiudicare in misura eccessiva le ragioni dei creditori, Ferro, Allerta e composizione assistita della crisi nel D. Lgs. n. 14/2019: le istituzioni della concorsualità preventiva, in Fall., 2019, p. 420; per l’assoluta insuperabilità del termine ex art. 8 c.c.i.i., v. poi Ambrosini (- Pacchi), Diritto della crisi e dell’insolvenza, 4a ed., Bologna, 2025, p. 179.
[7] Si veda alla banca dati OneLegale.
[8] E questo, in virtù della considerazione per cui, se da un lato, “le misure protettive, in quanto destinate a preservare le trattative, devono avere una durata temporalmente stabilita posto che lo spatium deliberandi dell’imprenditore, che è in cerca di una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, non può essere illimitato, ma va contenuto al fine di evitare comportamenti abusivi e dilatori”, dall’altro lato, una volta conclusasi quella fase, “l’esigenza di contenimento dei tempi viene meno […]. In quanto a quel punto la durata dell’iter procedimentale tende a sfuggire in gran parte all’iniziativa del proponente e pone la diversa esigenza di assicurare il buon esito del giudizio”: e a quel punto le misure cautelari possono scendere proficuamente in campo allo scopo di preservare le barriere precedentemente erette a protezione del patrimonio dell’imprenditore, stante la proiezione funzionale di dette misure ad assicurare provvisoriamente non solo il buon esito delle trattative ma anche, come si legge nel già menzionato art. 2, lett. q), c.c.i.i., “gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure d’insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni”.
[9] Locuzione testualmente ripresa dall’art. 363-bis c.p.c., cui sarà fatto riferimento in immediato prosieguo di trattazione.
[11] Ovverosia, per chiarire, quelle regolate dall’art. 54, 2° co., terzo periodo, c.c.i.i., nei termini per cui “il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza”.
[12] Sulla possibilità di battezzare questo requisito in termini di rilevanza, v., per ogni altro, A. Briguglio, Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione, in Il Processo, 2022, p. 956 s.
[13] Sulla matrice eurounitaria della norma, v. le ulteriori indicazioni di Longo, op, cit., p. 149.
[14] Così, esattamente, Bozza, Le misure protettive e cautelari nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Ambrosini (a cura di), Le crisi d’impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/2021. Liber amicorum per Alberto Jorio, Bologna, 2021, p. 483.
[15] Bozza, Protezione del patrimonio, cit. p. 13 s.; Id., Le misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi, cit., p. 856 s.; sulla stessa lunghezza d’onda (anche se non con accenti di identico vigore), v. altresì, P. Farina, Tutela esecutiva, cit., p. 295; Trib. Milano 22 novembre 2023, cit.; Trib. Monza 8 agosto 2025, cit.; nonché Panzani, Alcune riflessioni, cit., p. 27; e De Santis, Brevi chiose, cit., p. 15, e Procedimento unitario, cit., 27, il quale, sul presupposto per cui la disciplina dei termini di durata delle protettive rappresenterebbe il frutto di un’operazione di compromesso o bilanciamento tra gli opposti interessi di debitore e ceto creditorio, parla di alterazione (e, dunque, elusione) degli equilibri in quel modo raggiunti.
[16] Come sembra, viceversa, opinare, ponendo l’accento sulla “coincidenza” teleologica dell’una e dell’altra tipologia di misure, C. Briguglio, La consecutio, cit., p. 1147 s.
[17] Come scrivono Pagni – Baccaglini, Misure cautelari e misure protettive, cit., p. 6, lecito è “concludere che il legislatore della riforma ha ritenuto di non dover lasciare scoperto alcun bisogno di tutela grazie a una gamma di strumenti che permette di coprire tutte le esigenze nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale avente fondamento normativo negli artt. 24 Cost., 6 e 13 C.E.D.U. e 47 CDFUE”.
[18] Sulla possibilità di fissare il rapporto tra cautelari e protettive in quegli stessi termini di residualità o sussidiarietà delle une rispetto alle altre che contraddistingue il rapporto, di cui s’è detto nel testo, tra cautelari atipiche e tipiche, cfr., in particolare, Baccaglini – Leuzzi, Su natura, funzione e limiti delle misure protettive e cautelari nel sistema concorsuale (considerazioni a margine di un recente rinvio pregiudiziale e di altre ordinanze), in www.dirittodellacrisi.it, 10 febbraio 2025, p. 14; Morotti, Contributo, cit., p. 70 s.
[19] Pagni – Baccaglini, Misure cautelari e misure protettive, cit., p. 7 s.; delle stesse autrici, v. pure Le misure protettive e cautelari nell’ambito del procedimento unitario, in Arato – D’Attorre – Fabiani (a cura di), Trattato, I, cit., p. 692 s., ove anche l’esatta osservazione secondo cui la disciplina unionale dello stay delle azioni esecutive e cautelari sarebbe funzionale alla sola conduzione delle trattative, così che a nulla valga a tale disciplina richiamarsi una volta che le stesse siano giunte in porto e si tratti soltanto, dunque, di provvedere all’omologazione di quello che ne sia stato l’approdo finale.
[20] Verifica che si traduce, chiaramente, nella valutazione se le esigenze di protezione mirata cui si alludeva nel testo integrino gli estremi delle condizioni tipiche di erogazione della tutela cautelare, date da fumus boni iuris e periculum in mora: sul rilievo di queste condizioni anche in àmbito concorsuale, v., per ogni altro, Tedoldi, Crisi. Insolvenza. Sovraindebitamento, 2 ed., Pisa, 2025, p. 443.
[21] Secondo la recente, e già menzionata, Trib. Brescia 7 gennaio 2026 (v. alla nt. 1), il carattere intrinsecamente selettivo delle misure cautelari non varrebbe a togliere che di protettive, in realtà, si tratti allorché abbiano a ripetere, seppure nei confronti di una platea ristretta e, appunto, selezionata di creditori, i divieti tipici di quest’ultima categoria di misure (e così già, nella sostanza, Bozza, op. ult. cit., p. 857, nt. 98). E’ di tutta evidenza, però, che nel momento in cui si possa dare atto che i limiti temporali di cui agli artt. 8 e 19,5° co., c.c.i.i. abbiano ad interessare le sole misure protettive a operatività generalizzata e automatica, quell’illazione classificatoria, ancorché, in thesi, fondata, veda vanificato ogni suo autonomo rilievo, almeno ai fini della presente indagine.
[22] Si veda alla prec. nota 5.
[23] Per una professione esplicita di adesione alla lettura proposta, secondo quanto dianzi riferito, dal Tribunale di Imperia, si vedano le già citate (sub nota 5) ordinanze del Tribunale di Milano 20 ottobre 2025, 4 luglio 2025 e 7 luglio 2024; ma alla luce dei riferimenti volta a volta o congiuntamente compiuti al carattere selettivo o non generalizzato proprio delle misure cautelari e all’esigenza di una previa valutazione della proporzionalità del sacrificio che verrebbe addossato ai creditori, si può dire che in tutta la giurisprudenza (fatta forse eccezione per Trib. Padova 12 settembre 2025) successivamente orientatasi a favore dell’ammissibilità di una consecutio tra misure protettive e cautelari nei termini di cui è discorso (giurisprudenza per la quale veggasi nuovamente alla nota 5), sia sostanzialmente rinvenibile lo stesso apparato argomentativo sviluppato del giudice ligure. Per spunti in qualche misura consonanti, si veda anche, peraltro, la precedente Trib. Trento 18 ottobre 2023, cit.
[24] Citata, al pari della poc’anzi richiamata pronuncia del 14 ottobre 2024, alla prec. nota 6.
[25] Un ragionamento non dissimile è svolto, nella prospettiva unionale, da Panzani, Alcune riflessioni, cit., p. 27, ad avviso del quale, nel fissare il termine massimo di durata delle misure protettive, il citato art. 6, par. 8, della Direttiva Insolvency avrebbe tenuto conto anche della possibilità di una loro applicazione selettiva, quale esplicitamente ammessa a livello dello stesso art. 6, sub par. 3.
[26] Come affermato, in motiv., da Trib. Trento 18 ottobre 2023, cit., con riguardo alla misura protettiva, specifica al concordato in continuità, di cui all’art. 94-bis c.c.i.i., questa non può rappresentare “l’unica e ultima occasione di tutela di cui il debitore disponga nei confronti delle controparti di contratti essenziali per la prosecuzione della gestione corrente dell’impresa”.
[27] Panzani, op. ult. cit., p. 26.
[28] Bozza, op. ult. cit., p. 913.
[29] Ma v. pure la parimenti richiamata Trib. Milano 4 luglio 2025, che si aggiunge ai numerosi precedenti elencati nella nutrita rassegna svolta al riguardo da Senni, Misure protettive, cit., p. 6 ss.
[30] Mancuso, Le misure cautelari e protettive, cit., p. 955. L’ipotesi è comunque scartata a priori da Trib. Vicenza 25 marzo 2025, cit., in motiv.
[31] Senza contare che spazi per queste cautele extraconcorsuali non dovrebbero esservi, siccome destinate a rimanere integralmente assorbite in quelle contemplate dalla disciplina concorsuale: cfr., con riguardo alla composizione negoziata della crisi, Tedoldi, Composizione negoziata della crisi. Le misure protettive (e cautelari), in Irrera – Cerrato (diretto da), Crisi e insolvenza, I, cit., p. 407.
[32] Mancuso, op. cit., p. 954 s.
[33] Secondo quanto auspicato – a dimostrazione di come quella volontà di legge di cui si paventa l’elusione per il tramite dell’interpretazione qui accolta sarebbe comunque inappagante e non del tutto rispondente ai bisogni di tutela interinale del debitore – da P. Farina, op. cit., p. 295 s.; e v. già Bozza, Protezione del patrimonio, cit., p. 14.