Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
Mediazione e opposizione alla convalida di sfratto: la sorte dell’ordinanza provvisoria di rilascio in caso di dichiarazione di improcedibilità
Di Niccolò Merlo -
Tribunale di Rimini, sezione unica civile, sent. 27 febbraio 2025, n. 207.
Nel contesto della fase a cognizione piena del procedimento per convalida di sfratto, la dichiarazione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta la conferma degli effetti dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., che sia stata eventualmente pronunciata al termine della relativa fase sommaria.
1.La pronuncia del Tribunale di Rimini: la fattispecie
La recente sentenza Trib. di Rimini, 27/02/2025, n. 207 ha ad oggetto il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, preliminare rispetto alla fase a cognizione piena di un procedimento di convalida di sfratto, al termine della cui fase sommaria è stata concessa ordinanza provvisoria di rilascio. Nel caso di specie, il locatore intimava lo sfratto per morosità al conduttore, che si costituiva nel relativo giudizio sommario, di cui all’art. 658 c.p.c., opponendosi ma presentando eccezioni non fondate su prova scritta. Il Tribunale, pertanto, si pronunciava mutando il rito ai sensi dell’art. 667 c.p.c. ed emettendo ordinanza di rilascio provvisoria ex art. 665 c.p.c. Con lo stesso provvedimento di mutamento del rito, il Tribunale assegnava alle parti i termini per l’inizio della procedura di mediazione obbligatoria, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 5, comma 1°, d. lgs. 28 del 2010[1] e dell’art. 5, comma 6°, lettera b, d. lgs. n. 28 del 2010, che esclude l’obbligatorietà del tentativo di mediazione “nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile”.
Alla prima udienza successiva al mutamento del rito, il conduttore opponente sollevava eccezione di improcedibilità per mancata proposizione della domanda di mediazione e chiedeva la revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio concessa all’esito della prima fase sommaria. Il Tribunale, riconoscendo che il tentativo di mediazione non era stato esperito[2], pronunciava sentenza di rito dichiarando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art 5, comma 2° d. lgs. 28 del 2010 e, allo stesso tempo, rigettava l’istanza di revoca dell’ordinanza di rilascio, la cui efficacia risultava così confermata. La presente analisi si concentrerà su quest’ultima parte del dispositivo: infatti, nel decidere le sorti dell’ordinanza di rilascio, il giudice prende posizione in un dibattito giurisprudenziale più che decennale, alimentato dall’assenza di una precisa disposizione legislativa e di giurisprudenza di legittimità sul punto.
Un simile contrasto giurisprudenziale era sorto nel determinare come operasse l’improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ugualmente a quanto stabilito per la convalida di sfratto, la legge prevedeva, nella formulazione originaria dell’art. 5, comma 6°, lettera a, d. lgs. n. 28 del 2010, che la disciplina della mediazione obbligatoria non si applicasse “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, ma nulla stabiliva sulla sorte del decreto ingiuntivo emesso all’esito della prima fase della procedura. La questione fu oggetto di pronunce contrastanti, tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite nel 2020[3]. Il principio di diritto espresso in questa sede fu poi recepito dal d. lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) con l’introduzione del nuovo art. 5-bis d. lgs. n. 28 del 2010, che recita: “Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”. Tale disposizione, tuttavia, non prende in esame il caso analogo in cui la mediazione non sia esperita nel procedimento per convalida di sfratto; caso che, a quanto consta, per il momento non è stato affrontato neppure dalla giurisprudenza di legittimità.
La pronuncia della sentenza in commento sembra, dunque, costituire l’occasione opportuna per ripercorrere l’evoluzione dell’applicazione del d. lgs. n. 28 del 2010 al procedimento per convalida di sfratto e per fare il punto sull’attuale stato della questione.
2.La posizione della dottrina: l’analogia con il procedimento monitorio
L’atteggiamento costante della dottrina, in riferimento alla disciplina della mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto, è stato quello di sottolinearne l’identità di ratio con il procedimento monitorio: come si è già ricordato, fino alla riforma del 2022, le due fattispecie erano disciplinate sostanzialmente allo stesso modo. Diversi autori[4] hanno ritenuto che la scelta del legislatore di escludere la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità per la prima fase sommaria, che accomuna le due procedure, dipendesse dalla necessità di conservare il principio basilare che informa entrambi gli istituti, in quanto procedimenti bifasici eventuali: fornire una tutela rafforzata e celere al creditore, tramite la divisione del procedimento in una prima fase sommaria, all’esito della quale sia possibile ottenere un titolo esecutivo, e in una successiva fase eventuale a cognizione piena. Inoltre, entrambe le procedure sono caratterizzate dal fatto che, fra prima e seconda fase, l’attore sostanziale, sulla cui domanda il giudice è chiamato a pronunciarsi, non muta[5]. Sembrano, pertanto, risultare chiare le ragioni che hanno portato il legislatore a posticipare la mediazione obbligatoria all’eventuale fase a cognizione piena, posto che porla come condizione di procedibilità per la prima fase avrebbe, di fatto, fortemente limitato l’utilità di quest’ultima.
Tale identità di ratio ha, dunque, portato la dottrina a ritenere preferibile una soluzione uniforme per entrambi i procedimenti[6]. Per quanto attiene, in concreto, all’individuazione di questa soluzione comune, fin dall’introduzione della disciplina della mediazione obbligatoria si erano fronteggiati in dottrina due orientamenti opposti, entrambi accomunati dal fatto che la sorte del provvedimento provvisorio veniva legata all’individuazione della parte ritenuta onerata della presentazione della domanda di mediazione, vale a dire quella parte che avesse avuto interesse alla prosecuzione del giudizio[7]. In base al primo orientamento, l’onere di presentare la domanda sarebbe dovuto ricadere, nel procedimento monitorio, sul debitore opponente, sia in quanto attore formale della fase a cognizione piena del procedimento, sia perché si riteneva che onerare il creditore di un adempimento successivo alla pronuncia del decreto ingiuntivo, al fine di permetterne la conservazione degli effetti, fosse contrario allo scopo deflattivo e al favor creditoris che ispira il procedimento monitorio stesso[8]. Il secondo orientamento, oltre a fondarsi sull’interpretazione, ampiamente condivisa, per cui il creditore resta attore sostanziale anche nella fase a cognizione piena del procedimento monitorio, si basa principalmente su di una considerazione pratica riguardo agli effetti della conferma o revoca del decreto ingiuntivo in caso di improcedibilità dell’opposizione. Nelle parole della successiva sentenza delle Sezioni Unite che adottò questo orientamento: “Se, infatti, si pone l’onere in questione a carico dell’opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l’onere, invece, è a carico dell’opposto, la sua inerzia comporterà l’improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell’effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto. Nella prima ipotesi, quindi, definitività del risultato; nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla”[9].
Le argomentazioni utilizzate da entrambi gli orientamenti citati possono essere applicate, senza modifiche sostanziali, anche al procedimento per convalida di sfratto. Anche nei casi in cui l’ordinanza provvisoria di rilascio non dovesse venire concessa[10], l’individuazione della parte onerata della domanda di mediazione è comunque rilevante, poiché necessaria in ordine alla decisione sulle spese processuali: sarà considerata soccombente la parte che, pur onerata, non abbia presentato la domanda.
A seguito della già citata Cass. civ., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19596, che decideva per l’assegnazione dell’onere al creditore opposto e all’introduzione del nuovo art. 5-bis d. lgs. n. 28 del 2010 che elevava tale regola al rango di legge, la dottrina ritiene confermata la tesi secondo cui, anche nel procedimento per convalida di sfratto, il locatore deve essere considerato parte onerata della presentazione della domanda di mediazione, in seguito al mutamento del rito per opposizione del conduttore[11]. Pertanto, in caso di mancata proposizione della detta domanda, l’improcedibilità dovrebbe avere come conseguenza la revoca dell’eventuale ordinanza provvisoria di rilascio e la condanna del locatore al pagamento delle spese processuali in base alla regola della soccombenza.
3.I contrastanti orientamenti giurisprudenziali
Volgendo l’attenzione alla giurisprudenza di merito, si rileva un peculiare contrasto tra due tesi contrapposte, una delle quali non trova alcun riscontro in dottrina.
Da una parte, vi sono giudici che condividono l’orientamento della dottrina e che, pertanto, giustificano le loro decisioni con riferimento alle teorie elaborate per il procedimento per decreto ingiuntivo, di cui si è già dato conto[12]. Un altro filone giurisprudenziale[13], invece, non ha mai fondato – e continua a non fondare – la decisione in merito alla sorte dell’ordinanza provvisoria sull’analogia con il procedimento monitorio, ma su di un argomento totalmente differente. I giudici che seguono tale filone svolgono la loro argomentazione a partire da un orientamento della Cassazione, condiviso dalla dottrina maggioritaria[14], secondo cui l’ordinanza di rilascio emessa al termine della prima fase del procedimento di convalida di sfratto dovrebbe essere ricondotta alla categoria delle condanne provvisorie con riserva delle eccezioni del convenuto. Una tale qualificazione avrebbe come conseguenza il fatto che l’efficacia dell’ordinanza potrebbe essere intaccata unicamente da un altro provvedimento di merito: essa, dunque, conserverebbe i suoi effetti con l’estinzione del giudizio. Nel quale caso, il convenuto potrà far comunque valere le sue ragioni in un nuovo e autonomo procedimento, la cui sentenza sarà suscettibile di sostituire l’ordinanza, che resta pur sempre un provvedimento provvisorio e non idoneo ad assumere valore di giudicato, pur avendo la capacità di estendere i suoi effetti al di fuori del procedimento in cui è stato concesso.
Ebbene, l’orientamento di cui si sta dando conto estende la portata pratica di questa teoria anche al caso dell’improcedibilità dichiarata per mancato esperimento della mediazione, con il risultato di ritenere l’ordinanza di rilascio già concessa sempre confermata nei suoi effetti, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla parte onerata alla presentazione della domanda di mediazione[15].
La divergenza incide anche sul riparto delle spese processuali: se infatti, utilizzando tale argomento, la questione della parte onerata alla domanda di mediazione perde di rilevanza al fine di determinare la sorte dell’ordinanza di rilascio eventualmente concessa, rimane invece fondamentale per determinare la parte su cui far gravare i costi del processo. La maggior parte delle sentenze appartenenti a quest’ultimo orientamento traggono dalla conferma dell’ordinanza di rilascio, effetto favorevole al locatore, la conseguenza della soccombenza del conduttore e addossano così a quest’ultimo il pagamento delle spese processuali. Altre pronunce sostengono, invece, che l’onere gravi su entrambe le parti e decidono, di conseguenza, per la compensazione delle spese[16]. Fino ad arrivare al caso – piuttosto paradossale – della sentenza in commento che conferma l’efficacia dell’ordinanza di rilascio ma, ciononostante, condanna il locatore, ritenuto onerato alla presentazione della domanda di mediazione, a rimborsare le spese processuali sostenute dal conduttore.
In definitiva, l’attuale situazione di contrasto giurisprudenziale vede coinvolti due orientamenti opposti: l’uno fondato sull’analogia con la disciplina della mediazione nel procedimento di opposizione per decreto ingiuntivo, a sua volta frutto di un ampio dibattito giurisprudenziale in merito alle conseguenze per le parti del mancato avvio del procedimento. L’altro basato sull’applicazione di un principio elaborato dalla giurisprudenza per il generico caso dell’estinzione della fase a cognizione piena del procedimento per convalida di sfratto, senza tenere conto delle concrete implicazioni di tale applicazione per il caso specifico dell’improcedibilità per mancata mediazione.
Sembra quindi opportuno un intervento chiarificatore della Suprema Corte, auspicabilmente volto ad adottare la medesima soluzione già consolidatasi per il procedimento di ingiunzione: non è da escludersi la possibilità che la questione possa essere sottoposta alla Cassazione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
[1] Il comma citato prevede che: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di […] locazione […] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”.
[2] Si tenga presente che, in merito all’adempimento della condizione di procedibilità, l’art. 5, comma 4° del d. lgs. 28 del 2010 stabilisce che: “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.”.
[3] Tale dibattito giurisprudenziale, culminato con Cass. civ., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19596, è stato ripercorso, ex aliis, da DALFINO, Mediazione civile e commerciale, Zanichelli, 2022, pp. 271-276 e da SANDULLI, Procedura monitoria e mediazione, in www.judicium.it.
[4] DALFINO, op. cit., pp. 277-278, TISCINI, la mediazione civile e commerciale, Giappichelli, 2011, p. 171; MINELLI, Condizione di procedibilità e rapporto con il processo, in La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, a cura di BOVE, CEDAM, 2011, p. 191.
[5] Mentre nel procedimento per ingiunzione vi è una seconda fase in cui l’iniziativa processuale è presa dal convenuto sostanziale, nel procedimento per convalida di sfratto non si verifica neppure una tale inversione formale.
[6] DALFINO, op. loc. ultt. citt. Nonostante la scarsità di dottrina esplicita sul punto, si ritiene che questa possa essere considerata la posizione prevalente: essa costituisce, infatti, la naturale conseguenza dell’applicazione dell’analogia tra i due istituti; analogia che, come riportato alla nota precedente, sembra essere rilevata dalla virtuale integralità della letteratura che tratta approfonditamente l’istituto.
[10] Chiaramente la stessa situazione non può verificarsi nel procedimento monitorio: il mutamento del rito con onere di avviare la mediazione obbligatoria non può che conseguire alla concessione del decreto ingiuntivo.
[12] Sono riconducibili a questo filone giurisprudenziale: Trib. di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, 15/06/2012; Trib. Roma, sezione distaccata di Ostia, 26/03/2012, Trib. Mantova, 15/01/2015; Trib. Napoli, 03/06/2015; Trib. di Massa. 29/11/2017, n. 998; Trib. di Alessandria, 29/01/2018, n. 64; Trib. Busto Arsizio, 20/03/2018, n. 546; Trib. di Roma, 29/05/2019, n. 11506; Trib. di Roma, 07/05/2020, n. 7008; Trib. di Roma, 19/01/2022, n. 822; Trib. di Arezzo, 14/04/2024, n. 397; Trib. di Benevento, 25/11/2024, n. 1970; Trib. di Patti, 19/03/2025, n. 309. Si noti che l’orientamento in analogia con Cass. civ., 3/12/2015, n. 24629 sembra essere minoritario. Delle sentenze citate alla nota precedente, sono ad esso riconducibili: Trib. di Massa 29/11/2017, n. 998; Trib. di Alessandria, 29/01/2018, n. 64.
[13] Ad esso sono riconducibili: Trib. di Bologna 17/11/2015, n. 21324; Trib. di Napoli Nord, 14/03/2016, n. 325; Trib. di Rimini, 24/05/2016, n. 758; Trib. di Monza, 01/12/2017, n. 3142; Trib di Milano, 16/09/2020, 5466; Trib. di Treviso, 16/03/2021, n. 472; Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto, 21/04/2023, n. 383; Trib. di Rimini, 27/02/2025, n. 207.
[14] Cfr., ex aliis, Cass. civ., 22/05/1991, n. 4319; Cass. civ., 29/03/1995, n. 3730; LUISO, Diritto processuale civile, Volume IV: i processi speciali, Giuffrè, 2024, pp. 187-188; MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume III: processi speciali e procedure alternative, Giappichelli, 2025, p. 328.
[15] Un argomento simile era stato sollevato nel contesto dell’originario dibattito sugli effetti dell’improcedibilità della fase a cognizione piena del procedimento per decreto ingiuntivo (cfr. DALFINO, op. cit., p. 271). L’art. 653, comma 1° c.p.c., prevede infatti che: “Se […] è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”.
[16] Peculiare la posizione di Trib. di Pozzo di Gotto, 21/04/2023, n. 383, che compensa le spese di lite, ritenendo che “risulta imputabile ad entrambe le parti la condotta omissiva cagionevole dell’estinzione”. Questo nonostante la stessa sentenza affermi, poco prima, che “Non avendo parte attrice, (sic) chiesto nemmeno la rimessione in termini in occasione della prima udienza […] la domanda è dichiarata improcedibile per una colpevole inerzia iniziale della parte”.