IL “LUOGO” DELLA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: LA CASSAZIONE PRECISA I RAPPORTI TRA L’ART. 15, COMMA 3, L. FALL. E L’ART. 145 C.P.C.

La notifica del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento deve essere effettuata secondo le sole modalità indicate dall’art. 15, comma 3, l. fall. non potendosi ammettere una interpretazione estensiva dell’art. 145 c.p.c

Di Alessio Bonafine -
Cass., 21 aprile 2017, n. 10132 La pronuncia origina da un ricorso per la cassazione della sentenza d’appello che aveva respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento dichiarativo del fallimento della ricorrente, in particolare in ragione della pretesa invalidità della notifica del decreto di convocazione per l’udienza pre-fallimentare eseguita ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall. Si censura, in effetti, la mancata apertura ad una interpretazione estensiva dell’art. 145 c.p.c. al fine di integrare la disposizione fallimentare citata nell’individuazione delle persone fisiche cui notificare l’atto presso la sede della società. L’art. 15, comma 3, l. fall., infatti, p. . .