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Limiti alla responsabilità risarcitoria dei sindaci: questioni sostanziali e processuali
Di Francesco Berardi -
Sommario: 1. Il caso deciso dalla Corte d’Appello. Delimitazione del campo di indagine – 2. L’efficacia “retroattiva” del nuovo regime di responsabilità “limitata” – 3. La rilevanza del compenso “percepito” ai fini della determinazione del limite risarcitorio – 4. L’onere di allegazione e prova. Un (utile) raffronto con i massimali assicurativi
Corte d’Appello di Roma, Sezione II – Sentenza 16 gennaio 2026 n. 511 – Pres. Thellung de Courtelary – Est. Montanaro
“Si deve ritenere che la struttura della fattispecie della responsabilità dei sindaci di società di capitali sia rimasta immutata rispetto a quanto sancito prima dell’entrata in vigore della legge n. 35/2025 e che, semplicemente, sia mutato il criterio di quantificazione del danno risarcibile dal sindaco, il quale viene determinato dal legislatore mediante individuazione di una soglia massima rapportata al suo compenso, ferme restando le componenti del risarcimento (e, quindi, la rilevanza qualitativa dell’effetto della condotta). E che, pertanto, il nuovo criterio di liquidazione trovi applicazione anche ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore di tale nuova disposizione, trattandosi di rapporti non esauriti”.
“Assume rilevanza, ai fini della liquidazione del danno ai sensi del nuovo art. 2407, co. 2, c.c., il compenso percepito dai sindaci, e non quello stabilito con delibera dell’assemblea dei soci qualora – come nel caso in esame – lo stesso non sia stato corrisposto o sia stato corrisposto soltanto in parte”.
“E’ onere del Fallimento originario attore, e non dei componenti del Collegio sindacale, provvedere alla produzione della deliberazione assembleare che ha determinato il compenso dei sindaci, nonché a provare quale sia stato il compenso in concreto corrisposto agli stessi”.
Il caso deciso dalla Corte d’Appello. Delimitazione del campo di indagine.
Il curatore di una s.r.l. fallita conveniva in giudizio l’amministratore unico, i sindaci e i soci della controllante della stessa fallita, per far accertare una loro responsabilità solidale ex art. 2497, comma 2, c.c. discendente da alcune operazioni pregiudizievoli deliberate e compiute dalla fallita nell’ambito di un piano di ristrutturazione di gruppo (accollo dei debiti di consorelle e cessione dell’unico immobile), senza che alla fallita fossero riconosciuti vantaggi compensativi adeguati.
Il Tribunale accoglieva in parte le domande attoree, riconoscendo la responsabilità solidale di amministratore e sindaci che venivano quindi condannati a risarcire il danno in favore della fallita, con riconoscimento della manleva delle compagnie assicurative terze chiamate in favore di due dei tre sindaci convenuti.
La sentenza veniva impugnata avanti alla Corte d’Appello che, trattenuta la causa in decisione, con l’ordinanza del 9 giugno 2025 la rimetteva in istruttoria al fine di consentire alle parti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., di dedurre sulla “questione assai dibattuta in dottrina e oggetto di divergenti orientamenti nella giurisprudenza di merito” della applicazione ai giudizi in corso del nuovo testo dell’art. 2407 c.c., come novellato dalla Legge n. 35/2025. La Corte fissava quindi l’udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a trenta giorni prima per il deposito di memoria su tale questione.
All’esito della discussione orale veniva emessa la sentenza con la quale la Corte, con specifico riferimento alla posizione dei sindaci convenuti, ne limitava la responsabilità al multiplo del compenso annuo dagli stessi percepito, ritenendo il nuovo testo dell’art. 2407, comma 2, c.c. applicabile anche ai giudizi in corso. Di tal ché uno dei sindaci convenuto andava completamente esente da responsabilità, non avendo percepito alcun compenso, mentre le condanne degli altri due sindaci venivano ridotte entro i limiti normativamente previsti.
La sentenza della Corte d’Appello di Roma offre l’occasione di per analizzare, senza pretesa di completezza, alcune delle questioni interpretative che il nuovo testo dell’art. 2407 c.c. pone a operatori e interpreti.
La prima è quella, ampiamente dibattuta, relativa alla efficacia “retroattiva” della limitazione di responsabilità introdotta dalla riforma per le condotte colpose dei sindaci che, secondo l’orientamento giurisprudenziale a cui aderisce la pronuncia in commento, dovrebbe trovare applicazione anche ai fatti costituitivi di responsabilità risarcitorie verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore della norma riformata.
La seconda riguarda la individuazione della “base di calcolo” per la determinazione dei limiti risarcitori, non essendo chiaro se con la locuzione “multiplo delcompenso annuo percepito” contenuta nel testo riformato, il legislatore abbia inteso riferirsi all’ammontare della retribuzione concretamente corrisposta al sindaco – soluzione questa fatta propria dalla pronuncia in commento – o al compenso stabilito per il sindaco, prescindendo dalla sua effettiva corresponsione.
Il terzo tema attiene alla “collocazione”, sul piano processuale, dei limiti risarcitori e, in particolare, se essi rappresentino fatti costitutivi della pretesa – con conseguente onere di allegazione e prova in capo all’attore, come adombrato nella sentenza in commento – o se essi siano da inquadrare tra le eccezioni di parte.
2. L’efficacia “retroattiva” del nuovo regime di responsabilità “limitata”.
La modifica dell’art. 2407 c.c. ad opera della Legge n. 25/2025 non è stata accompagnata da norme di diritto transitorio, cioè di norme volte a regolare il passaggio da una legislazione all’altra[1].
Ci si è dunque chiesti se le nuove disposizioni debbano trovare applicazione anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della novella.
Rispetto al regime di prescrizione introdotto dalla riforma[2], si è concordi nell’escludere che il criterio per l’individuazione del dies a quo per il computo della prescrizione, possa trovare applicazione alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della modifica normativa, stante la natura sostanziale e non processuale dell’istituto[3].
Per quanto concerne invece i limiti alla responsabilità risarcitoria dei sindaci, si registrano notevoli divergenze interpretative, soprattutto nella giurisprudenza di merito[4].
Una parte della giurisprudenza, obliterata da due recenti pronunce “gemelle” della Cassazione (n. 1390 e n. 1392 del 23 gennaio 2026)[5], ha escluso che il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., possa trovare applicazione ai fatti antecedenti, non potendo la disposizione sopravvenuta “… incidere sulla quantificazione del danno, come disciplinata dalla legge al momento della verificazione dell’evento lesivo, attenendo alla consistenza del diritto al risarcimento già maturato e non a mere modalità di accertamento dello stesso”[6].
Secondo un diverso (minoritario) orientamento – inaugurato dall’ordinanza del Tribunale di Bari del 24 aprile 2025[7] e nel cui solco va a inserirsi la sentenza della Corte d’Appello in commento -, la limitazione di responsabilità di nuovo conio sarebbe destinata a trovare applicazione anche ai fatti pregressi alla sua entrata in vigore, costituendo questa una previsione latu sensu procedimentale.
Il percorso argomentativo fatto proprio dalla Corte d’Appello di Roma prende le mosse dal rilievo per cui le norme sopravvenute, introdotte dalla Legge n. 35/2025, “… non sono dirette a regolare il fatto o l’atto generatore del rapporto, ma solo gli effetti di esso”.
La nuova disposizione avrebbe in particolare “introdotto soltanto un criterio di determinazione della misura (massima) del risarcimento alla quale il giudice è tenuto a uniformarsi nel condannare il sindaco di società di capitali ritenuto responsabile”, a patto che non abbia agito con dolo. Rispetto alla previgente normativa, sarebbe quindi solo “mutato il criterio di quantificazione del danno risarcibile”. Criterio che deve, secondo la Corte, trovare applicazione anche ai giudizi in corso, come ritenuto dalla Cassazione in fattispecie analoghe, ovvero:
-con riguardo alla responsabilità dell’albergatore per le cose depositate in albergo ex art. 1783 c.c., in relazione alle quali la Cassazione ha ritenuto applicabile il limite introdotto dall’art. 3 della Legge n. 316/1978 anche ai giudizi in corso;
-in tema di danni alla persona, per i quali la Cassazione ha parimenti ritenuto applicabile il criterio di liquidazione del danno biologico da lesioni “micropermanenti” derivanti da un sinistro stradale introdotto dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, anche laddove il sinistro si sia verificato prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione e
-con riferimento al meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali” di cui all’art. 2486, co. 3, c.c., introdotto dall’art. 378, comma 2, del Codice della Cristi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), ritenuto anch’esso estendibile ai giudizi in corso.
Le argomentazioni sviluppate nella sentenza appaiono tuttavia inficiate da un inquadramento della modifica normativa non pienamente convincente.
A ben vedere, infatti, il nuovo testo dell’art. 2407 c.c., come novellato dalla Legge n. 35/2025, non ha mutato i criteri per addivenire alla quantificazione del danno conseguente all’illecito dei sindaci, avendo invece introdotto limiti quantificativi al danno risarcibile, variabili in funzione del compenso “percepito”.
Come già correttamente rilevato[8], non è stato dettato alcun criterio (anche solo presuntivo) vincolante per il giudice nella liquidazione del danno cagionato, che dovrà continuare a essere accertato facendo applicazione degli ordinari criteri di legge. È stata invece introdotta una modifica strutturale della fattispecie risarcitoria che da “illimitata” è divenuta “limitata”. Tale cambiamento ha indubbia rilevanza sostanziale perché incide sul diritto dei danneggiati a essere risarciti del danno patito in conseguenza della condotta illecita e/o inadempiente del sindaco, limitandolo nel quantum[9].
Nei casi citati dalla Corte d’appello relativi alla liquidazione del danno biologico da lesioni “micropermanenti” di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni e del “differenziale dei netti patrimoniali” di cui all’art. 2486, co. 3, c.c.[10], vengono invece introdotti ex novo (o modificati) criteri che, quanto meno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero consentire di pervenire alla determinazione di un risarcimento “pieno” per il danneggiato, in aderenza alla funzione “compensativa” dell’istituto di diritto sostanziale[11]. Appare dunque condivisibile la posizione della giurisprudenza che attribuisce natura latamente “processuale” a tali criteri[12], perché essi contribuiscono in definitiva ad attuare il principio di effettività della tutela giurisdizionale[13], dando al titolare di una situazione soggettiva «tutto quello e proprio quello» che il diritto sostanziale gli riconosce[14].
Più pertinente appare l’analogia con la responsabilità (limitata) dell’albergatore per le cose depositate in albergo ex art. 1783 c.c., fattispecie in relazione alla quale Cass. 3 aprile 1987 n. 3231 aveva ritenuto applicabile il limite massimo di risarcimento introdotto dall’art. 3 della Legge n. 316/1978[15] (e pari a cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per la giornata) anche ai giudizi in corso. Anche se qui è stato forse trascurato un elemento di differenza rispetto alla modifica normativa di cui si discute: ai sensi del previgente art. 1784 c.c., la responsabilità dell’albergatore per sottrazione, perdita o deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo, era già limitata, perché l’albergatore rispondeva di regola e salvo colpa grave, fino al limite massimo di lire cinquantamila. L’art. 3 della Legge n. 316/1978 non ha quindi introdotto ex novo un limite alla responsabilità dell’albergatore (come ha fatto la legge n. 35/2025 per la responsabilità dei sindaci), ma ha semplicemente modificato il criterio di determinazione del limite stesso. Si tratta, nella prospettiva del danneggiato e, quindi, del titolare del diritto al risarcimento del danno, di una differenza di non poco conto.
Del resto, è proprio dalla prospettiva del danneggiato che si pone una più recente pronuncia della stessa Corte di Cassazione[16] in tema di limiti al risarcimento del danno del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate di cui all’art. 1696 c.c. Analogamente a quanto accade oggi con riferimento alla responsabilità dei sindaci, con l’art. 10 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, entrato in vigore in data 24 gennaio 2006, erano stati introdotti limiti normativi, prima inesistenti, al risarcimento dovuto dal vettore in caso di perdita o avaria della merce trasportata. Anche in quel caso il legislatore non si era peritato di dettare una disciplina di diritto transitorio, con conseguente dubbio in merito possibilità di applicare i limiti di nuova introduzione anche ai giudizi in corso.
La Cassazione in quell’occasione negò questa possibilità, ricordando che in base ai principi generali del nostro ordinamento, il risarcimento deve essere attribuito in forma integrale (in base agli artt. 1223 e ss. c.c.) e che, pertanto, le norme in questione sono “norme limitative del diritto al risarcimento dei danni”, con la conseguenza che “non puòritenersi applicabile retroattivamente una disciplina restrittiva dei diritti spettanti ai cittadini, in mancanza di espressa previsione”.
L’incidenza del limite risarcitorio sul diritto sostanziale del danneggiato, è stato quindi in quella occasione ritenuto dirimente dalla Cassazione per qualificare le disposizioni sopravvenute quali norme di diritto sostanziale e per escludere la loro applicazione a fattispecie verificatesi antecedentemente all’entrata in vigore, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 11 delle Preleggi. Non si vede perché tale stessa impostazione non possa trovare applicazione anche con riferimento alla limitazione della responsabilità dei sindaci.
La questione è comunque destinata a essere risolta dall’intervento del legislatore che con l’art. 2 del DDL n. 1426/2025 in esame al Senato si appresta ad estendere l’applicazione del nuovo regime di responsabilità di cui all’art. 2407 c.c. come riformato dalla L. 35/2025, anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Sempre che tale intervento normativo non sia giudicato costituzionalmente illegittimo, perché privo di una “adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza“, come lascia chiaramente intendere la Cassazione[17].
3.La rilevanza del compenso “percepito” ai fini della determinazione del limite risarcitorio.
Una delle questioni più delicate e controverse della riforma dell’art. 2407 c.c. riguarda la scelta del legislatore di ancorare la determinazione del limite entro cui il sindaco può essere chiamato a rispondere in responsabilità (nei casi di colpa, ma non di dolo), a un multiplo del “compenso annuo percepito”.
Questa formulazione ha suscitato da subito forti perplessità nei commentatori che hanno posto in evidenza le conseguenze inique e paradossali che comporta la scelta di ancorare la determinazione dei limiti risarcitori al compenso “percepito”, anziché a quello “deliberato”. Nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui i sindaci non abbiano percepito il compenso, non sarebbe, infatti, possibile stabilire la misura massima del risarcimento dovuto, con la conseguenza “paradossale e giuridicamente irragionevole” che i sindaci sarebbero del tutto esonerati da qualsiasi obbligo risarcitorio[18].
L’impossibilità di determinare il tetto del risarcimento dovuto ha indotto autorevole dottrina a ritenere che la responsabilità dei sindaci debba allora tornare ad essere del tutto piena e senza alcun limite[19]. Si tratta di una tesi che ha il pregio di salvare la coerenza del sistema ma che conduce al risultato, altrettanto paradossale e irragionevole, di lasciare più esposti i sindaci che incolpevolmente non siano stati retribuiti dalla società.
La maggior parte della dottrina ha quindi privilegiato una lettura del vocabolo “percepito” nel senso di “deliberato dall’assemblea” (o, a seconda dei casi, “stabilito nello statuto”), come del resto indicato nella relazione alla proposta di legge presentata alla Camera, dove si faceva espresso riferimento all’“emolumento annuo deliberato”[20]: una evidente ma “necessariaforzatura della lettera della norma”[21], dettata dall’esigenza di evitare i risultati paradossali di cui si è fatto cenno.
Vi è infine chi, pur riconoscendo le “gravi implicazioni pratiche” che l’assunzione del parametro del “compenso percepito” comporta, insiste sul fatto che l’interprete non può riscrivere la norma: “percepito” significa ciò che dice, ovvero compenso effettivamente incassato. Una interpretazione correttiva, finalizzata ad attribuire al termine “percepito” il significato di “deliberato”, “spettante”, “dovuto”, travalicherebbe i limiti dell’interpretazione, sconfinando in una manipolazione del dato normativo[22].
A tale ultimo orientamento aderisce apertamente la sentenza in commento che, pur riconoscendo “inappagante” la previsione normativa, non la ritiene però “irragionevole” ai fini del vaglio di Costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3, co. 2, Cost. Secondo la Corte sarebbe invero possibile ritenere che “… il legislatore abbia in tale modo – condivisibilmente o meno che lo si ritenga – inteso risolvere il problema al quale si intendeva dare una risposta con la riforma del 2025, vale a dire quello dello squilibrio tra (entità della complessiva esposizione al) rischio e beneficio (importo della remunerazione percepita), che induceva i soggetti maggiormente capaci a declinare l’invito a ricoprire la carica sociale di sindaco e determinava, così, una race to the bottom per il c.d.“mercato dei sindaci””.
A parere di chi scrive, l’intento perseguito dal legislatore con la riforma non basta a giustificare (e a rendere di conseguenza “ragionevole”) una evidente disparità di trattamento tra il sindaco che ha percepito, in tutto o in parte, il compenso (che dovrebbe quindi rispondere della propria condotta inadempiente, seppur entro un determinato limite) e il sindaco che non lo ha (ancora) percepito (che andrebbe in tal modo esente da responsabilità[23]).
Tale “irragionevolezza” si coglie con maggiore evidenza se si considerano le difficoltà e le incertezze che ne conseguono in ordine alla individuazione del momento che dovrebbe assumere rilievo al fine di verificare se il sindaco abbia o meno percepito il compenso e in che misura: occorre a tal fine fare riferimento al compenso percepito alla data di proposizione della domanda o alla data di pronuncia della sentenza? Quid iuris se il sindaco percepisce il compenso in corso di causa? E se lo percepisce dopo la pronuncia della sentenza che aveva rigettato la domanda nei suoi confronti proprio perché non aveva (ancora) percepito il compenso?
In tali ipotesi sarebbe logico ritenere – ma non vi sono appigli normativi sicuri per giungere a tali conclusioni – che a rilevare debba essere il momento in cui viene pronunciata la sentenza e che i compensi successivamente incassati dovrebbero anch’essi rilevare ai fini della determinazione del limite massimo risarcibile, con il solo limite del giudicato.
Senonché nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui l’azione di responsabilità è esercitata dal liquidatore giudiziale, il sindaco potrà incassare anche solo parte del compenso allo stesso spettante – per il quale avrà chiesto e ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito assistito da privilegio[24] – sicuramente dopo il passaggio in giudicato della sentenza, quando, esaurita, la fase di liquidazione dell’attivo, verrà predisposto il riparto finale.
In tal caso, il sindaco colpevole delle condotte illecite ascrittegli che non abbia però (ancora) “percepito” il compenso, pur avendo goduto di una completa esenzione da responsabilità, potrà ciononostante incassare il compenso allo stesso spettante. Verrebbe in tal modo a realizzarsi una illogica e iniqua disparità di trattamento rispetto al sindaco che ha invece incassato il compenso prima dell’avvio del giudizio di responsabilità e che in ragione di ciò sarebbe chiamato a rispondere della propria condotta (ancorché entro il limite normativamente previsto). Si tratta di una diversità di trattamento che non pare poggiare su presupposti razionali, venendo lo stesso a dipendere esclusivamente dal momento in cui il compenso viene percepito dal sindaco.
Ciò senza considerare, in via generale, che dipendendo l’incasso del credito pecuniario dalla condotta collaborativa dello stesso creditore, il sindaco convenuto in responsabilità potrà facilmente sottrarsi alla percezione del compenso relativo all’annualità oggetto di contestazione, al solo fine di giovarsi di una indiscriminata esenzione da responsabilità.
Appare allora preferibile optare per una interpretazione correttiva del dato normativo, pena la sua incostituzionalità, come proposto dalla dottrina maggioritaria, a patto però che la locuzione “percepito” venga intesa nel senso di “spettante” o “dovuto”, e non solo di “deliberato” (termine quest’ultimo utilizzato che nella Relazione al disegno di legge).
Tali locuzioni consentono infatti di ricomprendere, oltre che le ipotesi canoniche di cui all’art. 2402 c.c. in cui la retribuzione è stabilita dallo statuto o dalla delibera di nomina, anche quella in cui questa non venga stabilita affatto, con conseguente necessità di determinazione del compenso da parte del Giudice ex art. 2233 c.c.[25] Va da sé che in quest’ultimo caso sarà il giudice della causa di responsabilità a determinare il compenso che spetterebbe al sindaco, in via incidentale e al solo fine di determinare il tetto massimo della responsabilità di cui dovrà eventualmente rispondere.
4. L’onere di allegazione e prova. Un (utile) raffronto con i massimali assicurativi
Vale infine la pena di soffermarsi su di un ulteriore aspetto affrontato dalla sentenza in commento: quello del riparto dell’onere della prova dei fatti che consentono la determinazione dei limiti di responsabilità normativamente previsti.
Dalla sentenza in commento si evince che la modifica normativa era entrata in vigore dopo il deposito degli scritti conclusivi. Per cui la Corte aveva rimesso la causa in istruttoria al fine di sottoporre alle parti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., la questione “mista di fatto e di diritto” rilevata d’ufficio relativa alla possibile applicazione ai giudizi in corso del nuovo testo dell’art. 2407 c.c., come novellato dalla Legge 14 marzo 2025, n. 35.
Nel reputare ammissibili le successive allegazioni e produzioni documentali effettuate dai sindaci appellanti relative alla misura dei compensi percepiti, in ragione della novità normativa sopravvenuta, la Corte osserva che sarebbe comunque onere del fallimento attore “… provvedere alla produzione della delibera assembleare che ha determinato il compenso dei sindaci, nonché – e soprattutto (come si dirà in seguito) – a provare quale sia stato il compenso in concreto corrisposto agli stessi”.
Per la Corte, dunque, i limiti risarcitori di nuova introduzione, attenendo alla qualificazione del danno, sarebbero da collocare nell’alveo dei fatti costituitivi della fattispecie risarcitoria, della cui dimostrazione è quindi onerato l’attore, in virtù della regola generale sancita all’art. 2697, comma 1, c.c.
Come si è visto sopra, però, il “compenso annuo percepito”, fungendo da criterio non per calcolare il danno conseguente all’inadempimento (o all’illecito) del sindaco[26], ma per determinare il limite massimo del danno liquidabile, sembrerebbe piuttosto operare, nell’ambito della fattispecie de quo, quale fatto impeditivo del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato. Se così fosse, l’onere di allegare e dimostrare l’entità del compenso annuo percepito spetterebbe al sindaco convenuto che, in mancanza, si ritroverebbe a rispondere del danno causato dalla sua condotta senza alcuna limitazione.
Il tema non è di facile soluzione. Tuttavia, qualche utile indicazione può trarsi dall’analogia, messa in luce da alcuni Autori, tra il meccanismo previsto dal legislatore e il massimale di un contratto di assicurazione contro i danni: così come la compagnia di assicurazione è obbligata a tenere indenne l’assicurato del danno effettivamente sofferto ma solo sino a concorrenza del massimale, allo stesso modo i sindaci saranno chiamati a risarcire il danno, e a farlo nella sua interezza, solo ove esso sia quantificabile in misura inferiore al tetto massimo, mentre ove sia di ammontare superiore a quest’ultimo si limiteranno a corrispondere il risarcimento arrestandosi al multiplo del compenso secondo lo scaglione di riferimento[27].
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sul piano processuale l’incapienza del massimale assicurativo non integrerebbe un’eccezione in senso lato, ma un’eccezione in senso stretto, con la conseguenza che essa deve essere dedotta dalla parte interessata a farla valere, ossia dall’assicuratore, su cui incombe quindi l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale[28]. Il massimale non costituisce infatti un elemento essenziale del contratto di assicurazione – potendo quest’ultimo essere validamente concluso anche in difetto di una specifica pattuizione sul punto – né rappresenta un fatto costitutivo del credito indennitario. Esso si configura piuttosto come un limite all’obbligazione gravante sull’assicuratore e, dunque, quale fatto impeditivo o modificativo della pretesa dell’assicurato[29].
Analogamente dovrebbe quindi ritenersi che il “massimale” della responsabilità risarcitoria dei sindaci dovrebbe essere oggetto di deduzione e prova da parte del sindaco convenuto in responsabilità e che, in mancanza, il risarcimento del danno non dovrebbe incontrare alcuna limitazione.
Senonché, a differenza del massimale assicurativo, che trova la sua fonte nel contratto, il tetto massimo del risarcimento dovuto dai sindaci ha fonte legale. Per cui pare più centrata l’analogia con i massimali previsti dalla legge in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante da circolazione dei veicoli a motore, nell’ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia delle vittime della strada (cfr. art. 283, comma 1°, lett. b), D. Lgs. 209/2005). In tali casi, infatti, analogamente a quanto avviene oggi per i sindaci, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuto il Fondo di Garanzia, non rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare e a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice[30].
Tali arresti paiono poter trovare applicazione anche ai “massimali legali”[31] previsti dal riformato art. 2407 c.c., con la conseguenza che essi potranno dunque essere accertati d’ufficio dal giudice e potranno essere fatti valere per la prima volta in appello.
[1] Cfr. Pier Giuseppe Monateri, voce Diritto transitorio, in Digesto, 1990, One Legale.
[2] La nuova norma fa decorrere la prescrizione dell’azione di responsabilità contro i sindaci dal deposito della relazione che il collegio sindacale deve redigere ai sensi dell’art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.
[3] cfr. R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in Le Società, n. 6, 2025, pag. 632.
[4] In giurisprudenza hanno ritenuto applicabile il limite risarcitorio alle condotte poste in essere anteriormente alla entrata in vigore del riformato secondo comma dell’art. 2407 c.c., oltre alla sentenza in commento, Trib. Bari, Sez. Impr., 24 aprile 2025, in LeSocietà, 6, 2025, pag. 665 e ss., Trib. Palermo, Sez. Impr., 4 luglio 2025 e, da ultimo, Trib. Bari, 23 gennaio 2026 in dirittobancario.it che si è pronunciata sulla responsabilità degli ex amministratori e sindaci di Banca Popolare di Bari nell’azione promossa da quest’ultima. In senso contrario si sono invece espresse Cass. 22 gennaio 2026, n. 1390; Cass. 22 gennaio 2026, n. 1392; Trib. Venezia, 4 luglio 2025 in ilcaso.it; Trib. Roma, 15 agosto 2025, in ilcaso.it; Trib. Brescia, 20 settembre 2025, in ilcaso.it; App. Venezia, 8 ottobre 2025, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.
[5] Per un commento delle due pronunce si rinvia a S. Ambrosini, La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel “parto gemellare” della Cassazione, 23 gennaio 2026, in https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.
[7] Cfr. Trib. Bari, Sez. Impr., 24 aprile 2025, cit.
[8] In tal senso cfr. R. Del Porto, Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, pag. 5. Nello stesso senso cfr. R. Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in Le Società, 6/2025, pag. 625 e ss., per il quale “…l’accertamento e la quantificazione del danno continuano a costituire oggetto dei giudizi di responsabilità, esattamente come prima, mentre è soltanto sopravvenuto un limite al diritto risarcitorio spettane al danneggiato”. L’Autore conclude poi il ragionamento, spiegando con una estrema lucidità e chiarezza che “… quel diritto [al risarcimento del danno, n.d.r.] sorge, in capo al danneggiato, nel momento in cui viene in essere il pregiudizio e, trattandosi di un diritto ormai acquisito nella sua pienezza, il sopravvenire di una norma che lo escluda o limiti non dovrebbe poterlo intaccare, perché, in difetto di una diversa disposizione, le leggi operano solo per l’avvenire” e A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, in Società, 2025, 654, la nuova norma “non può esser reputata di natura procedimentale, giacché incide sul diritto (sostanziale) di credito del soggetto danneggiato, proprio perché limita l’entità del risarcimento che può esser domandato nei confronti del sindaco responsabile”, sicché, “una volta che la fattispecie di responsabilità si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore della novella, non è giustificabile la compressione (e quindi la lesione) ex post del diritto di agire in giudizio a tutela di un diritto di credito (già esistente) al risarcimento dei danni”. Contra cfr. F. Terrusi, La limitazione di responsabilità dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c., in questa stessa Rivista, 5 novembre 2025, pag. 4, per il quale “[l]’eventualità di un limite all’entità riparatoria si risolve all’interno della tecnica di liquidazione, e il danno – si insegna comunemente – va liquidato sulla base delle regole vigenti al momento”, per cui “la norma a ciò dedicata opera pure nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge che la contiene, essendo il ius superveniens normalmente applicabile agli effetti ancora in corso di rapporti sorti anteriormente”.
[9] Pone l’accento sulla rilevanza “sostanziale” della modifica normativa anche G. Guizzi, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., in LeSocietà, 6, 2025, pag. 678, per il quale “il nuovo testo dell’art. 2407 c.c. non pone affatto un mero criterio rivolto al giudice, ed in base a quale egli può procedere ad una liquidazione, poi equitativa, del danno, ma dà ingresso, al contrario, ad una limitazione della pretesa risarcitoria per la società, i creditori e i soci, precludendo a costoro di ottenere dai sindaci, e in via definitiva, il risarcimento del per i danni eccedenti l’ammontare del cap calcolato secondo il meccanismo del multiplo del compenso percepito”.
[10] Si tratta dei medesimi precedenti citati da F. Terrusi, op. cit., pagg. 5 e 6.
[11] Funzione affermata da Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781, in Danno e resp., 2012, 609 e Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in Resp. civ. prev., 2007, 9, 1890.
[12] cfr. Cass. 28 febbraio 2024, n. 5252 che, con riferimento all’art. 2486, terzo comma, c.c. ha rilevato: “[q]uel che la norma ha specificato è semplicemente la metodica della valutazione giudiziale quanto all’apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta. In altre parole: destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l’art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non propriamente)”processuale”: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società”.
[13] Sul principio di effettività della giurisdizione cfr. I. Pagni, La giurisdizione tra effettività ed efficienza, in Diritto processuale amministrativo, 2, 2016, pagg. 401 e ss.
[14] Cfr. G. Chiovenda, Della azione nascente dal contratto preliminare, in Riv. dir. Comm., 1911, pp. 99 ss.
[15] Si tratta della legge di Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
[17] Secondo Cass. 22 gennaio 2026, n. 1390 l’applicazione retroattiva dell’art. 2407, comma 2, c.c. “… finirebbe per arrecare una irrimediabile lesione: – alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto con il principio generale previsto dall’art. 2055 c.c.; – alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, comunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dai sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; – alla prerogativa funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile”.
[18] Cfr. così si esprime B. Inzitari, Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi, in Contratto e impresa, 2, 2025, pag. 269, il quale evidenzia come tale risultato finirebbe per rendere “prive di qualsiasi significato ed efficacia tutte le previsioni di legge sulla funzione dell’organo di controllo, facendo venir meno l’intero tessuto del corretto affidamento sul funzionamento delle società, sul quale l’intera riforma del diritto concorsuale ha basato l’obiettivo della prevenzione della crisi e del ricorso agli strumenti e procedure che meglio possono assicurare gli interessi dei creditori e del mercato”. Più in generale è stata criticata la scelta legislativa di ancorare la responsabilità alla retribuzione (percepita o anche solo deliberata che sia), perché essa incentiva comportamenti potenzialmente elusivi, quali sindaci che negoziano compensi bassi per ridurre il proprio cap; società che offrono compensi minimi proprio perché il rischio residuo è basso; fenomeni più insidiosi, come la doppia retribuzione (una “visibile” bassa, una “occulta” più alta); compensi pagati solo da una società del gruppo, così da “concentrare” il cap. Per tali rilievi cfr. Brighenti, La responsabilità dei sindaci nel nuovo art. 2407 c.c., in Nuove Leggi Civili e Commerciali, 6, 2025, pag. 1270.
[20] Cfr. in questo senso S. Ambrosini, Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c., in Le Società, 6, 2025, pag. 659; N. Abriani, Sulla riforma dell’art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza del regime dei controlli societari, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 12, 2024, pag. 10, G. Romano, La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 3, 2025, pag. 6. In giurisprudenza cfr. Trib. Bari 24 aprile 2025, cit.
[21] Così si esprime R. Del Porto, Brevi note in tema di responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit., pag. 8.
[22] In questo senso cfr. G. Guizzi, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., cit., nota (14), pag. 678.
[23] In tal caso al sindaco convenuto basterebbe eccepire di non aver percepito alcun compenso per esentare il giudice, in virtù del principio della ragione più liquida, dall’entrare nel merito delle condotte censurate, ottenendo in tal modo il rigetto della domanda risarcitoria. Del resto, requisito indispensabile affinché un soggetto possa essere chiamato in un giudizio di responsabilità è che dal suo comportamento sia derivato un danno, giacché in difetto l’azione di responsabilità, attesa la finalità risarcitoria che la caratterizza, perde la propria ragione d’essere. Così si esprime, con riferimento alla responsabilità degli amministratori, S. Ambrosini, La responsabilità degli amministratori, in Donativi (diretto da), Trattato delle Società, II, pag. 2030.
[24] I membri del collegio sindacale, in quanto prestatori d’opera intellettuale (Cass. 11.4.83 n. 2542; Cass. 3.7.75 n. 1579), godono del privilegio previsto dall’art. 2751 bis, 2 comma, c.c.
[25] Cfr. I. Demuro, Collegio Sindacale, in Donativi (diretto da), Trattato delle Società, cit., pag. 2128, per cui “la mancata determinazione del compenso non determina né la gratuita della carica né l’invalidità della deliberazione di nomina ma solamente la possibilità per il sindaco di chiedere al tribunale la determinazione dello stesso ai sensi dell’art. 2233 c.c.”. In giurisprudenza cfr. Cass.10 aprile 2015, n. 7299.
[26] Se così fosse, sarebbe coerente ai principi che regolano il riparato degli allegatori e probatori, ritenere di addossare in capo all’attore l’onere di allegare (prima) e dimostrare (poi) quale sia il compenso annuo percepito dal sindaco convenuto (o anche solo deliberato in suo favore).
[27] Cfr. Guizzi, Spigolature intorno all’applicazione del nuovo art. 2407 c.c., cit., p. 678. Nello stesso senso cfr. Brighenti, La responsabilità dei sindaci nel nuovo art. 2407 c.c., cit., pag. 1281.
[28] cfr. ex multis Cass. 28 febbraio 2020, n. 5625; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1168; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26813 e Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173. Ma v. contra Cass. del 17 maggio 2011 n. 10811, per la quale il massimale costituirebbe elemento essenziale del contratto e, in quanto tale, rappresenterebbe un fatto costitutivo della pretesa indennitaria dell’assicurato, il quale ne deve fornire la prova. Per una ricostruzione dei vari orientamenti cfr. F. De Santis, Eccezioni in senso stretto, eccezioni in senso lato ed oneri della prova nel contenzioso assicurativo, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 6, 2021, 892 e ss., secondo cui l’eccezione in parola si atteggerebbe a eccezione in senso stretto solo “… nel caso della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella quale il danneggiato-attore ha azione diretta nei confronti della impresa ma, essendo estraneo al contratto di assicurazione, neppure ne conosce, in via di principio, i limiti di operatività”.
[30] Così si esprime Cass. 18 marzo 2022, n. 8900. Nello stesso senso cfr. Cass. 17 giugno 2019, n. 16148; Cass. 13 dicembre 2012, n. 22893; Cass. 31 luglio 2006, n. 17459; Cass. 26 marzo 2003, n. 4485 e Cass. 1 marzo 2001, n. 2991. Anche se, secondo un precedente orientamento, rappresentato, tra le altre, da Cass. 5 luglio 1999, n. 6933, anche nelle ipotesi di massimali determinati per legge, l’impresa designata era gravata dell’onere di provare l’ammontare del massimale legale, sulla base del rilievo che il limite del massimale rappresentasse elemento impeditivo del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato e, come tale, costituisse eccezione in senso proprio, oggetto di prova da parte di colui che intendeva avvantaggiarsene.
[31] L’espressione è di Brighenti, La responsabilità dei sindaci nel nuovo art. 2407 c.c., cit., pag. 1281.