L’esperibilità dell’azione di ripetizione successiva alla declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva. 

Di Michela Morgese -
Cass. 24 ottobre 2018, n. 26927 Il soggetto espropriato che abbia fatto valere l’illegittimità dell’esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell’esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del creditore, al fine di ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso. Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha affrontato il tema della proponibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito successivamente all’emanazione del provvedimento di distribuzione del ricavato conclusivo della procedura esecutiva. Il quesito h. . .