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L’esecuzione forzata nei confronti di Stati esteri: il limite della notifica ex art. 142 c.p.c. e l’impignorabilità delle somme ex art. 19-bis d.l. n. 132/2014.
Di Michela Morgese -
Sommario: 1. Il caso. – 2. La notificazione degli atti giudiziari agli Stati esteri. L’inapplicabilità dell’art. 142 c.p.c. – 3. L’immunità ex art. 19-bis d.l. n. 132/2014.
1.Il caso.
L’ordinanza in commento è stata emessa nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione, ex art. 619 c.p.c., promosso dalla Libyan Investment Authority avverso l’esecuzione forzata intrapresa da una società nei confronti dello Stato della Libia.
L’opponente, assumendo di essere titolare di una distinta soggettività, giuridica ed economica, rispetto allo Stato debitore, deduceva l’inefficacia nei suoi confronti del titolo esecutivo, quindi la carenza di legittimazione passiva con riferimento all’esecuzione.
Chiedeva, quindi, la sospensione della procedura esecutiva.
Il pignoramento – chiaramente nelle forme del pignoramento presso terzi – era infatti caduto (tra l’altro) sulle somme appartenenti allo Stato della Libia e giacenti presso tre istituti bancari. Tuttavia, avendo i terzi reso dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. di segno negativo, si inseriva nell’ambito dell’opposizione, su richiesta della società procedente, un giudizio incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo.
Dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. è stata disposta la riunione con quella ex art. 615 c.p.c. introdotta dallo Stato debitore, che deduceva, nel rito, l’omessa notifica nei suoi confronti degli atti di precetto e di pignoramento e, nel merito, l’impignorabilità dei conti correnti, invocando l’applicabilità dell’immunità ex art. 19-bis del d.l. n. 132 del 2014.
2. La notificazione degli atti giudiziari agli Stati esteri. L’inapplicabilità dell’art. 142 c.p.c.
In disparte il concreto esito del giudizio – rispetto al quale si segnala, comunque, il parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. ed il non luogo a provvedere sull’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.[1] – le principali questioni sottese alla vicenda accennata concernono la disciplina della notificazione degli atti giudiziari ai Capi di Stato esteri e l’ambito di applicazione dell’eccezione di impignorabilità dei conti correnti sui quali giacciono somme destinate all’assolvimento di oneri istituzionali.
La prima questione muove dall’eccezione sollevata dall’opponente Stato della Libia, che deduceva il mancato perfezionamento della notificazione degli atti di precetto e di pignoramento nei suoi confronti.
La materia – quella della notificazione degli atti giudiziari agli Stati esteri – non è disciplinata né da norme codicistiche, né da disposizioni internazionali o comunitarie, pattizie o regolamentari, ma soprattutto è estranea alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari dettata dal codice di rito.
È noto, infatti, che quest’ultimo, all’art. 142 c.p.c., detta le forme della notifica degli atti giudiziari a persone fisiche o giuridiche private all’estero.
Vale la pena ricordare come tale disposizione – quale risultante della modifica operata dal legislatore in seguito all’intervento della Consulta nel 1978[2] – assuma un ruolo del tutto residuale, essendo la sua applicazione subordinata all’impossibilità di eseguire la notifica nelle forme previste dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili o per via consolare ai sensi degli artt. 30 e 75 del D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 200[3].
Il che sta a significare che è onere di colui che abbia eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 142, comma 1 c.p.c., provare, pena la nullità della notifica, l’inapplicabilità delle altre forme previste.
Ciò chiarito, è d’interesse sottolineare come l’applicabilità di tale disposizione sia stata esclusa per le ipotesi in cui destinatario della notifica sia la stessa entità statuale.
Più esattamente, ferma restandone l’astratta applicabilità nella fattispecie per cui è causa – considerato che la Libia non riconosce alcuna convenzione internazionale, bilaterale e/o multilaterale, disciplinante le notifiche a soggetti stranieri residenti nel suo territorio – per quel che attiene alla notificazione a Stati esteri occorre piuttosto guardare a due circolari emesse nella seconda metà degli anni ’90 dall’allora Ministero di Grazia e Giustizia.
L’intervento del Ministero competente era stato sollecitato dalla necessità di stroncare il consolidarsi della prassi diffusasi tra gli ufficiali giudiziari, i quali, mancando una specifica regolamentazione della materia, procedevano alla notificazione nei confronti degli Stati esteri utilizzando la procedura di cui all’art. 142 c.p.c. – s’intende in caso di inapplicabilità delle convenzioni in materia o del suddetto D.P.R. n. 200 del 1967.
Orbene, il cuore del problema, che fu vero motore dell’intervento dell’esecutivo, era non tanto il fatto che l’interpretazione letterale della norma avrebbe reso chiara l’estraneità della notifica a Stati esteri rispetto a quella ivi disciplinata, quanto più il contrasto di una simile usanza con la norma di diritto internazionale consuetudinaria in base alla quale le notificazioni “vengono, nei rapporti internazionali, comunemente eseguite soltanto per via diplomatica”[4].
Si pensi che l’occasione per il primo intervento fu proprio un caso avente ad oggetto la notifica di un decreto ingiuntivo allo Stato della Libia, che era stata effettuata, diversamente da quanto prescritto dalla consuetudine internazionale, per il tramite del servizio postale.
Chiamato a pronunciarsi sulla doglianza sollevata dall’autorità diplomatica straniera, che lamentava, appunto, l’inosservanza della consuetudine, il Guardasigilli, accertata l’effettiva esistenza di una consuetudine internazionale “comunemente seguita in materia” e valorizzando il dato dell’obbligo di adattamento alle norme internazionali generalmente riconosciute (art. 10 Cost.), concluse osservando che sarebbe stato “necessario portare a conoscenza degli ufficiali giudiziari, ai quali spetta in generale l’esercizio di attività nell’interesse pubblico sotto il diretto controllo dello Stato, ed ai quali compete in particolare eseguire le notificazioni degli atti giudiziari, l’esistenza della consuetudine sopra riferita perché si uniformino al contenuto della medesima nel provvederealle notificazioni di atti ai capi degli Stati stranieri ed ai rispettivi governi”[5].
L’obbligo di adattamento automatico alle consuetudini internazionali trova un più esplicito richiamo nella circolare che lo stesso Ministero si vide costretto ad emanare l’anno successivo, data la reiterata inosservanza della via diplomatica da parte degli ufficiali giudiziari.
Ciò costrinse infatti il Guardasigilli a “tornare sull’argomento per ribadire il principio sancito da apposita statuizione costituzionale (art. 10 della Costituzione) – dell’adattamento automatico del nostro ordinamento interno alle norme del diritto internazionale la cui esistenza è generalmente riconosciuta e fra le quali devesi annoverare la norma consuetudinaria relativa all’obbligo internazionale della notificazione degli atti giudiziari ai Capi degli Stati stranieri ed ai rispettivi governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica”[6].
La posizione del ministero ha trovato un positivo riscontro anche nell’opinione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, ha affermato che “le ambasciate sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto ed in ogni campo, compreso quello privatistico, il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, con la conseguenza che l’ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare”.
Resta fermo, poi, che “che l’attore possa citare in giudizio direttamente lo Stato rappresentato, e non l’ambasciatore, provvedendo alla notificazione della citazione e della sentenza direttamente all’organo che lo rappresenta; peraltro, la presenza dell’ambasciatore nello stesso luogo del giudice adito costituisce fatto notorio che esclude, di regola, la sussistenza di ‘circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità’ che giustificano la notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c.”[7].
Orbene, è stato proprio valorizzando la convergenza dell’esecutivo e della giurisprudenza di legittimità in materia che il giudice dell’esecuzione, nella fattispecie in commento, ha rigettato l’eccezione sollevata dallo Stato esecutato.
Più esattamente, ponendosi nel solco della giurisprudenza maggioritaria in materia, richiamata dallo stesso Tribunale – secondo la quale “il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016); in ciò distinguendosi dall’atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell’opposizione se, prima che l’intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento”[8] – il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’eccezione osservando che il vizio della notifica, anche ove esistente, sarebbe stato da intendersi sanato per effetto della proposizione dell’opposizione da parte del debitore.
Quest’ultima è invero indice della conoscenza, da parte del debitore, dell’inizio dell’esecuzione, fermo restando che, comunque, le notificazioni degli atti di precetto e di pignoramento alla Libia erano da considerarsi correttamente effettuate, essendo state fatte al debitore in persona dell’ambasciatore.
3.L’immunità ex 19-bis d.l. n. 132/2014.
Argomento centrale della difesa di merito del debitore è stata la impignorabilità delle somme giacenti sui conti correnti aggrediti. Lo Stato opponente invocava, infatti, l’applicazione dell’immunità di cui all’art. 19-bis del d.l. n. 132 del 2014.
Ciò in quanto oggetto di pignoramento erano state, in effetti, le somme dello Stato delle Libia giacenti su oltre venti conti correnti presso due diversi istituti bancari.
L’art. 19-bis, applicabile alle esecuzioni presso terzi iniziate (rectius: nell’ambito delle quali l’atto di pignoramento sia stato notificato) dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2014, cioè l’11 novembre 2014, è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Esso, rubricato “Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere”, si colloca immediatamente dopo la disposizione recante l’introduzione di “Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo”.
È corretto ritenere che tale disposizione – oggetto di contestazione in quanto si temeva[9] avrebbe ridotto la portata della sentenza interpretativa di rigetto della Consulta sui crimini di guerra della Germania Nazista[10] – rappresenta una declinazione del principio di diritto internazionale consuetudinario “par in parem non habet imperium”, in forza del quale uno Stato non può essere assoggettato alla giurisdizione, non solo di cognizione, di un altro Stato rispetto agli atti iure imperii.
Principio che, rispetto a tale norma, si traduce in una deroga al pignoramento di crediti presso terzi.
L’immunità statale non gode infatti di un’applicazione incontestata.
Già prima dell’entrata in vigore dell’art. 19-bis era opinione consolidata in giurisprudenza quella secondo la quale – del tutto coerentemente con il principio di diritto internazionale suddetto – quando si tratti di decidere di beni appartenenti ad uno Stato estero, l’immunità in tanto sussiste, in quanto essi siano destinati all’esercizio delle funzioni sovrane o comunque a finalità pubblicistiche, di talché aggredirli vorrebbe dire intaccare la sovranità dello Stato estero[11].
Come correttamente osservato in giurisprudenza[12], la distinzione tra beni destinati ad atti iure imperii e ad atti iure gestionis non è sempre di facile individuazione, specie nel caso di beni a destinazione promiscua[13], come i depositi bancari o i conti correnti intestati all’ente internazionale.
Si registrano pronunce secondo le quali, quando si sia in presenza di somme di denaro depositate su conti correnti bancari con le quali il soggetto internazionale destinate ad attività sia pubbliche, che private, sussiste una presunzione secondo la quale esse sarebbero destinate allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e quindi sottratte alla giurisdizione esecutiva[14].
Corollario di quanto appena detto è che l’art. 19-bis in commento in tanto è applicabile, in quanto le somme pignorate, o che si vorrebbe pignorare, non solo appartengano ad uno Stato estero, ma siano soprattutto destinate all’assolvimento di pubbliche funzioni.
A voler essere più chiari, stando ad una interpretazione letterale della disposizione, deve anzitutto trattarsi dei soggetti di cui “all’articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004”[15], ma soprattutto di somme destinate all’assolvimento delle funzioni pubbliche del “capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia”, rispetto alle quali sia stata effettuata una espressa dichiarazione in proposito da parte degli stessi.
A stupire non è tanto la previsione di una simile garanzia: già da tempo la giurisprudenza di legittimità mostrava di essere incline ad estendere alla fase esecutiva il rispetto dell’immunità statale per atti iure imperii[16].
Piuttosto, ai fini dell’applicazione dell’immunità, non è di poco conto il fatto che sarà necessario (e sufficiente) un atto preventivo del capo della rappresentanza dello Stato interessato, cioè una non meglio specificata dichiarazione inibitoria unilaterale, attestante che trattasi di somme destinate all’assolvimento di funzioni istituzionali[17].
Vale la pena evidenziare come la Convenzione di New York, piuttosto che prevedere una condizione risolutiva dell’impignorabilità, id est una dichiarazione di non pignorabilità dei beni da parte dell’autorità competente, si limitava a circoscrivere ex ante l’applicazione delle misure coercitive ai soli beni non utilizzati a fini istituzionali.
Si consideri, peraltro, che manca qualsiasi specifica in ordine ai requisiti e/o alle condizioni di efficacia necessari per la validità di tale dichiarazione, né è prevista una forma di pubblicità della stessa, né sarebbe ipotizzabile, o comunque accettabile, secondo le regole del diritto internazionale, una qualche forma di controllo da parte dello Stato destinatario della stessa – che non può che dare per buona tale dichiarazione.
Naturale conseguenza di quanto appena osservato è che l’immunità ex art. 19-bis risulta operante a prescindere da una verifica da parte dell’autorità nazionale in merito alla effettiva destinazione di tali somme, a tutto discapito dei creditori, che rischiano di andare incontro ad opposizioni all’esecuzione fondate sulla impignorabilità dei beni aggrediti.
La stessa disposizione al comma 2 prevede, infatti, che, una volta “effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate”.
Ebbene, esclusa la possibilità di fare “di tutta l’erba un fascio”, è stata proprio sulla base di quella doverosa operazione di selezione della funzione cui le somme erano destinate che il Tribunale, nella decisione in commento, si è pronunciato nel merito della questione.
Il giudice dell’esecuzione ha invero anzitutto ricordato che la disposizione di cui all’art. 19-bis del d.l. n. 132 del 2014, sebbene applicabile ratione temporis alla controversia in questione – considerato che la notifica dell’atto di pignoramento si era perfezionata in epoca successiva al 11.11.2014 – tuttavia, “non può trovare indiscriminata applicazione a tutti i conti correnti presso i terzi pignorati”.
Ciò in quanto non per tutti lo Stato estero interessato aveva reso la dichiarazione di impignorabilità di cui all’art. 19-bis, comma 2, che, sebbene nella decisione in commento sia stata “declassata” a fonte di mera “presunzione di appartenenza dei beni alla funzione pubblica”, ha assunto tuttavia un ruolo determinante ai fini della decisione in merito alla pignorabilità delle somme.
Più esattamente, mentre per i conti in relazione ai quali era intervenuta tale dichiarazione nulla quaestio in merito alla loro non pignorabilità, diversamente, quando la “presunzione di appartenenza ex art. 19-bis” è inoperante è necessario che sia lo Stato interessato a fornire la prova della impignorabilità e quindi dell’effettiva destinazione delle somme a fini istituzionali.
Onere che, come ricorda il Tribunale, se è più semplice da assolvere quando sia possibile provare che il denaro è destinato in via esclusiva a simili finalità – tale per cui difficilmente vi sarebbero dubbi in merito alla effettiva funzione istituzionale – diviene al contrario più gravoso quando il conto abbia una destinazione mista.
In tal caso, come si legge nell’ordinanza, “la promiscuità delle operazioni condotte non consente di giustificare il sacrificio patrimoniale per i creditori privati dello Stato straniero”.
Al contrario, “la scelta dello Stato di impiegare le somme presenti sul conto corrente per onorare impegni di natura meramente commerciale/privatistica o comunque privi di un riscontro di natura pubblicistica dell’esborso effettuato si palesa allora pienamente compatibile con la possibilità per i creditori esecutati di pignorare il medesimo conto per veder soddisfatti propri interessi di natura parimenti privatistica…”[18].
Orbene, con queste parole il Tribunale ha finito per rigettare l’eccezione di impignorabilità sollevata dallo Stato della Libia con riferimento a parte dei conti correnti pignorati, mentre è stata accolta limitatamente a cinque dei ventiquattro conti pignorati. Dalla documentazione depositata dall’opponente (segnatamente, gli estratti di conto corrente) emergeva, infatti, che soltanto alcune delle somme erano destinate ad una funzione pubblicistica – nella specie, al pagamento degli stipendi dei membri dell’Ambasciata libica – mentre risultava indimostrata la causa giustificatrice di una serie di transazioni, tra cui versamenti all’estero.
[1] Pronunciata in ragione del fatto che i crediti pignorati erano sufficienti a soddisfare le ragioni creditorie.
[2] Legge 6 febbraio 1981, n. 42, di adeguamento alla decisione della Corte Costituzionale del 1 febbraio 1978, n. 10, con la quale la Consulta, al fine di preservare il canone conoscenza effettiva, più che la presunzione di conoscenza della notifica, ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’originario ultimo comma dell’art. 143 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che, in ipotesi di notificazione diretta a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel territorio della Repubblica, la sua applicazione sarebbe subordinata all’accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
[3] Cfr. l’art. 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, rubricato “Rimessione ad altro ufficio consolare”: “Qualora l’ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l’interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest’ultimo per competenza, avvertendone l’autorità delegante o il Ministero degli affari esteri”; art. 30, rubricato “Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze”: “L’autorità consolare: provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni; compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali. Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all’autorità nazionale competente”.
[4] Min. Giustizia, circolare del 18 aprile 1956 n. 10-1215/2062.
[8] Cass., 12 giugno 2020, n. 11290; conf. Cass., 16 ottobre 2017, n. 24291; Cass., 23 agosto 2012, n. 19498.
[9] Cfr. B. Conforti, Il legislatore torna indietro di circa novant’anni: la nuova norma sull’esecuzione sui conti correnti di Stati stranieri, in Riv. dir. int., 2015, p. 558 ss.; G. Finocchiaro, Condanne Germania: passa l’impignorabilità, in Guida al dir., 2014, n. 29, pp. 93-95.
[10] Il riferimento è alla decisione di Corte Cost., 22 ottobre 2014, n. 238, rispetto alla quale si segnalano, ex plurimis, P. Veronesi, “Stati alla sbarra”? Dopo la sentenza costituzionale n. 238 del 2014, in Quad. cost., 2016, 3, pp. 485-512; E. Sciso, La regola sulla immunità giurisdizionale dello Stato davanti alla Corte costituzionale, in Dir. umani e dir. int., 2015, 1, pp. 61-83; C. Consolo, V. Morgante, Immunità e crimini di guerra: la Consulta decreta un “plot-twist”, abbraccia il dualismo e riapre alle azioni di danno, in Corr. giur., 2015, 1, pp. 100-113; S. Battini, È costituzionale il diritto internazionale?, in Giorn. dir. amm., 2015, 3, pp. 368-377.
[11] Cass. Sez. Un., 1° luglio 1997, n. 5888; Cass., Sez. Un., 12 gennaio 1996, n. 17; Cass. Sez. Un., 13 maggio 1993, n. 5425; Cass., Sez. Un., 25 maggio 1989, n. 2502; Corte Cost., 15 luglio 1992, n. 329, che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’articolo unico r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella l. 15 luglio 1926, n. 1263, nella parte in cui subordinava alla autorizzazione del Ministro della Giustizia il compimento di atti esecutivi su beni appartenenti ad uno Stato estero e destinati al compimento di atti iure gestionis, cioè di diritto privato, e non iure imperii – che sono coperti da immunità ai sensi dell’art. 10 Cost., a prescindere dalla condizione di reciprocità.
[13] Cfr., Cass. Sez. Un., 13 maggio 1993, n. 5425, cit., che ha attribuito natura privatistica all’immobile locato alla compagnia di bandiera dello Stato estero, essendo impiegato per attività imprenditoriale di trasporto di persone e cose.
[14] Cfr., sebbene non recenti, Cass., Sez. Un., 12 gennaio 1996, n. 173; Cass. Sez. Un., 4 maggio 1989, n. 2085, secondo la quale accertare la funzione pubblicistica delle somme presenti sui conti correnti di stati esteri si risolve in un’indebita ingerenza nelle funzioni riservate alla missione diplomatica; Cass., Sez. Un., 4 aprile 1986, n. 2316.
[15] In base al quale “I beni statali delle seguenti categorie non sono segnatamente considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell’arti- colo 19 lettera c): a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell’esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali…”. La Convenzione fu ratificata al nostro ordinamento con la legge 14 gennaio 2013, n. 5.
[16] Cfr. Cass., Sez. Un., 12 gennaio 1996, n. 173; Cass., Sez. Un., 4 aprile 1986, n. 2316; Cass., Sez. Un., 4 maggio 1989, n. 2085, secondo la quale accertare se i depositi in conto corrente siano effettivamente destinati a spese per l’esercizio dell’attività sovrana si risolve in un’indebita ingerenza nelle funzioni riservate alla missione diplomatica.
[17] Cfr. gli artt. 18, 19 e 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.