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TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. V., ord. 13 luglio 2020; G. es. M. Ciccarelli, R.G.E. 3191/2020; In. s.r.l. c. Consorzio F. e T. s.p.a. e T.M.E. s.p.a. Una volta proposta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo dinanzi al giudice dell’opposizione al precetto, la parte consuma interamente il suo potere processuale e pertanto non può più adire al medesimo fine il giudice dell’esecuzione, neppure se l’altro non si sia ancora pronunciato. La consumazione, tuttavia, non si verifica se e nella misura in cui in sede di opposizione all’esecuzione il debitore invochi motivi diversi da quelli originariamente fatti valere in sede di opposizione a precetto. L’eser. . .