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Le trasformazioni della genitorialità: status adottivo straniero, continuità della cura e ordine pubblico tra appartenenza familiare e plurigenitorialità. Riflessioni a margine di Corte d’Appello di Bari, sez. I, 13 gennaio 2026, n. 73.
Di Andrea Del Forno -
Sommario:1. Il riconoscimento dello status adottivo straniero tra genesi procreativa e continuità della posizione filiale – 2. Ordine pubblico internazionale e continuità dello status familiare straniero – 3. Molteplicità delle figure familiari tra struttura biparentale e plurigenitorialità – 4. Notazioni conclusive in materia di evoluzione della genitorialità: funzione di cura, appartenenza familiare e limiti dello status
1.l riconoscimento dello status adottivo straniero tra genesi procreativa e continuità della posizione filiale
Il riconoscimento degli status familiari formati all’estero costituisce uno degli spazi nei quali il diritto della filiazione contemporaneo è chiamato a misurarsi con la crescente scomposizione dei tradizionali criteri di attribuzione della genitorialità[1].
In tali vicende, infatti, occorre distinguere la dimensione procreativa, l’attribuzione formale dello status e l’esercizio concreto della cura, in quanto spesso non risultano più necessariamente concentrati nella medesima figura genitoriale[2].
L’interprete, di conseguenza, oggigiorno deve verificare se lo status filiationis debba essere ricondotto esclusivamente al fatto generativo o, invece, se possa essere inteso e apprezzato anche alla luce della posizione familiare concretamente assunta dal minore. Tale esigenza si manifesta con particolare intensità quando il rapporto familiare sia stato già costituito all’estero e venga in rilievo, dinanzi all’autorità italiana, non la liceità della vicenda procreativa in sé considerata, ma la possibilità di riconoscere effetti a uno status già formatosi in altro ordinamento[3].
La pronuncia della Corte d’Appello di Bari, sez. I, 13 gennaio 2026, n. 73, si colloca esattamente in tale contesto: la vicenda trae origine dalla richiesta di trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, di un provvedimento adottivo pronunciato dall’autorità giudiziaria tedesca in favore del partner del padre biologico di un minore nato in Germania.
Già sul piano qualificatorio, tuttavia, la fattispecie impone una preliminare precisazione: nel caso in esame, non viene in rilievo un’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 l. n. 184/1983, ma il riconoscimento di uno status adottivo già validamente costituito secondo la legge straniera. In tal senso, il riferimento all’adozione del figlio del partner conserva allora un’utilità soltanto descrittiva, quale paradigma interno idoneo a illuminare la funzione svolta dal provvedimento tedesco: non sostituire integralmente una pregressa appartenenza familiare, ma assicurare rilevanza, nell’ordinamento interno, a una relazione genitoriale già stabilmente inserita nella vita del minore.[4].
Il bambino, infatti, era cresciuto all’interno di un nucleo familiare composto dal padre biologico e dal suo partner, il quale, all’esito del procedimento celebrato in Germania, aveva acquisito lo status di genitore adottivo. Al contempo, la madre biologica, pur essendo esterna alla coppia maschile, non risultava estranea o assente dalla vita familiare del minore, avendo mantenuto nel tempo rapporti con il bambino e con il nucleo domestico nel quale egli viveva.
È su questo profilo che conviene soffermarsi, poiché da esso la vicenda acquista il suo reale rilievo sistematico: tale fattispecie si sottrae alla logica binaria dell’alternativa tra famiglia biologica e famiglia adottiva; al contrario, presenta una struttura relazionale composita, nella quale il legame biologico, il titolo adottivo e la quotidianità della cura coesistono nella concreta esperienza familiare del minore.
L’Ufficiale dello stato civile del Comune di Canosa di Puglia, investito della vicenda, aveva tuttavia negato la trascrizione del provvedimento straniero, evocando il possibile ricorso alla gestazione per altri e ritenendo che tale eventualità potesse integrare un limite di ordine pubblico internazionale.
Tale sospetto, però, non poggiava su alcun accertamento positivo, dal momento che non emergeva l’esistenza di un accordo di surrogazione, né risultava dimostrata una condotta elusiva del divieto interno[5]. Al contrario, l’ipotesi veniva desunta dalla sola conformazione della vicenda familiare – coppia maschile, madre biologica esterna alla coppia, successiva adozione del minore da parte del partner del padre –, lasciando così affiorare il rischio che l’assetto omogenitoriale maschile fosse assunto, di per sé, a indice presuntivo di illiceità della vicenda procreativa[6].
Al contempo, occorre chiarire che il giudizio dinanzi alla Corte barese verteva sull’efficacia, nell’ordinamento italiano, di un rapporto adottivo già costituito davanti al giudice tedesco, e non sulla valutazione astratta della vicenda procreativa alla luce del diritto interno. Pertanto, il sospetto di gestazione per altri rilevava soltanto quale possibile limite di ordine pubblico e, come tale, esigeva un accertamento concreto, non potendo essere ricavato dalla mera fisionomia del nucleo familiare.
La precisazione appena svolta, lungi dall’esaurirsi nella delimitazione dell’oggetto del giudizio, consente di cogliere il nodo sistematico sotteso al diniego amministrativo, poiché mostra come, dinanzi a figure familiari non pienamente sovrapponibili al paradigma biparentale tradizionale, il diritto della filiazione sia chiamato a evitare una indebita sovrapposizione tra genesi dello status e conservazione dello status. La tecnica procreativa, ove effettivamente accertata e giuridicamente rilevante, appartiene al momento genetico della filiazione; lo status, invece, una volta costituito, riguarda la posizione del figlio, la continuità della sua identità familiare e la stabilità delle relazioni nelle quali egli è già inserito. Da qui la necessità di tenere distinti i due piani che il provvedimento tendeva invece a sovrapporre: la verifica dell’eventuale vicenda procreativa illecita, da un lato; il riconoscimento dello status già acquisito dal figlio, dall’altro[7].
Proprio su tale distinzione si innesta la ratio della decisione: la Corte d’Appello, infatti, non esclude, in astratto, che il divieto di gestazione per altri possa rilevare nel giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico internazionale; al contrario, esclude che tale limite possa essere attivato sulla base di un sospetto ricavato dalla sola fisionomia del nucleo familiare.
Se ne ricava, dunque, che in assenza di un accertamento positivo della pratica vietata, il controllo di ordine pubblico non può essere degradato a meccanismo presuntivo di selezione degli status familiari stranieri, né può risolversi in una valutazione indiretta della conformità del modello omogenitoriale maschile al paradigma familiare tradizionale[8].
Occorre precisare che la pronuncia in commento, in questa prospettiva, non neutralizza il rilievo dei principi interni posti a presidio della dignità della donna e della indisponibilità del corpo nella vicenda procreativa, ma ne impedisce un impiego meramente evocativo.
Il richiamo alla gestazione per altri, infatti, rileva in chiave ostativa soltanto ove sia sorretto da elementi concreti e non quando venga utilizzato come argomento simbolico per negare efficacia a uno status già formato all’estero. Diversamente, l’ordine pubblico cesserebbe di operare come clausola di salvaguardia dei principi fondamentali dell’ordinamento, per assumere la diversa e impropria funzione di criterio di conformità del modello familiare straniero al paradigma genealogico tradizionale.
Entro tale limite, dunque, la pronuncia ricolloca il baricentro della valutazione sulla posizione del minore, poiché la questione non consisteva nel riconoscere una genitorialità intenzionale priva di titolo, ma nello stabilire se potesse essere negata, nell’ordinamento nazionale, l’efficacia di un rapporto adottivo già accertato dal giudice straniero e già radicato nella concreta esperienza familiare del bambino.
In tal senso, assumono rilievo le risultanze delle indagini svolte dai servizi sociali tedeschi, dalle quali emergeva una comunità familiare effettiva, nella quale il padre biologico e il genitore adottivo esercitavano stabilmente funzioni di cura, educazione e accudimento, mentre la madre biologica conservava un rapporto significativo con il minore.
La decisione, allora, non apre alla circolazione automatica degli status familiari stranieri. Il suo rilievo è più circoscritto: l’ordine pubblico può impedire il riconoscimento solo quando la contrarietà ai principi fondamentali dell’ordinamento emerga da elementi concreti, non da un sospetto di gestazione per altri ricavato dalla sola configurazione omogenitoriale della famiglia. In mancanza di tale accertamento, il diniego non colpirebbe la pratica vietata, rimasta indimostrata, ma finirebbe per incidere direttamente sulla posizione del figlio, recidendo la continuità giuridica di una relazione genitoriale già accertata all’estero e stabilmente inserita nella sua vita familiare. È da questa distinzione tra sospetto sulla genesi e tutela della posizione filiale già costituita che prende le mosse il successivo problema del controllo di ordine pubblico sul riconoscimento degli status familiari stranieri.
2.Ordine pubblico internazionale e continuità dello status familiare straniero
La distinzione sin qui tracciata tra vicenda procreativa, conservazione dello status e continuità della relazione familiare consente di delimitare con maggiore precisione il ruolo dell’ordine pubblico.
Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Bari, infatti, non si trattava di stabilire se la gestazione per altri fosse compatibile con l’ordinamento italiano, né di attribuire ex novo rilevanza giuridica a un progetto genitoriale maturato fuori dalle forme consentite dal diritto interno. La questione era diversa e più circoscritta: occorreva stabilire se il riconoscimento di uno status adottivo già costituito all’estero potesse essere negato sulla base di un sospetto non accertato di gestazione per altri.
Proprio per questo, il giudizio demandato alla Corte resta, sul piano tecnico, un giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico internazionale. Nel sistema della legge n. 218 del 1995, tuttavia, tale verifica non riguarda la mera difformità dello status straniero rispetto alle categorie interne, ma la sua compatibilità con i principi dell’ordinamento. L’ordine pubblico, del resto, opera come clausola generale a struttura flessibile[9] e storica[10], espressiva dei valori fondamentali del sistema nel momento in cui il controllo è compiuto[11].
Quando, però, il controllo investe rapporti di filiazione, il suo contenuto viene necessariamente riempito dai principi che governano la materia familiare e minorile. In questa prospettiva, l’ordine pubblico internazionale deve essere necessariamente declinato come ordine pubblico familiare[12], non nel senso di un limite diverso o concorrente, ma quale criterio di coordinamento tra la selezione degli effetti dello status straniero e la tutela della persona nella dimensione e nelle relazioni familiari.
Tale specificazione non è meramente classificatoria, poiché chiarisce la funzione del controllo di compatibilità, permettendo di sottrarre l’ordine pubblico tanto alla logica della conformità tipologica, quanto a quella della recezione indifferenziata. Se il riconoscimento di uno status straniero implica fisiologicamente il confronto con figure non integralmente sovrapponibili agli istituti interni, tale apertura – al contempo – non esclude che l’ordinamento conservi un potere di selezione quando lo status, anche in ragione della vicenda da cui origina, produca effetti incompatibili con i suoi principi fondamentali[13].
Nel caso in esame, il rifiuto della trascrizione, opposto dall’Ufficiale dello stato civile, veniva ricondotto al possibile ricorso alla gestazione per altri, ossia ad un divieto che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ricondotto ai principi di ordine pubblico internazionale[14]. Il divieto non opera, allora, come mera disciplina interna della procreazione, ma come limite assiologico volto a sottrarre la gestazione a logiche di disponibilità negoziale e a preservare la dignità delle persone, in particolare la donna, coinvolte nella vicenda generativa[15].
Ne discende che, in questa materia, la genesi dello status può assumere rilievo nel giudizio di riconoscimento: non perché ogni vicenda procreativa debba essere sindacata secondo le categorie del diritto interno, ma perché, quando la formazione dello status risulti collegata a una pratica reputata lesiva di valori indisponibili, il controllo di compatibilità non può arrestarsi alla sola regolarità formale del provvedimento straniero.
Tuttavia, è questa stessa lettura ad impedire un uso congetturale del divieto: più nel dettaglio, la gestazione per altri può costituire un limite al riconoscimento dello status straniero quando risulti accertata, o quando emergano elementi concreti idonei a fondare la contrarietà all’ordine pubblico. Non può, invece, essere presunta dalla sola configurazione omogenitoriale della famiglia. La presenza di una coppia maschile, di una madre biologica esterna alla coppia e di un successivo provvedimento adottivo in favore del partner del padre biologico può sollecitare una verifica ma non può sostituire la prova del fatto vietato. Diversamente, il divieto non verrebbe applicato alla pratica che l’ordinamento censura, ma alla forma familiare entro la quale il minore vive.
È in questo preciso contesto che va letta la decisione barese. La Corte non ridimensiona il divieto di surrogazione, né costruisce l’interesse del minore come principio capace di assorbirlo, ma si limita a rilevare che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il sospetto di gestazione per altri non risultava sorretto da elementi sufficienti: la madre biologica era individuabile e non cancellata dalla vicenda; il rapporto con il minore non appariva occultato; il provvedimento adottivo era intervenuto all’esito di un procedimento celebrato dinanzi all’autorità tedesca; la relazione tra il minore e il partner del padre biologico risultava già radicata nella vita familiare. In tale scenario, il diniego di trascrizione avrebbe finito per incidere non su una surrogazione accertata, ma sulla continuità giuridica di uno status adottivo già formato[16].
A tutto ciò deve aggiungersi una considerazione più propriamente interna alla materia della filiazione: quando il controllo di ordine pubblico investe lo status di figlio, non viene in gioco soltanto l’efficacia formale del provvedimento straniero, ma la continuità di una posizione personale destinata a incidere sull’identità del minore, sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sulla stabilità dei rapporti familiari. Ne discende sia che la relazione vissuta non può, da sola, dissolvere la struttura della filiazione, sia che tale struttura non può essere irrigidita sino a recidere, in assenza di un effettivo contrasto con i principi fondamentali, la continuità di una posizione familiare già costituita all’estero[17].
Nel quadro di tale bilanciamento, occorre considerare anche il principio del best interest of the child[18], che non introduce una regola di automatica prevalenza, né impone, da solo, il riconoscimento dello status straniero, ma orienta la valutazione delle conseguenze che il diniego produce sulla posizione giuridica del minore. Quando il rifiuto di riconoscimento incida su una posizione familiare già costituita, il rischio è che si determini quella «possibile frattura tra identità giuridica e identità sociale» che il criterio del preminente interesse del minore impone di considerare alla luce della concreta appartenenza familiare del figlio, senza che ciò valga a trasformare tale principio in titolo autonomo di riconoscimento. Se il rifiuto di riconoscimento dovesse incidere su una posizione familiare già costituita, potrebbe allora profilarsi quella «possibile frattura tra identità giuridica e identità sociale»[19] che il criterio del preminente interesse del minore imporrebbe di valutare alla luce della concreta appartenenza familiare del figlio, senza tuttavia elidere il controllo di compatibilità con l’ordine pubblico.
Quando, poi, tale posizione trovi fondamento in uno status già accertato da un’autorità competente e corrisponda a una relazione familiare effettiva, il rifiuto della trascrizione non può essere considerato neutro, poiché incide sulla continuità giuridica di una appartenenza familiare già riconosciuta. Ciò non impone, di per sé, il riconoscimento, ma esige che l’eventuale diniego sia sorretto da elementi idonei a dimostrare, nel caso concreto, l’incompatibilità dello status straniero con i principi fondamentali dell’ordinamento.
Così circoscritta, la pronuncia esaurisce la questione che le era propriamente devoluta: non già la compatibilità, in termini generali, di forme di genitorialità plurale con il sistema interno, bensì la possibilità di negare efficacia a uno status adottivo straniero sulla base di un sospetto non provato di gestazione per altri. Al tempo stesso, proprio la delimitazione dell’oggetto del giudizio rende visibile un ulteriore profilo, distinto ma non estraneo alla vicenda: il rilievo che una pluralità di figure familiari significative può assumere nella conservazione dello status, senza che tale pluralità si converta, per ciò solo, nel riconoscimento di una plurigenitorialità giuridica.
3.Molteplicità delle figure familiari tra struttura biparentale e plurigenitorialità
Delimitato il profilo del riconoscimento dello status adottivo straniero, il provvedimento lascia emergere una questione ulteriore, che attiene non alla soluzione immediata del caso, ma alla sua proiezione sistematica: il rapporto tra la pluralità delle figure familiari e la struttura giuridica della filiazione.
La vicenda è significativa in tal senso perché non registra una piena coincidenza tra fondamento biologico, titolo giuridico e funzione di cura: infatti, accanto al padre biologico e al partner di quest’ultimo, divenuto genitore adottivo in forza del provvedimento tedesco, permane la figura della madre biologica, che risulta presente nella storia personale del minore. Tale molteplicità di soggetti non integra, di per sé, una manifestazione del fenomeno della c.d. plurigenitorialità[20], assumendo – invece – rilevanza nel diverso coordinamento tra la conservazione dello status straniero e la sussistenza di assetti familiari non integralmente riconducibili allo schema biparentale[21].
Occorre precisare, preliminarmente, che tale assetto, nondimeno, non muta l’oggetto del giudizio, in quanto non era richiesto il riconoscimento di uno status plurigenitoriale, né l’iscrizione del minore come figlio di tre genitori. Il titolo del quale si domandava l’efficacia nell’ordinamento italiano era un provvedimento straniero di adozione. La pluralità delle figure presenti nella vita del minore rilevava, dunque, non come contenuto dello status da riconoscere, ma come contesto entro il quale valutare le conseguenze del diniego sulla continuità della posizione filiale.
La distinzione è essenziale, in quanto, se la conservazione di uno status straniero già costituito pone un problema di riconoscimento degli effetti di un titolo formatosi in altro ordinamento, la plurigenitorialità pone invece un problema di conformazione dello status, perché implica l’attribuzione della posizione genitoriale a più di due soggetti. Nel primo caso, il controllo resta concentrato sugli effetti che il titolo straniero è destinato a produrre nell’ordinamento interno; nel secondo, invece, viene in rilievo l’assetto giuridico dello stato di figlio, poiché l’eventuale riconoscimento della plurigenitorialità non si limita a dare rilievo a una relazione di cura, ma incide sul criterio stesso di imputazione della genitorialità e sull’organizzazione dei rapporti familiari che da essa derivano.
In questa prospettiva, sembra opportuno richiamare quella dottrina che, con particolare riguardo al riconoscimento degli effetti di atti e provvedimenti stranieri in materia di filiazione da gestazione per altri, ha colto con particolare nitidezza il punto affermando che «non si innesta un istituto, ma si consente la produzione degli effetti che da esso derivano»[22]. Tale passaggio, infatti, chiarisce efficacemente che l’ordinamento interno non è chiamato a recepire l’istituto straniero nella sua interezza, né a riprodurne la logica regolativa, ma solo a verificare se gli effetti che dal titolo discendono possano trovare ingresso senza vulnerare i principi fondamentali del sistema.
In tal senso, la plurigenitorialità non può essere trattata come mera estensione quantitativa della genitorialità, ponendo la stessa un problema qualitativo di compatibilità sistematica. L’eventuale attribuzione dello status genitoriale a più di due soggetti, infatti, inciderebbe sul criterio stesso di imputazione della genitorialità, e dunque sul modo in cui l’ordinamento costruisce l’appartenenza familiare del minore, oltre che sugli effetti personali, parentali e patrimoniali che dalla filiazione discendono.
Non viene, dunque, in rilievo soltanto la possibilità che più adulti partecipino, in fatto, alla cura del minore, ma la diversa e più impegnativa questione se quella pluralità relazionale possa essere assunta dall’ordinamento come pluralità di posizioni di status, con effetti destinati a incidere sull’intera conformazione giuridica della filiazione.
È entro tale discrimine che il controllo di ordine pubblico conserva la propria funzione selettiva: esso non autorizza il rifiuto del titolo straniero per il solo fatto che l’assetto familiare costituito all’estero non coincida con le categorie interne; tuttavia impedisce l’ingresso di effetti che, per la loro incidenza sulla struttura della filiazione, risultino incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento[23].
Quando tale controllo investe rapporti di filiazione, quei principi assumono necessariamente una declinazione familiare e minorile; ed è in questa accezione che, alla luce delle considerazioni già svolte, l’ordine pubblico internazionale può essere declinato nei termini di ordine pubblico familiare, non come limite distinto o concorrente, ma come modo in cui la clausola generale opera nella selezione degli effetti di uno status familiare straniero.
In tal senso, per meglio comprendere il confine tra le due ipotesi, si può richiamare la pronuncia della Corte d’Appello di Torino, 18 dicembre 2025, n. 1141, relativa alla trascrivibilità, nell’ordinamento italiano, di una decisione brasiliana di accertamento della paternità socioaffettiva, dalla quale emerge con particolare chiarezza la relativa distinzione.
In quella vicenda, infatti, non veniva in rilievo un provvedimento adottivo destinato a riconoscere, nell’ordinamento italiano, una posizione familiare già acquisita nei confronti del partner del genitore biologico, ma una decisione straniera che aveva accertato la paternità socioaffettiva di un soggetto ulteriore rispetto ai genitori biologici, con l’effetto di indicare il minore come figlio di tre genitori. Investita della questione, la Corte torinese ha negato il riconoscimento e la trascrizione, ritenendo che tale effetto avrebbe introdotto nello stato civile italiano uno status filiationis non previsto dal sistema interno e non assimilabile all’adozione in casi particolari.
Il raffronto è utile proprio perché le due ipotesi non coincidono: nel caso torinese il titolo straniero avrebbe inciso direttamente sulla struttura dello status, introducendo una filiazione riferibile a più di due genitori; nel caso barese, invece, la pluralità delle figure familiari resta esterna al titolo da riconoscere, costituendo il contesto nel quale valutare la continuità di una posizione adottiva già accertata all’estero[24].
Ne discende, dunque, che la decisione barese non può essere letta come precedente favorevole alla plurigenitorialità. Tale pronuncia non afferma che la compresenza di più figure familiari consenta di moltiplicare le posizioni di status genitoriale; mostra, di contro, che la complessità della vicenda familiare non può essere trasformata, in assenza di elementi concreti di contrarietà all’ordine pubblico, in una ragione ostativa al riconoscimento dello status straniero.
Per questa ragione, la rilevanza sistematica della decisione, seppur circoscritta, appare tutt’altro che marginale: essa risiede nell’aver distinto la conservazione di uno status straniero già costituito dalla diversa questione della possibile conformazione plurima della filiazione.
La distinzione assume, allora, un significato propriamente sistematico: la struttura biparentale conserva la funzione di modello ordinario di imputazione della filiazione, ma non può essere elevata a criterio implicito di esclusione di titoli stranieri che, pur inscritti in assetti familiari più articolati, non producano effetti contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento.
4.Notazioni conclusive in materia di evoluzione della genitorialità: funzione di cura, appartenenza familiare e limiti dello status
Allo stesso tempo, la pronuncia della Corte d’Appello di Bari merita di essere letta oltre la soluzione del caso de quo, dal momento che offre l’occasione per interrogarsi sul rapporto tra la forma giuridica della filiazione e la concretezza dell’esperienza familiare nell’epoca contemporanea.
Tale vicenda, infatti, si colloca entro un mutamento più profondo che investe la società odierna, nella quale la genitorialità non è più ricostruibile secondo il solo paradigma della derivazione biologica. L’evoluzione degli assetti familiari ha progressivamente incrinato l’idea di una necessaria coincidenza tra generazione del figlio, attribuzione formale dello status genitoriale ed esercizio quotidiano della responsabilità, così che oggigiorno tali piani possono distinguersi e ricomporsi secondo modalità diverse, le quali – al contempo – non possono essere ricondotte esclusivamente ad una mera somma di relazioni affettive, liberamente traducibili in posizioni di status.
In questa tensione, alimentata dalle trasformazioni sociali e dalle possibilità offerte dall’evoluzione scientifica, si colloca uno degli interrogativi più delicati del diritto contemporaneo della filiazione: comprendere se le sue categorie debbano soltanto ricondurre la complessità dei rapporti familiari entro forme già note, oppure se possano, entro limiti rigorosi dettati dall’ordinamento, offrire veste legale a configurazioni relazionali che abbiano già assunto stabilità, riconoscibilità e incidenza sull’identità del figlio.
Non sembra sufficiente, allora, ricondurre tali questioni alla generica contrapposizione tra modelli tradizionali e nuove forme familiari, poiché tale dicotomia rappresenta, al più, l’instabilità dei modelli sociali, ma non chiarisce secondo quali criteri l’ordinamento debba selezionare le relazioni familiari giuridicamente rilevanti alla luce delle nuove fenomenologie relative alla filiazione.
L’evoluzione dei modelli familiari, dunque, non rileva come dato sociologico esterno al diritto, né come fatto destinato a imporsi automaticamente sulle categorie esistenti, ma come indice della necessaria mediazione tra esperienza e forma giuridica, poiché il diritto di famiglia è chiamato a misurare la tenuta delle proprie categorie dinanzi a rapporti che, nella prassi, hanno già assunto stabilità, riconoscibilità e incidenza sulla posizione della persona, così che la regola familiare non può essere ricostruita né muovendo dalla sola rigidità del modello legale, né assumendo la mera effettività del rapporto come fonte immediata di qualificazione giuridica[25].
Il criterio ermeneutico, allora, deve essere ricercato nella configurazione costituzionale della famiglia quale luogo di rilevanza giuridica della persona[26], nel quale la forma non vale per la sua astratta corrispondenza a un modello, ma per la capacità di dare ordine e continuità ai rapporti nei quali si costruisce la posizione del figlio.
Del resto, «la famiglia è lo specchio della società, più che del diritto»[27], pertanto il diritto familiare e minorile, così come le categorie giuridiche che lo governano, vive una nuova fase nella quale l’adeguamento ai dati sociali, economici e culturali non può tradursi in mera ricezione del fatto, ma deve compiersi attraverso soluzioni coerenti con i principi, dalle quali dipende la concreta fisionomia dei rapporti familiari nella contemporaneità.
Ne consegue, dunque, che la stessa nozione giuridica di famiglia non deve essere intesa in termini statici, essendo la stessa la sede elettiva entro la quale l’ordinamento è chiamato a misurarsi con la propria capacità di intercettare le trasformazioni sociali e di tradurle in soluzioni giuridiche dotate di coerenza sistematica.
Per questa ragione, la trasformazione delle relazioni familiari non autorizza l’immediata conversione del fatto in status; tuttavia, al tempo stesso, impedisce di intendere la tipicità degli status come presidio meramente conservativo, insensibile alla concreta posizione del figlio e alla stabilità delle relazioni nelle quali lo stesso è giuridicamente e affettivamente inserito, alla luce del fatto che «per quanto diverse possano essere le sue modalità di organizzazione» la famiglia «è finalizzata all’educazione e alla promozione di coloro che vi appartengono»[28].
Lo status, in tale prospettiva, conserva una funzione propriamente ordinante, volta ad individuare la forma giuridica attraverso cui l’ordinamento riconosce l’appartenenza familiare del figlio, ossia quelle relazioni costitutive della sua posizione familiare.
È proprio questa funzione a sottrarre la filiazione alla sola effettività della cura e, insieme, a impedire che lo status rimanga insensibile a vicende familiari già stabilizzate o giuridicamente qualificate, nelle quali l’origine generativa e l’imputazione giuridica della genitorialità non coincidano pienamente.
La conclusione richiede, tuttavia, un’ulteriore riflessione: se lo status non può essere ridotto alla cura, la cura stabilmente assunta non può essere confinata, in ogni caso, nell’irrilevanza giuridica. Occorre allora collocarsi in una zona intermedia, nella quale la funzione genitoriale non opera come fonte autonoma della filiazione, ma come indice della responsabilità effettivamente assunta nei confronti del figlio. Tale funzione non fonda, di per sé, lo status; consente, piuttosto, di verificare se la forma giuridica disponibile sia ancora idonea a rappresentare la posizione familiare del minore, oppure se produca una scissione irragionevole tra una posizione di fatto e una posizione legalmente riconosciuta.
È in questa prospettiva che può essere richiamato uno strumento della tradizione giuridica statunitense: la genitorialità funzionale[29]. Con tale nozione non si designa una generica relazione di cura, né una genitorialità attenuata rispetto a quella legale, ma l’ipotesi in cui un soggetto, pur fuori dai criteri ordinari di attribuzione dello status, abbia stabilmente esercitato le funzioni proprie della genitorialità, assumendo nella vita familiare del minore una posizione riconoscibile come genitoriale[30].
In questo senso, la prospettiva funzionale non scioglie lo status nella fattualità del rapporto, ma permette di considerare, secondo la formula che valorizza «la dimensione del fatto a prescindere dalla struttura»[31], se la responsabilità già assunta sia rimasta estranea al diritto o abbia concorso, con sufficiente stabilità, alla definizione della condizione familiare del figlio, impedendo quella separazione quasi meccanica tra la forma della filiazione e la responsabilità familiare che la stessa è chiamata a ordinare.
A questo punto, occorre precisare che il rilievo della genitorialità funzionale deve essere colto, rispetto alla decisione in commento, non sul piano dell’identità della fattispecie, ma su quello della sua capacità ordinante. Non si tratta, infatti, di assimilare il riconoscimento di uno status adottivo straniero alla formazione interna dello status del figlio nato da PMA omoaffettiva, bensì di verificare se la funzione genitoriale concretamente esercitata possa concorrere alla valutazione degli effetti che il titolo straniero è destinato a produrre nei confronti del minore. Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Bari, non era in discussione il regime della procreazione medicalmente assistita, ma la posizione di un minore inserito in un assetto familiare nel quale dato biologico, titolo adottivo e funzione di cura non risultavano integralmente sovrapposti. Anche in tale contesto, la categoria della genitorialità funzionale consente di evitare una lettura meramente esteriore della vicenda: non ogni figura affettivamente presente diviene genitore; tuttavia, la responsabilità genitoriale stabilmente esercitata non può essere considerata irrilevante quando il diniego di continuità dello status incida sulla concreta appartenenza familiare del figlio.
La genitorialità funzionale consente, poi, di accostare il tema della plurigenitorialità senza confonderlo con la mera pluralità delle relazioni di cura. Sotto questo profilo, l’esercizio stabile delle funzioni genitoriali può assumere rilievo quando la posizione del figlio non sia adeguatamente descritta dai soli indici strutturali della filiazione; da ciò, tuttavia, non deriva né l’attribuzione automatica dello status genitoriale a più di due soggetti, né l’assunzione della genitorialità funzionale quale antecedente necessario della plurigenitorialità.
Dal punto di vista sistematico, si deve – a questo punto – porre in essere delle opportune riflessioni anche in relazione alla genitorialità sociale. Con tale espressione, si intende quello strumento mediante il quale dottrina e giurisprudenza hanno dato nome a relazioni familiari in cui un soggetto, pur non essendo genitore in senso formale, abbia svolto stabilmente compiti di cura, educazione e presenza nella vita del minore.
La sua importanza è particolarmente evidente nei casi di famiglie ricomposte, nelle relazioni affettive instaurate con il figlio del partner e, più in generale, in quelle situazioni nelle quali la dimensione familiare non coincide integralmente con il titolo giuridico.
Occorre specificare, tuttavia, che la genitorialità sociale non può essere sovrapposta alla genitorialità funzionale: la prima nasce come categoria di emersione del rapporto di fatto, consentendo di valorizzare una relazione significativa e, se del caso, di proteggerla attraverso strumenti rimediali; la seconda, invece, interroga più direttamente il rapporto tra responsabilità assunta e forma giuridica della filiazione.
La distinzione, dunque, non è meramente nominalistica: la genitorialità sociale consente di giustificare la tutela della continuità relazionale senza implicare necessariamente l’attribuzione dello status; la genitorialità funzionale, al contrario, permette di dare rilievo a quell’esercizio di responsabilità tale da incidere stabilmente sulla posizione familiare del figlio, rendendo problematica una risposta meramente successiva o indiretta, poiché la responsabilità esercitata, pur non essendo ancora titolo, non può essere trattata come fatto giuridicamente neutro. In altre parole, la genitorialità funzionale si colloca in una zona nella quale l’ordinamento deve verificare se la protezione della relazione sia sufficiente o se, al contrario, l’appartenenza familiare del minore esiga una forma più intensa di riconoscimento[32].
Il discorso sulla plurigenitorialità può essere ripreso, a questo punto, nella sua esatta portata. Non si tratta soltanto di riconoscere rilievo alla funzione genitoriale esercitata da un soggetto diverso dal genitore legale, ma di interrogarsi sulla possibilità che lo stato di figlio sia riferito, entro limiti normativamente definiti, a più di due figure genitoriali. La differenza è decisiva: nel primo caso viene in rilievo la responsabilità assunta nella vita del minore e la sua eventuale protezione giuridica; nel secondo, è investita la conformazione stessa dello status filiationis.
La pluralità delle funzioni genitoriali resta, poi, distinta dalla pluralità degli status, poiché la conformazione della filiazione non può essere rimessa alla sola consistenza del rapporto, ma richiede una mediazione normativa capace di preservare la funzione propria dello status. Al tempo stesso, la rigidità delle forme non può impedire all’ordinamento di interrogarsi sulla sufficienza degli strumenti disponibili, quando la vita familiare del minore si sia già stabilizzata secondo assetti che il modello ordinario non riesce a descrivere compiutamente.
L’evoluzione dei modelli familiari nella società contemporanea ha reso meno persuasiva una ricostruzione della genitorialità interamente affidata alla corrispondenza tra derivazione biologica, paradigma eterosessuale e forma tradizionale dello status. Entro tale processo, l’omogenitorialità assume un rilievo non meramente descrittivo, poiché mostra come la posizione del figlio possa formarsi in contesti nei quali fondamento biologico del rapporto, responsabilità genitoriale e continuità della cura non coincidono integralmente, senza che ciò imponga una disciplina speciale della filiazione. Il dibattito sulla PMA omoaffettiva rende evidente, in questa prospettiva, il limite di una tutela affidata a strumenti successivi, quali l’adozione in casi particolari: il genitore non biologico viene riconosciuto soltanto dopo essere stato inizialmente collocato fuori dallo status del figlio, con la conseguenza che la responsabilità assunta sin dall’origine del progetto familiare riceve protezione solo in via mediata e differita.
Occorre, a questo punto, collocare in tali riflessioni anche il principio del best interest of the child, che non consente di sovvertire la struttura dello status, né di trasformare ogni relazione di cura in rapporto di filiazione, ma impone di verificare se la forma giuridica adottata sia effettivamente idonea a preservare la continuità dell’identità familiare del minore e la stabilità delle responsabilità che intorno a lui si sono consolidate, nell’interesse superiore proprio dello stesso minore, operando come un criterio di controllo della ragionevolezza della forma giuridica rispetto alla posizione concreta del figlio.
Più specificamente, questo principio non autorizza una concezione fluida o indeterminata della filiazione, ma al tempo stesso, tuttavia, potrebbe impedire la genitorialità e gli status siano intesi in termini puramente conservativi, se la concreta vicenda familiare mostri – nella realtà – responsabilità stabilmente assunte e già capaci di incidere sulla continuità identitaria del figlio.
In questa prospettiva, l’eventuale apertura a forme di genitorialità plurima non potrebbe derivare dalla sola effettività del rapporto, né dalla mera intensità della relazione di cura, ma dovrebbe trovare fondamento in una mediazione normativa capace di coordinare il superiore interesse del minore con l’ordine pubblico familiare e con la funzione propria dello status. Il problema, dunque, non è proclamare il superamento della biparentalità, né difenderla come limite insuscettibile di verifica, ma comprendere se, in ipotesi rigorosamente delimitate, la continuità della posizione familiare del figlio e la responsabilità stabilmente assunta da più figure possano richiedere strumenti giuridici più adeguati di quelli oggi disponibili.
La decisione barese, in definitiva, non affronta direttamente il problema della genitorialità plurale, poiché il titolo straniero di cui si chiedeva il riconoscimento non attribuiva lo stato di figlio a più di due soggetti; tuttavia, proprio perché la vicenda mostra una non piena coincidenza tra derivazione biologica, responsabilità genitoriale e assetto familiare del minore, offre un criterio utile anche per impostare quella diversa questione.
Se, nel caso barese, la complessità della vicenda non poteva essere assunta come indice presuntivo di incompatibilità con l’ordine pubblico, ciò non significa che la medesima complessità sia, in altri casi, ragione sufficiente per ampliare il numero dei titolari dello status genitoriale. La questione, allora, deve essere impostata diversamente: il giudizio deve misurarsi con gli effetti che il titolo è destinato a produrre sulla posizione del figlio, verificando se la difformità rispetto al modello ordinario incida realmente sui principi fondamentali dell’ordinamento o, al contrario, costituisca soltanto il modo attraverso cui viene data continuità giuridica a una posizione familiare già consolidata.
Le trasformazioni dei modelli familiari contemporanei richiedono, quindi, di verificare la tenuta delle categorie alla luce della funzione che le stesse sono chiamate a svolgere e, pertanto, l’eventuale emersione di ipotesi di genitorialità plurima andrebbe considerata non già quale superamento nominalistico del modello biparentale, ma come possibile sviluppo del sistema quando la continuità della posizione familiare del figlio e la responsabilità stabilmente assunta da più figure rendano insufficiente la risposta offerta dagli strumenti ordinari. In questa misura, l’evoluzione dei modelli familiari può tradursi in adeguamento coerente dell’ordinamento.
La pronuncia barese si colloca, dunque, entro questa linea: non consacra un nuovo modello, ma impedisce che il modello esistente sia utilizzato come schermo formale per negare continuità a una posizione filiale già costituita e concretamente vissuta. La famiglia diviene così il terreno sul quale più nitidamente si manifesta il compito del diritto dinanzi alle trasformazioni dell’esperienza, poiché «compito specifico del giurista è quello di costruire i dati dell’esperienza in chiave giuridica, nella consapevolezza che gli stessi assumono poi una loro diretta rilevanza in sede di interpretazione della norma»[33].
[1] Sul rapporto tra procreazione medicalmente assistita, trasformazione della genitorialità e diritti del minore, v., ex multis, U. SALANITRO, Spigolature in tema di diritti del concepito e accesso alla procreazione assistita, in Giust. civ., 2015, 853 ss.; A.C. NAZZARO, Il difficile rapporto tra genitorialità e famiglia tra indicazioni giurisprudenziali e novità legislative, in Dir. succ. fam., 2017, 843 ss.; U. SALANITRO, Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 563 ss.; A.G. GRASSO, Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status, Torino, 2022; S. DEPLANO, Appunti intorno al concetto di “genitorialità” nel diritto civile, in Riv. giur. Mol. Sannio, 2023, 61 ss.; S. DEPLANO – F. CARIMINI, a cura di, Genitorialità medicalmente assistita e diritti del minore, Napoli, 2024; B. PARENZO, Riconoscibilità del minore nato in Italia dalla madre intenzionale: il sì della Consulta, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1223 ss.
[2] Sulla progressiva scomposizione della figura genitoriale e sulla distinzione tra dato biologico, volontà procreativa, cura e status, v. M. RENDA, Equiparazione o unificazione degli status filiationis? Proposte per una riforma del sistema di accertamento della filiazione, in Riv. dir. civ., 2008, 103 ss.; M. PARADISO, Filiazione, stato di figlio e gruppi familiari tra innovazioni normative e riforme annunciate, in Dir. succ. fam., 2016, p. 101G. CHIAPPETTA, Favor veritatis ed attribuzione dello status filiationis, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2016, 145 ss.; R. SENIGAGLIA, Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover essere, in Eur. dir. priv., 2017, 953 ss.; P. STANZIONE, La genitorialità tra legittimità, verità e responsabilità, in Rass. dir. civ., 2019, 668 ss.; B. SALVATORE, Il ruolo della derivazione biologica nella genitorialità: il difficile bilanciamento tra divieti generali e diritti dei singoli, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022, 1050 ss.; A. GORGONI, Il “favor” per lo stato di figlio tra verità biologica e interesse del minore, in Dir. succ. fam., 2023, 41 ss.; G. NAVONE, Note minime in tema di genitorialità intenzionale, in Foro it., 2023, I, 2343 ss.; ID., Notarella su padri e madri d’intenzione, in E. DELLE DONNE, a cura di, Quaderni de “La Scaletta”, Roma, 2024, 193 ss.; D. GIUNCHEDI, La frammentazione della figura genitoriale e i criteri di attribuzione dello status filiationis, in M. CALDIRONI – M.P. PERRINO, a cura di, The Family (R)Evolution. Insights into Rising Parenthood Issues, Modena, 2025, 155 ss.
[3] Sul riconoscimento degli status familiari formati all’estero, ex multis, v. S. STEFANELLI, Filiazione intenzionale, ordine pubblico e diritto allo status, in Giur. cost., 2018, 2176 ss.; V. CALDERAI, Il dito e la luna. I diritti fondamentali dell’infanzia dopo Corte cost. n. 33/2021, in Giur. it., 2022, 301 ss.; O. FERACI, Art. 14 della risoluzione dell’Institut de Droit International su Human Rights and Private International Law: la circolazione transfrontaliera del rapporto di filiazione, in Dir. umani dir. internaz., 2022, 585 ss.; M.C. VENUTI, Ordine pubblico, gestazione per altri e diritti dei minori: riflessioni a partire dalla sentenza SS.UU. 30 dicembre 2022, n. 38162, in Questione giustizia, 2023, 1 ss.; M. SESTA, La maternità surrogata: il perfetto equilibrio delle Sezioni Unite, in Riv. dir. civ., 2023, 387 ss; M. PORCELLI, La trascrizione in Italia di atti di nascita da parte di coppie omogenitoriali a valle del ricorso all’estero a pratiche vietate, in O. CLARIZIA – G.A. PARINI – I. PRISCO (a cura di), Annali SISDiC, S/2024. Identità genetica e genitorialità nell’era delle tecniche procreativeNapoli, 2024, 11 ss.
[4] Sul tema, v. S. STEFANELLI, Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari: limiti applicativi e istanze di tutela dei nati da p.m.a. in coppia femminile e g.p.a., in GenIUS, 2023, 1 ss.; F. AZZARRI, L’adottato in casi particolari e l’unicità dello stato di figlio: riflessi sistematici del tramonto di un dogma, in GenIUS, 2023, 1 ss.; G. NAVONE, Domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre biologica ex art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, in Jus civile, 2017, 233 ss.; G. FERRANDO, Adozione in casi particolari e rapporti di filiazione sociale, in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, 165 ss.; G. SALVI, Omogenitorialità e adozione (in casi particolari): segnali di apertura dei giudici minorili, in Rass. dir. civ., 2015, 686 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Fam. dir., 2013, 838 ss.
[5] Sull’accordo di maternità surrogata, sui problemi di qualificazione della pattuizione e sulla non riconducibilità della gestazione per altri a un ordinario rapporto obbligatorio coercibile, v. A. RUGGERI – C. SALAZAR, «Non gli è lecito separarmi da ciò che è mio»: riflessioni sulla maternità surrogata alla luce della rivendicazione di Antigone, in Consulta Online, 2017, 138 ss.; G. TERLIZZI, I nodi della regolazione della maternità surrogata nel diritto civile italiano attraverso un’indagine comparatistica, in A. RODRIGUEZ – A. PEREZ – G. BERTI DE MARINIS (A CURA DI) Los nuevos retos del derecho de familia, Valencia, 2020, 491 ss.; G. SCIANCALEPORE, La maternità surrogata. Profili comparatistici, in Comp. e dir. civ., 2021, 445 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA – N. CIPRIANI – G. FREZZA – G. PERLINGIERI – P. VIRGADAMO, Manuale di diritto di famiglia, Napoli, 2021, 149 ss.; V. CALDERAI, Il dito e la luna. I diritti fondamentali dell’infanzia dopo Corte cost. n. 33/2021, in Giur. it., 2022, 301 ss.; A.G. GRASSO, Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status, Torino, 2022; V. CALDERAI, La dignità umana, legal irritant del XXI secolo. Note minime sulla (in)disponibilità dei diritti inviolabili dopo S.U. 38162/2022, in Nuova giur. civ. comm., 2023, 438 ss.; B. PARENZO, Maternità surrogata, dignità e principio personalista, in Pers. e merc., 2024, 1217 ss.
[6] Sul tema, ex multis v. U. SALANITRO, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 737 ss.; A.G. GRASSO, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 757 ss.; G. PERLINGIERI, Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni Unite in tema di c.d. maternità surrogata, in Dir. succ. fam., 2019, 337 ss.; V. BARBA, Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019, in GenIUS, 2019, 2, 19 ss; M.R. BIANCA, Le Sezioni Unite e i figli nati da maternità surrogata: una decisione di sistema. Ancora qualche riflessione sul principio di effettività nel diritto di famiglia, in Giustizia insieme, 6 febbraio 2023; G. RECINTO, Le “istruzioni” per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità, in Fam. dir., 2023, 430 ss..
[7] Sulla necessità di distinguere il piano della tecnica procreativa da quello dello status del figlio già nato, v. U. SALANITRO, Spigolature in tema di diritti del concepito e accesso alla procreazione assistita, in Giust. civ., 2015, 853 ss.; ID., I requisiti soggettivi per la procreazione assistita: limiti ai diritti fondamentali e ruolo dell’interprete, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 1360 ss.; A.G. GRASSO, Oltre l’adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. Quali regole per i nati da PMA omosex e surrogazione?, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 700 ss.; ID., Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status, op. cit.; U. SALANITRO, Procreazione medicalmente assistita (diritto civile), in Enc. dir. – I tematici, IV, Famiglia, diretto da F. MACARIO, Milano, 2022, 1045 ss.; B. PARENZO, Di nuovo alla Consulta la questione della riconoscibilità del minore da parte della “madre intenzionale”: contro un’interpretazione conforme, in favore di una sentenza di accoglimento, in Nuove leggi civ. comm., 2024, 1457 ss.; ID., Riconoscibilità del minore nato in Italia dalla madre intenzionale: il sì della Consulta, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1223 ss. L. VIZZONI, La genitorialità oltre la tecnica: status, dato biologico e limiti della legge n. 40/2004. Riflessioni sistematiche a margine di Corte cost. n. 155/2025, in Nuova giur. civ. comm., 2026, 362 ss.
[8] Ancora, in tema di ordine pubblico internazionale, gestazione per altri e riconoscimento degli status familiari formati all’estero, v. E. MALFATTI, La gestazione per altri, tra un diritto (ormai) vivente e nuove (problematiche) opzioni legislative, in Dir. Soc., 2025, 3, 581 ss.; M. MANTOVANI, Sullo status dei nati da gestazione per altri all’estero. Nihil novi? Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162, in G. ALPA, A. FUSARO, G. IUDICA, M. MANTOVANI, R. PUCELLA (A CURA DI), Liber Amicorum per Paolo Zatti, Napoli, 2023, 1727 ss.; G. SALVI, Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri, in Giur. It., 2023, 11, 2320 ss.; G. PERLINGIERI – G. ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019; G. FERRANDO, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento, in Fam. dir., 2019, p. 677 ss.; M. DOGLIOTTI Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri, in Fam. dir., 2019, p. 667 ss.; O. FERACI, Ordine pubblico e riconoscimento in Italia dello status di figlio “nato da due madri” all’estero: considerazioni critiche sulla sentenza della Corte di cassazione n. 19599/2016, in Riv. dir. internaz., 2017, 169 ss.
[9] G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Milano, 1970, 35 ss.; ID., Ordine pubblico (dir. priv.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 1038.
[10] Del resto, l’ordine pubblico descrive l’«insieme di principi che identificano l’ordinamento in un dato momento storico», v. G. PERLINGIERI – G. ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, op. cit., 21.
[11] Sul ruolo dell’ordine pubblico internazionale nel riconoscimento dello status filiationis e sulla circolazione degli status familiari, v. Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, in Corr. giur., 2017, 190 ss., con nota di G. FERRANDO, Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis; G. PERLINGIERI – G. ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019, 21 ss.; U. SALANITRO, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, op. cit., 737 ss.; M.C. VENUTI, Ordine pubblico, gestazione per altri e diritti dei minori: riflessioni a partire dalla sentenza SS.UU. 30 dicembre 2022, n. 38162, in Questione giustizia, 2023, 1 ss.; M. MANTOVANI, Sullo status dei nati da gestazione per altri all’estero. Nihil novi? Riflessioni a margine di Cass., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, in G. ALPA, A. FUSARO, G. IUDICA, M. MANTOVANI, R. PUCELLA (A CURA DI), Liber Amicorum per Paolo Zatti, Napoli, 2023, 1727 ss.; S.P. PERRINO, The unruly horse: la clausola generale di ordine pubblico nel riconoscimento dello status filiationis da surrogazione della maternità, in Dir. succ. fam., 2023, 267 ss.
[12] G. LIBERATI BUCCIANTI, Autonomia privata e ordine pubblico familiare, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022, 67 ss.; G. LIBERATI BUCCIANTI, Ordine pubblico e relazioni familiari, Napoli, 2021; A. ZOPPINI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia sessant’anni dopo, in Riv. dir. civ., 2002, 213 ss.; P. PERLINGIERI, I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare, in P. PERLINGIERI (A CURA DI), Rapporti personali nella famiglia, Napoli, 1982, 39 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 381 ss.
[13] Sulla funzione dell’ordine pubblico internazionale nel riconoscimento degli status familiari e sulla necessità di non ridurre il controllo alla mera difformità tra istituto straniero e categorie interne, v. S.P. PERRINO, L’ordine pubblico applicato alla filiazione da maternità surrogata, in G. LA ROCCA – E. BILOTTI – V. PICCININI (A CURA DI), Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte, Torino, 2024, 215 ss., spec. 219 ss.; E. ERRIGO, Pluralità di modelli familiari e conservazione dello status: osservazioni in tema di ordine pubblico e riconoscimento della filiazione transfrontaliera, in Dirittifondamentali.it, 1/2024, 58 ss.; S. STEFANELLI, Filiazione intenzionale, ordine pubblico e diritto allo status, op.cit.
[14] Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in merito v. O. FERACI, La nozione di ordine pubblico alla luce della sentenza della Corte di cassazione (sez. un. civ.) n. 12193/2019: tra «costituzionalizzazione attenuata» e bilanciamento con il principio del superiore interesse del minore, in Riv. dir. internaz., 2019, 1137 ss.; Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33; Cass., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162.
[15] Sulla discussa possibilità di distinguere tra modelli commerciali e modelli solidaristici di gestazione per altri, v. K. TRIMMINGS – P. BEAUMONT (A CURA DI), International Surrogacy Agreements. Legal Regulation at the International Level, Oxford, 2013; V. SCALISI, Maternità surrogata: come «far cose con regole», in Riv. dir. civ., 2017, 1097 ss.; C. FENTON-GLYNN – J.M. SCHERPE, Surrogacy in a Globalised World. Comparative Analysis and Thoughts on Regulation, Cambridge, 2019; Y. MARGALIT, Determining Legal Parentage between Family Law and Contract Law, Cambridge, 2019; G. TERLIZZI, I nodi della regolazione della maternità surrogata nel diritto civile italiano attraverso un’indagine comparatistica, op.cit. In tal senso, si deve segnalare A.G. GRASSO, Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status, in cui l’A. muove dalla necessità di non appiattire ogni forma di gestazione per altri sul paradigma della surrogazione commerciale, distinguendo le ipotesi lucrative da quelle altruistiche e sottoponendo queste ultime a una verifica di compatibilità con i principi costituzionali e con l’interesse del nato. Tale perspicace prospettiva non mira a trasformare l’autonomia privata in fonte immediata dello status, ma a interrogarsi sulle tecniche giuridiche idonee a costituire o riconoscere la posizione filiale in presenza di una gestazione non mercantile, valorizzando il controllo dell’autorità pubblica quale presidio contro la riduzione della gestante e del minore a oggetto dell’accordo.
[16] Sulla circolazione dello status filiationis nello spazio europeo e sul rapporto tra ordine pubblico nazionale, ordine pubblico europeo e diritti di libera circolazione, v. V. SCALISI, “Famiglia” e “famiglie” in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, 7 ss.; F. DEANA, Rapporti e status familiari nel diritto dell’Unione europea. Tra mutuo riconoscimento e salvaguardia dei particolarismi nazionali, Torino, 2020, 51 ss.; M.C. BARUFFI, La proposta di Regolamento UE sulla filiazione: un superamento dei diritti derivanti dalla libera circolazione, in Fam. dir., 2023, 535 ss.; E.M. MAGRONE, Un nuovo tassello verso il mutuo riconoscimento delle situazioni familiari: la proposta di Regolamento UE in materia di filiazione, in Studi sull’integrazione europea, 2023, 101 ss.; S. DE VIDO, Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico “rafforzato” dell’Unione europea, in Eurojus, 2023, 35 ss.; ; O. FERACI, I “controlimiti” al funzionamento del limite dell’ordine pubblico nella proposta di regolamento europeo in tema di filiazione, in Riv. dir. internaz., 2023, 779 ss.; R. SENIGAGLIA, La circolazione dello status filiationis discendente da pratica di maternità surrogata costituito in paesi extra UE e in paesi intra UE. Le ragioni di una soluzione differenziata, in Dir. fam. pers., 2024, 1285 ss; O. FERACI, Lo spazio di operatività dell’ordine pubblico nella proposta di regolamento in materia di filiazione, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2024, n. 2, 117 ss.
[17] S.P. PERRINO, L’ordine pubblico applicato alla filiazione da maternità surrogata, op.cit., 219 ss., in cui l’A. sottolinea il rischio che il mancato riconoscimento dello status straniero e il ricorso a strumenti interni di tutela parziale si traducano in una perdita di continuità della posizione filiale già acquisita; G. IORIO, Le adozioni «in casi particolari»: through the barricades, in G. LA ROCCA – E. BILOTTI – V. PICCININI (A CURA DI), Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia, op.cit., 119 ss.; ID., Le adozioni in Italia fra diritto vivente e prospettive di riforma, in Familia, 2022, 493 ss.; I.L. NOCERA, Adopción En Casos Especiales Y Unidad Del Status Filiationis En El Derecho Italiano: ¿Cómo Repercute En El Plano Sucesorio?, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022, 2310 ss..
[18] Sul principio del best interest of the child, ex multis, v. E. QUADRI, L’interesse del minore nel sistema della legge civile, in Fam. dir., 1999, 80 ss.; L. LENTI, «Best interests of the child» o «best interests of children»?, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 157 ss.; V. SCALISI, Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, 405 ss.; R. SENIGAGLIA, Minore età e contratto, Torino, 2020; G. DI MASI, L’interesse del minore. Il principio e la clausola generale, Napoli, 2020; M. SESTA, La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell’attuale disciplina giuridica della famiglia, in Fam. dir., 2021, 763 ss.;V. BARBA, Autonomia progressiva e miglior interesse della persona minore di età, in Dir. succ. fam., 2023, 441 ss.; E. LAMARQUE, Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore, in G. LA ROCCA – E. BILOTTI – V. PICCININI (A CURA DI), Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte, Torino, 2024, 105 ss.; L. VIZZONI, I “minori digitali” tra doveri educativi e tutele, Bari, 2025.
[19] L. VIZZONI, Il cognome del minore adottato in casi particolari: tra identità giuridica e identità sociale, in Fam. dir., 2026, 421, ove l’A. la utilizza con riferimento alla disciplina del cognome del minore adottato in casi particolari. Il richiamo è qui impiegato in senso estensivo, per indicare il rischio di una divaricazione tra posizione formale del minore nell’ordinamento interno e concreta appartenenza familiare già consolidata all’estero, tale da produrre quell’effetto brillantemente declinato nella frase citata.
[20] Sul tema della plurigenitorialità e della progressiva scomposizione della figura genitoriale, v., ex multis, D. GIUNCHEDI, La frammentazione della figura genitoriale e i criteri di attribuzione dello status filiationis, in G. CALDIRONI – M. PERRINO (A CURA DI), The Family (R)Evolution. Insights into Rising Parenthood Issues, Modena, 2025, 155 ss.; E. ERRIGO, Pluralità di modelli familiari e conservazione dello status: osservazioni in tema di ordine pubblico e riconoscimento della filiazione transfrontaliera, in Dirittifondamentali.it, 1/2024, 58 ss.; A. DIURNI, Il nuovo paradigma della plurigenitorialità nel diritto interno, europeo e internazionale, in Rivista di diritto privato, 2018, 1, 23-49; A. VESTO, La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo, Torino, 2018.
[21] Sul fondamento dell’interesse del minore d’età ad essere allevato in una famiglia caratterizzata dalla doppia figura genitoriale, padre e madre, v. M. COMPORTI, Ingegneria genetica e diritto: profili costituzionalistici e civilistici, in AA.VV., Manipolazioni genetiche e diritto, Milano, 1984, 161 ss.; A. TRABUCCHI, Procreazione artificiale e genetica umana, in Riv. dir. civ., 1986, I, spec. 505 ss. Per una diversa prospettiva, attenta alla pluralizzazione delle forme familiari e alla relativizzazione del modello unico di famiglia, v. V. SCALISI, “Famiglia” e “famiglie” in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, 7 ss.; A.C. NAZZARO, Il difficile rapporto tra genitorialità e famiglia tra indicazioni giurisprudenziali e novità legislative, op.cit., 843 ss.
[22] S.P. PERRINO, L’ordine pubblico applicato alla filiazione da maternità surrogata, op.cit., 217.
[23] E. ERRIGO, Pluralità di modelli familiari e conservazione dello status: osservazioni in tema di ordine pubblico e riconoscimento della filiazione transfrontaliera, op.cit.; S. TONOLO, L’evoluzione dei rapporti di filiazione e la riconoscibilità dello status da essi derivante tra ordine pubblico e superiore interesse del minore, in Riv. dir. internaz., 2017, 1070 ss.; S. STEFANELLI, Filiazione intenzionale, ordine pubblico e diritto allo status, in Giur. cost., 2018, op.cit.
[24] Più nello specifico, nel caso torinese l’ordine pubblico viene in rilievo rispetto alla struttura dello status che si intende introdurre nell’ordinamento italiano: il riconoscimento avrebbe comportato l’attribuzione di una posizione genitoriale ulteriore, accanto a quelle dei due genitori biologici. Nel caso barese, invece, la pluralità delle figure familiari non costituisce il contenuto dello status da riconoscere, ma il contesto nel quale deve essere valutata la continuità di uno status adottivo già formato
[25] N. LIPARI, Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali), in Enc. dir. – I tematici, IV, Famiglia, diretto da F. MACARIO, Milano, 2022, 417 ss.
[26] Per approfondire il passaggio dalla teoria istituzionalista a quella personalista della famiglia, ex multis, si segnala: A. CICU, Il diritto di famiglia, Roma, 1914, 213 ss.; P. RESCIGNO, Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma, in Riv. Dir. Civ., 1998, I, 109 ss.; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’Unità d’Italia a oggi – Parte prima. Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona», in Riv. dir. civ., 5, 2013, 1043 ss.; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’Unità d’Italia a oggi – Parte seconda. «Pluralizzazione» e «riconoscimento» anche in prospettiva europea, in Riv. dir. civ., 6, 2013, 1287 ss.; P. SIRENA, Diritto privato e diritto pubblico in una società basata sulle libertà individuali, in Riv. Dir. Civ., I, 2017, 104 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA – G. FREZZA – P. VIRGADAMO (A CURA DI), «La personalità umana nell’ordinamento giuridico» di Pietro Perlingieri, cinquant’anni dopo, Napoli, 2023, p. 364 ss; F. RINALDI, Famiglia, unioni, convivenze e Stato sociale, ovvero l’insostenibile leggerezza della famiglia, tra valori, funzioni e tutele: quali possibili orizzonti, nell’era postmoderna, per l’art. 29 della Costituzione?, in Dirittifondamentali.it, 1, 2024, 48 ss.
[27] G. ALPA, La famiglia nell’età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2, 2023, 363 ss.
[28] P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2020, 338 – 339.
[29] Sulla genitorialità funzionale, v. D. NEJAIME, The Constitution of Parenthood, in Stanford Law Review, 2020, 261 ss.; D. NEJAIME – C. JOSLIN, How Parenthood Functions, in Columbia Law Review, 2023, 319 ss.; A. VERCELLONE, PMA omoaffettiva, gestazione per altri, genitorialità funzionale. L’omogenitorialità dopo C. cost. n. 68/2025, in Riv. dir. civ., 2026, 363 ss.
[30] A. VERCELLONE, PMA omoaffettiva, gestazione per altri, genitorialità funzionale, op.cit., 401 ss.
[31] A. VERCELLONE, PMA omoaffettiva, gestazione per altri, genitorialità funzionale, op.cit., 404.
[32] Sulla genitorialità sociale e sulla rilevanza delle relazioni di cura stabilmente instaurate con il minore, v. R. SENIGAGLIA, Genitorialità sociale ed esercizio della responsabilità genitoriale. Spunti critici sul principio di esclusività dei rapporti familiari verticali, in Rass. dir. civ., 2023, 993 ss.; E. FAVILLI, Stato filiale e genitorialità sociale: dal fatto al rapporto, in Giur. it., 2022, 312 ss.; G. FERRANDO, Adozione in casi particolari e rapporti di filiazione sociale, in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, 165 ss; A. GORGONI, La rilevanza della filiazione non genetica, in Persona e mercato, 2017, 153 ss.; L. BALESTRA, La famiglia di fatto tra autonomia ed eteronomia, in Fam. dir., 2007, 194 ss.
[33] N. LIPARI, Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali), op.cit., 434.