Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
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Le Sezioni Unite sulla natura della c.d. perizia contrattuale: un’occasione persa?
Di Francesco Campione -
Le Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con ordinanza interlocutoria n. 7795/2025, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
i) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere»;
ii) «la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare»;
iii) «la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata»;
iv) «l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito».
1.Con la sentenza del 30 aprile 2026, n. 11959, la Cassazione ha finalmente avuto modo di esprimersi, nella sua massima composizione, in merito alla configurazione di un istituto – la c.d. perizia contrattuale[1] – ampiamente studiato e dibattuto nel corso degli anni[2], ma mai inquadrato definitivamente, soprattutto in ragione dell’assenza di un suo riconoscimento normativo espresso in chiave generale[3].
La Suprema Corte ha avuto l’occasione di definire, verrebbe da dire una volta per tutte, la natura della perizia contrattuale e, per questa via, di delineare la relativa disciplina giuridica, ad esempio con riguardo al rapporto tra tale istituto e il processo civile in ipotesi instaurato, prima dell’espletamento della perizia stessa, per la decisione sul diritto o sul rapporto nell’ambito della cui fattispecie rileva l’elemento rimesso all’apprezzamento dei periti.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, l’occasione è andata perduta, poiché la soluzione fornita dal Supremo Collegio appare non del tutto lineare sotto vari aspetti, che brevemente in queste note esamineremo, con l’avvertenza che la nostra attenzione si appunterà essenzialmente sulla parte ricostruttiva del fenomeno, senza entrare nei dettagli dei profili disciplinari attinenti, in particolare, al rapporto tra perizia contrattuale e processo civile[4].
2.Il caso di specie, ricostruibile anche sulla base di quanto riportato nell’ordinanza interlocutoria[5], rappresenta una delle ipotesi più frequenti in cui entra in gioco l’istituto in questione.
In breve, viene stipulato un contratto di assicurazione al cui interno è contemplata una clausola secondo la quale, in caso di disaccordo tra le parti, l’individuazione e quantificazione delle conseguenze dannose di un certo evento sono stabilite (in maniera vincolante, s’intuisce) da un collegio di esperti; l’evento che poi si verifica nel caso concreto è rappresentato da una rapina a mano armata subita dal soggetto assicurato (una oreficeria). Quest’ultimo chiede dunque il pagamento dell’indennizzo, che però viene negato dalla compagnia assicuratrice; questa allora agisce in giudizio chiedendo l’accertamento dell’inoperatività della polizza, anche in ragione della prescrizione del credito indennitario.
L’assicurato si costituisce in giudizio e, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito proprio in virtù della suddetta clausola, mentre nel merito contesta gli assunti di controparte in punto di prescrizione (e decadenza) e chiede in via riconvenzionale il pagamento dell’indennizzo di polizza.
Il giudice di primo grado accoglie la domanda attorea e rigetta la riconvenzionale, e questo esito trova sostanziale conferma in appello.
Giunta la vicenda in sede di legittimità, la Terza Sezione della Cassazione trasmette gli atti alla Prima Presidente, per esaminare in Sezioni Unite la questione relativa alla autonoma configurazione della perizia contrattuale rispetto all’arbitrato rituale, ai fini dello scrutinio del primo motivo del ricorso, giacché se si qualificasse la perizia contrattuale come una species dell’arbitrato libero, si dovrebbe predicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione, con conseguente impossibilità, nella specie, per la compagnia assicuratrice di adire l’autorità giudiziaria fino all’espletamento della perizia.
È intuitivo, infatti, che la ricostruzione della natura della perizia contrattuale è fondamentale per inquadrare la relativa eccezione – all’interno del processo in ipotesi instaurato, prima dell’espletamento della perizia stessa, per la decisione sul diritto o sul rapporto nell’ambito della cui fattispecie rileva l’elemento rimesso all’apprezzamento dei periti – in termini di questione di rito ovvero di merito.
3.Prima di esaminare il ragionamento espresso dalle Sezioni Unite, conviene ricordare che il panorama ricostruttivo intorno alla perizia contrattuale si presenta(va) alquanto eterogeneo. Tale istituto, infatti, è stato spesso descritto come una forma particolare di arbitrato (e cioè come strumento di risoluzione di controversie tecniche) o di arbitraggio (ossia come meccanismo di integrazione di un contratto lasciato incompleto in qualche suo elemento dalle parti: art. 1349 c.c.), ovvero come figura mista (arbitrato o arbitraggio a seconda dei casi), oppure ancora come realtà giuridica autonoma[6].
Invero, col tempo è risultato possibile delineare alcuni tratti generalmente riconosciuti: l’attività dei periti, che sfocia in un responso per le parti vincolante, è limitata alla soluzione di una questione tecnica (o eventualmente di più questioni) e non di una controversia giuridica sulle sorti di un certo rapporto; al tempo stesso, però, la questione, la cui soluzione è demandata ai periti, assume rilevanza nell’ambito di quel certo rapporto, il quale a sua volta – se controverso, per così dire, nella sua interezza – può essere “portato” in sede giurisdizionale prima dell’espletamento della perizia.
In questo contesto, va osservato che la giurisprudenza, pur con qualche incertezza ricostruttiva, tende a equiparare, sul piano strutturale (ma a ben vedere anche funzionale), perizia contrattuale e arbitrato irrituale[7]. In questo ordine di idee, in sintesi, la perizia contrattuale e l’arbitrato irrituale si distinguono essenzialmente per l’oggetto del contrasto che il terzo, nei due casi, è chiamato a comporre: con la perizia le parti chiedono al terzo di risolvere una o più questioni tecniche, senza che il responso investa la situazione giuridica nel suo complesso; con l’arbitrato irrituale le parti demandano al terzo la composizione di una vera e propria controversia giuridica su un diritto o su un rapporto; in entrambi i casi, comunque, si configura un mandato dalle parti al terzo al fine di risolvere il contrasto su basi negoziali[8] (mentre con l’arbitrato rituale, sempre secondo la giurisprudenza, la controversia giuridica è risolta per una via idonea al raggiungimento di un risultato di efficacia equipollente a quella del dictum del giudice statale, dunque mediante uno strumento avente natura giurisdizionale[9]).
In maniera più netta e condivisibile, secondo la dottrina (processualistica) che più analiticamente ha studiato l’istituto in questione, la perizia è un fenomeno arbitrale, dunque è un mezzo di risoluzione delle controversie, il quale si differenzia dall’arbitrato strettamente inteso per l’ampiezza dell’oggetto rimesso al responso del terzo, trattandosi – in caso di perizia – di risolvere solo una o più questioni tecniche (rilevanti nella fattispecie di un certo diritto assunto come preesistente) e non di decidere sulla situazione sostanziale nella sua completa estensione (come avviene in caso di arbitrato per così dire classico)[10].
4.Le Sezioni Unite, prendendo evidentemente spunto dalla dottrina che più analiticamente ha studiato il fenomeno, hanno passato in rassegna le ipotesi che solitamente (e, vien fatto di pensare, pacificamente) vengono ricondotte alla perizia contrattuale[11]. In questo senso, senza dilungarci eccessivamente sul punto, hanno in primo luogo richiamato i due casi “classici”, e cioè: a) la previsione, dedotta in clausole apposte ad alcuni contratti di assicurazione, in base alla quale, in caso di disaccordo tra le parti, uno o più elementi di pregnanza tecnica (il quantum del danno prodotto; il grado di invalidità; il nesso di causalità tra l’evento e il danno; e così via) e rilevanti ai fini dell’esistenza o del modo di essere di una situazione giuridica soggettiva (il diritto risarcitorio), sono oggetto della valutazione e dell’accertamento di uno o più esperti designati dalle parti, i quali risolvono tali questioni servendosi delle proprie cognizioni tecnico-scientifiche mediante un responso per i contraenti vincolante (si tratta dell’ipotesi ricorrente nel caso di specie); b) i c.d. arbitrati tecnici o sulle qualità, che si configurano normalmente in caso di contratti a prestazioni corrispettive in cui una parte s’impegna a dare o fare qualcosa verso il corrispettivo di un prezzo o di un compenso e dove i contraenti stabiliscono che, in caso di divergenze maturate in fase esecutiva in ordine alla qualità delle cose fornite, dell’opera o del lavoro effettuati, la decisione – vincolante per le parti – circa la corrispondenza o meno di quanto fatto a quanto previsto o promesso sia affidata ad uno o più terzi.
In queste ipotesi l’attività dei periti è funzionale al superamento di una controversia. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno espressamente riconosciuto tale aspetto solo con precipuo riferimento alla casistica dei contratti di assicurazione, nondimeno in parte qua confermando l’accostamento della perizia all’arbitrato[12] (vien da pensare, però, che nell’ottica della Suprema Corte l’assunto possa quantomeno valere anche per le fattispecie assimilabili alla casistica menzionata[13]).
Inoltre, questo passaggio sembra difettare di una doverosa puntualizzazione (o comunque non sembra pienamente nitido sul punto), e cioè che la funzione del perito è quella di risolvere una contesa circoscritta a uno o più elementi specifici della situazione sostanziale (dunque non estesa a quest’ultima nella sua piena consistenza).
Il Supremo Collegio ha pure fatto richiamo[14] alla casistica in relazione alla quale l’intervento del terzo esperto si colloca nell’ambito di un contratto di trasferimento di partecipazioni sociali, nell’ottica della fissazione del prezzo definitivo di cessione; e ha aggiunto[15] che in ipotesi come questa non vi è lite su un bene della vita preteso e contestato, ma ricorre solo la necessità di stabilire un prezzo.
Qui, a nostro avviso, si annida una prima criticità ricostruttiva della sentenza in commento. Infatti, se la funzione dell’esperto non è quella di risolvere una controversia su un determinato elemento di pregnanza tecnica, ma di determinare l’elemento stesso in luogo delle parti nell’ambito di un certo contratto, onde completare il contenuto di questo, si è al cospetto di un arbitraggio ex art. 1349 c.c., e dunque di un istituto normativamente autonomo, e non di una perizia contrattuale propriamente intesa[16].
D’altronde, rappresenta un dato ormai abbastanza acquisito che perizia contrattuale e arbitraggio integrano due fenomeni distinti (sebbene nella pratica possa talora risultare non semplice l’individuazione della linea di demarcazione tra i due istituti): la prima si risolve in un’attività di accertamento (tecnico), il secondo dà luogo a un’attività avente carattere dispositivo, caratterizzandosi per la sua funzione integrativa di un rapporto; il perito limita la propria attività di accertamento a una o più questioni (controverse) rilevanti nell’ambito di un rapporto assunto come preesistente, svolgendo un ruolo che, in mancanza di accordo peritale, spetterebbe al giudice chiamato a risolvere la controversia sull’intero rapporto de quo, mentre l’arbitratore interviene in luogo dei contraenti stessi nell’ottica del completamento della normazione negoziale, dunque della formazione del rapporto[17]. Insomma, la perizia contrattuale – che può anche prescindere dall’esistenza di un negozio giuridico[18] – interviene non a monte della formazione del rapporto contrattuale, ma a valle di essa, nella fissazione di una questione relativa al rapporto già formato[19].
Di recente la dottrina ha avuto modo di rimarcare i tratti differenziali tra perizia contrattuale e arbitraggio, prendendo spunto proprio dalla casistica dei contratti di trasferimento di partecipazioni sociali o di azienda (la quale evidentemente rappresenta una di quelle dimensioni ove sul piano pratico la distinzione tra i due istituti non sempre è agevole); da questa dottrina, a nostro avviso, sono ricavabili spunti che consentono di inquadrare la casistica de qua in maniera più precisa rispetto a quanto sviscerato sul punto dalle Sezioni Unite[20].
Da una parte, infatti, va collocata, ad esempio, l’ipotesi in cui le parti nel contratto contemplino l’obbligo dell’acquirente di corrispondere un certo prezzo provvisorio, con l’accordo che il prezzo definitivo venga determinato in una fase successiva mediante l’impiego di specifici criteri economico-matematici; con l’ulteriore previsione contrattuale che, in mancanza di accordo sulla determinazione del prezzo definitivo, venga nominato un terzo arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c., affinché proceda alla determinazione del prezzo in questione.
Dall’altra parte, invece, va collocata l’ipotesi nella quale le parti pattuiscano il prezzo in una componente necessaria e fissa, e in una eventuale e variabile, da pagarsi successivamente alla stipula, in dipendenza di determinate circostanze da accertare e valutare sulla base di determinati criteri di pregnanza tecnica; anche qui, con l’ulteriore previsione che, in caso di disaccordo sul verificarsi delle circostanze o sull’applicazione dei criteri, venga demandata a un terzo la fissazione vincolante dell’ammontare della eventuale variazione di prezzo, previo accertamento delle predette circostanze e previa applicazione dei menzionati criteri.
Muovendo dal rilievo che in entrambi i casi il prezzo è determinabile, poiché la parti hanno previsto come determinarlo, la dottrina in esame osserva che, nella prima situazione, i contraenti hanno previsto che il prezzo sia quello determinato dal terzo, eventualmente sulla base dei criteri che essi hanno precisato; mentre nella seconda situazione, diversamente, le parti hanno stabilito i criteri in base ai quali il prezzo è determinato e hanno previsto che il prezzo sia quello derivante dall’applicazione dei criteri de quibus. In questa seconda ipotesi, in altri termini, l’intervento del terzo è contemplato in via eventuale, per il caso in cui emerga tra le parti un conflitto sul funzionamento di siffatti criteri; qui il terzo non determina, lui, la prestazione, ma dichiara quale essa è in base ai criteri fissati[21].
In definitiva, l’impressione è che il Supremo Collegio non sia riuscito a cogliere e a mettere bene a fuoco i tratti peculiari della perizia contrattuale, che consentono, sul piano soprattutto funzionale, di non confonderla con l’arbitraggio e di tenerla distinta dall’arbitrato stricto sensu. In questo senso, assume rilievo un altro passaggio della sentenza commento, ove il riferimento delle Sezioni Unite sembrano essere i c.d. arbitrati sulle qualità[22]: se l’intervento del terzo esperto è voluto dalle parti al fine dell’emissione di un responso vincolante nella fase esecutiva (e non formativa) del rapporto, onde fissare un elemento necessario all’esecuzione del contratto o alla prosecuzione del rapporto contrattuale, è vero che può non esservi controversia in senso giuridico, ma vi è comunque contrasto su un punto tecnicamente qualificato e rilevante in una fattispecie giuridica; in casi del genere, il responso del terzo si appunta solo sul profilo specifico rimesso al suo apprezzamento, posto che egli non è chiamato a rendere una decisione relativa ai diritti e alle pretese nell’ambito della cui fattispecie tale elemento assume rilevanza (adempimento della controprestazione, risarcimento del danno, risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, e così via)[23].
Del resto, non va trascurato che la pattuizione di perizie contrattuali non di rado è espressione di una valutazione di ordine pratico, nel senso che le parti all’atto della stipula del contratto decidono di affidare all’apprezzamento (vincolante) di soggetti esperti quei profili più idonei a determinare un contrasto (e destinati, in un eventuale giudizio, ad essere oggetto di consulenza tecnica), nella prospettiva che, magari, una volta risolto il dissidio tecnico, il rapporto giuridico possa tornare a incanalarsi lungo i binari di una fisiologica relazione sostanziale.
5.Un’altra criticità ricostruttiva della sentenza in commento è rintracciabile nella parte in cui le Sezioni Unite hanno riconosciuto la riconducibilità della perizia contrattuale all’area dell’arbitrato[24]. In realtà, questa idea, di per sé e in linea generale, è a nostro avviso da accogliere, ma ciò che sul punto non convince della sentenza qui scrutinata risiede in alcuni suoi passaggi argomentativi.
Come anticipato, le Sezioni Unite hanno (non condivisibilmente) delimitato l’area delle ipotesi (tradizionalmente annoverate come fattispecie) di perizia contrattuale, in cui questa può essere accostata all’arbitrato poiché è impiegata per il superamento di una controversia, alla casistica delle clausole peritali apposte in contratti d’assicurazione (è lecito comunque ipotizzare che, nella prospettiva della Suprema Corte, l’assunto possa quantomeno valere anche per le fattispecie assimilabili alla casistica menzionata; v. retro, § 4).
Al di là di questo aspetto, il punto che intendiamo discutere sta nella parte in cui il Supremo Collegio ha qualificato la rinunzia espressa alla giurisdizione ordinaria come elemento di discrimine tra la perizia contrattuale come fenomeno arbitrale e la perizia contrattuale per così dire pura, ossia priva di natura arbitrale.
In altri termini, secondo la Corte, se nel patto peritale le parti indicano espressamente di voler rinunciare alla giurisdizione ordinaria, siffatto accordo assume carattere compromissorio e la perizia contrattuale integra un arbitrato (rituale o irrituale che sia).
Se, al contrario, nel patto de quo manca tale rinunzia, la perizia contrattuale non assurge a fenomeno arbitrale, ma costituisce una figura negoziale pienamente atipica, la cui natura meramente obbligatoria non preclude alle parti di adire il giudice e di investirlo anche della “porzione” di controversia rimessa all’apprezzamento peritale; sicché, la condotta del contraente che non si curi del patto in discorso e agisca comunque in giudizio assume valore di inadempimento contrattuale, esponendo la parte a conseguenze risarcitorie[25].
In definitiva, ad avviso delle Sezioni Unite, ciò che serve a caratterizzare la perizia contrattuale in termini di arbitrato irrituale e non di figura negoziale atipica è la rinuncia delle parti ad agire in giudizio, manifestata mediante una “disposizione espressa per iscritto”, come recita l’art. 808-ter c.p.c.[26].
La suddetta impostazione non convince affatto per le seguenti ragioni.
L’opzione per la via arbitrale, manifestata nella convenzione di arbitrato, non impone alle parti di esprimere un’apposita rinuncia alla tutela in sede giurisdizionale; l’art. 806, comma 1°, c.p.c., infatti, si limita a stabilire che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
In realtà, la previsione dell’art. 808-ter c.p.c. circa la necessità di una “disposizione espressa per iscritto”, non si riferisce alla rinuncia ad agire dinanzi al giudice dello Stato – che è insita nella scelta della via arbitrale –, ma serve a identificare l’effettiva volontà delle parti in merito all’opzione tra modello rituale e modello irrituale di arbitrato.
Prima della riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – introduttivo, tra l’altro, proprio dell’art. 808-ter c.p.c. –, non vi era chiarezza sul punto e in giurisprudenza si era consolidato un orientamento secondo il quale in dubio pro irrituale. Il legislatore della riforma ha dunque chiarito che la “disposizione espressa per iscritto” è necessaria per derogare all’art. 824-bis c.p.c., affinché “la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale” e non con un lodo equipollente alla sentenza del giudice dello Stato; ove manchi la disposizione in questione e permangano dubbi sul modello arbitrale scelto, l’arbitrato deve qualificarsi come rituale[27].
Trasferendo questa considerazione nell’ambito della perizia contrattuale, viene logico inferire che, mutatis mutandis, la pattuizione che demanda a un terzo, in caso di disaccordo tra le parti, la soluzione vincolante di una questione tecnica (comunque rilevante all’interno della fattispecie di una certa situazione sostanziale) dà luogo di per sé, ossia senza necessità di esprimere un’apposita rinuncia all’azione in giudizio, a un arbitrato per così dire parziale, cioè limitato a un “pezzo” di quella certa situazione sostanziale.
Vien fatto di pensare che le Sezioni Unite, probabilmente, non abbiano tenuto conto del (piuttosto) consolidato indirizzo[28] secondo il quale nell’arbitrato – che, a differenza della giurisdizione statale, non deve rispondere a esigenze di economia processuale – è concepibile anche una domanda ad oggetto “ristretto”[29][30], e cioè limitata alla richiesta di accertamento vincolante di un elemento della fattispecie o di soluzione di una questione tecnica, anche di diritto, comunque rilevanti nell’ambito del rapporto controverso di cui alla convenzione di arbitrato; in questo modo, in sede arbitrale, vengono in gioco quelle manifestazioni della giustizia privata che, solitamente, dànno luogo proprio ai fenomeni meglio noti come perizie contrattuali o arbitrati sulle qualità, i quali, rispetto all’arbitrato in senso stretto, si caratterizzano per il fatto che l’accordo compromissorio ha ad oggetto esclusivamente la soluzione, ad opera di un terzo, della questione tecnica.
D’altronde, le Sezioni Unite, nel momento in cui hanno riconosciuto – seppur nei limiti sopra precisati – l’accostamento tra perizia e arbitrato, hanno finito con l’ammettere la possibilità che un accordo compromissorio abbia ad oggetto una controversia solo su un “segmento” della situazione sostanziale assunta come preesistente dalle parti; il rilievo che, nella giustizia privata, l’oggetto dell’accertamento arbitrale può essere anche soltanto un elemento della fattispecie del diritto o del rapporto (e non il diritto o il rapporto nella sua piena consistenza ed estensione), avrebbe dovuto condurre il Supremo Collegio a non dare risalto alla necessità dell’espressa rinunzia alla giurisdizione statale, evitando così di giungere alla distinzione tra la perizia come fenomeno arbitrale e la perizia “pura”, e riconoscendo che la perizia contrattuale rientra nell’area dell’arbitrato, con le relative conseguenze sul piano del rapporto con il processo civile[31].
6. Se la perizia contrattuale, propriamente intesa, ha natura arbitrale, rimane da chiarire come essa vada inquadrata nella dicotomia tra modello rituale e modello irrituale.
Come accennato nel precedente paragrafo, le Sezioni Unite, in un passaggio della sentenza[32], non hanno escluso, in linea teorica, che la perizia possa essere condotta anche secondo la modalità rituale, anche se sullo sfondo del ragionamento sviscerato è emersa soprattutto la comparazione con il modello irrituale[33].
Istintivamente, si dovrebbe giungere alla conclusione che, con i dovuti adattamenti correlati alla peculiarità del suo oggetto, la perizia contrattuale segue la disciplina dell’arbitrato dettata dal codice di rito; per questa via, l’opzione delle parti per la irritualità della perizia dovrebbe essere sancita, ex art. 808-ter c.p.c., dalla “disposizione espressa per iscritto” (come sembra emergere anche dalla sentenza in commento).
Tuttavia, a chi scrive tale assunto desta qualche perplessità; la diversa soluzione – peraltro tutt’altro che scontata – si fonda sui seguenti spunti.
Intanto, se assumiamo come vera l’affermazione che la perizia è una peculiare forma di arbitrato, dobbiamo anche riconoscere che essa manifesta, di per sé, il carattere dell’irritualità quantomeno in relazione all’oggetto del responso del terzo, posto che usualmente l’arbitrato è impiegato per risolvere controversie giuridiche e non esclusivamente tecniche[34].
In secondo luogo, va dato atto dell’esistenza, in seno alla dottrina processualistica, di un orientamento critico in merito alla possibilità di delimitare l’oggetto della domanda di arbitrato alla soluzione di singole questioni, quantomeno nell’ambito del modello rituale[35] (che, com’è noto, è congegnato dal legislatore come mezzo idoneo a sfociare in un lodo avente efficacia e regime analoghi a quelli della sentenza del giudice dello Stato).
Infine – e questo forse rappresenta il profilo più significativo, che in un certo senso si correla a quello indicato poc’anzi –, l’opzione per la via rituale pone la questione del regime impugnatorio della perizia contrattuale. Si tratta, peraltro, di un tema che non può essere capillarmente analizzato in questa sede in tutta la sua ampia portata, anche sul piano del dibattito scientifico[36]; sicché, ci limiteremo ad alcune sintetiche annotazioni.
In accordo con una parte della dottrina[37], siamo dell’avviso che, in quanto atto di accertamento di un certo quid che vincola le parti, emesso all’esito di un percorso processuale, la perizia debba considerarsi autonomamente impugnabile in via principale[38]; tuttavia, contrariamente a questa corrente di pensiero, riteniamo che tale possibilità non sia concessa dalla disciplina dell’arbitrato rituale, la quale si caratterizza per l’attribuzione al lodo degli effetti della sentenza giudiziale e per la predisposizione di un regime processuale strutturato secondo la logica dell’onere dell’impugnazione in via principale (dinanzi alla corte d’appello) di un atto che necessariamente abbia deciso su diritti (arg. ex art. 827, 3° comma, c.p.c.)[39].
La suddetta possibilità, almeno a nostro modo di vedere, è però configurabile nella dimensione dell’arbitrato irrituale: la determinazione ex art. 808-ter c.p.c., integrando un atto privato e dunque negoziale, soggiace al regime dei negozi giuridici, rispetto ai quali non vige, di norma, l’onere dell’impugnazione in via principale entro un (relativamente) breve termine di decadenza; il lodo libero, infatti, è annullabile, essenzialmente per gli errores in procedendo sanciti dal comma 2° dell’art. 808-ter, secondo le regole formali dell’annullamento dei contratti, dunque mediante un’ordinaria azione soggetta alla prescrizione di cinque anni[40].
Inoltre, l’art. 808-ter c.p.c., in punto d’impugnazione del lodo, non pone le limitazioni per così dire oggettive ricavabili, per il lodo rituale, dall’art. 827, 3° comma, c.p.c., sicché ci pare sostenibile l’idea che la perizia contrattuale irrituale possa (e non debba) essere autonomamente impugnata in via principale, come qualunque negozio giuridico, entro il sopra indicato termine prescrizionale, dinanzi al giudice ordinariamente competente in primo grado.
Del resto, non mancano riscontri giurisprudenziali di azioni di annullamento esperite contro perizie contrattuali[41].
In definitiva, pur consapevoli dell’opinabilità della riflessione sin qui articolata, ma tenendo anche in considerazione la storica tendenza giurisprudenziale ad accostare la perizia all’arbitrato irrituale, ci vien fatto di pensare che l’eventuale scelta di dar vita a un procedimento peritale secondo le forme rituali non sia bandito in termini assoluti; tuttavia, per come l’arbitrato rituale è congegnato nel nostro ordinamento, le parti andrebbero incontro ad un responso non autonomamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827 c.p.c., incappando così in un deficit di tutela non riscontrabile nella dimensione dell’arbitrato irrituale.
Allora la conclusione potrebbe essere la seguente: allorché l’accordo compromissorio concerne solo l’accertamento di un elemento della fattispecie o la soluzione di una questione (inerenti a un diritto o a un rapporto assunto come preesistente), automaticamente la scelta delle parti è indirizzata verso la modalità irrituale, senza la necessità di una “disposizione espressa per iscritto”, la quale invece trova la sua ratio quando l’oggetto dell’accordo compromissorio è la controversia sulla situazione sostanziale nella sua piena estensione.
In sostanza, secondo noi l’accordo delle parti per un incarico agli arbitri finalizzato alla soluzione vincolante di una questione tecnica dà luogo ad una peculiare forma di arbitrato irrituale; se le parti vogliono che questo arbitrato ad oggetto ristretto si svolga secondo la modalità rituale, lo devono espressamente specificare.
[1] La quale, in via di approssimazione, può essere descritta come quel meccanismo che trae origine da un patto (normalmente una clausola contrattuale) con cui le parti prevedono che determinate questioni (tendenzialmente di fatto, ma anche di diritto), che assumono rilevanza nell’ambito di un diritto o di un rapporto tra loro intercorrente, vengano risolte da uno o più soggetti dotati di specifiche conoscenze tecniche (i c.d. periti), con efficacia vincolante.
[2] Cfr., tra gli altri, Bove, La perizia arbitrale, Torino, 2001, 4 ss.; Id., La giustizia privata, 6ª ed., Milano, 2023, 269 ss.; Motto, La compromettibilità in arbitrato secondo l’ordinamento italiano, Milano, 2018, 189 ss.; V. Farina, Temi e problemi in materia di perizia contrattuale, in Riv. arb., 2021, 384 ss.; Campione, L’arbitrato rituale e irrituale; l’arbitraggio e la perizia contrattuale, in Diritto processuale civile, Trattato “Omnia”, II ed., Tomo II, Parte IV, a cura di Dittrich, Milano, 2025, 1877 ss.
[3] Costituiscono probabilmente eccezione alcune previsioni normative di settore, talora non più in vigore (si vedano, sul punto, tra gli altri, Bove, Lineamenti di diritto processuale civile, Torino, 2012, 72; Motto, op. cit., 189 ss., spec. 194 ss.).
[4] Per approfondimenti sul punto cfr., se vuoi, Campione, Convenzione di perizia contrattuale e giudizio civile nell’ordinamento processuale italiano, in Giusto proc. civ., 2023, 225 ss. Mette conto precisare che, all’esito del diffuso ragionamento sulla ricostruzione della natura della perizia contrattuale, nella parte conclusiva della sentenza (§ 7) le Sezioni Unite si sono occupate della questione attinente agli effetti prodotti dalla procedura peritale sul decorso della prescrizione del diritto (nella cui fattispecie assume rilevanza l’elemento sottoposto al vaglio dei periti); anche questo aspetto, ben meritevole di più analitici approfondimenti, resterà fuori dal presente commento.
[6] Per il dibattito v. V. Farina, op. loc. cit.; v. anche, se vuoi, Campione, L’arbitrato rituale e irrituale, cit., 1877 ss.
[7] Questo dato è ricavabile anche dalla ricognizione fornita dall’ordinanza interlocutoria.
[8] Cfr., tra le altre, tra le altre, Cass. 13 marzo 2012, 3961; Cass. 11 giugno 2019 n. 15665; Cass. 8 novembre 2018, n. 28511; Cass. 5 dicembre 2001, n. 15410; Cass. 10 maggio 2007, n. 10705. Alcune pronunce della Cassazione appaiono invece più ambigue, poiché sembrano concepire l’idea della duplice valenza della perizia contrattuale (cioè – a seconda dei casi – sia come strumento integrativo di un contratto ex art. 1349 c.c., sia come mezzo di eliminazione di una controversia): cfr. Cass. 28 giugno 2016, n. 13291; Cass. 29 settembre 2020, n. 20624.
[9] Sulla natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e del relativo lodo cfr., tra le più recenti, Cass. 5 febbraio 2025, n. 2840.
[10] Per la riconduzione della perizia contrattuale (o, giustappunto, arbitrale) all’area dell’arbitrato cfr. Bove, La perizia, cit., 170 ss.; Motto, op. cit., 215 ss.; Luiso, L’oggetto del processo arbitrale, in Riv. arb. 1996, 669 ss.; Id., Diritto processuale civile, V, 15ª ed., 2025, 182; Fornaciari, Lineamenti di una teoria generale dell’accertamento giuridico, Torino, 2002, 325-326; Cecchella, L’arbitrato, Torino, 2005, 23.
[13] Si pensi – per riprendere testualmente le Sezioni Unite (§ 5.1.) – al «caso in cui due soggetti, non legati da alcun rapporto contrattuale, incaricano un terzo, dotato di specifiche cognizioni tecniche, di accertare (in maniera vincolante) l’eventuale nesso di causalità tra un sinistro e un danno, con l’ulteriore compito di determinare il quantum delle conseguenze pregiudizievoli in caso di esito positivo del primo accertamento».
[14] V., ancora, il § 5.1 della sentenza in commento.
[16] L’attività di determinazione rimessa all’arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c., del resto, può anche richiedere l’impiego di cognizioni specialistiche e dar luogo, quindi, a un arbitraggio tecnico (cfr. sul punto Dimundo, L’arbitraggio. La perizia contrattuale, in Aa.Vv., L’arbitrato. Profili sostanziali, I, a cura di Alpa, Milano, 1999, 216).
[17] Cfr. Bove, La perizia arbitrale, cit., 152 ss.; Id., La giustizia privata, cit., 302 ss. Si veda anche Motto, Determinazione in sede arbitrale del prezzo definitivo della compravendita di partecipazioni sociali e impugnazione del lodo rituale, in Società, 2022, 1414 ss., § 4, il quale in termini molto chiari rileva che, sotto il profilo funzionale, «l’arbitratore – come le parti hanno voluto – delinea in modo discrezionale l’assetto dei loro interessi e contribuisce a definire la regola di condotta dei loro comportamenti, mentre il perito risolve una controversia tra le parti circa un assetto di interessi già definito da una regola di condotta (che si assume essere) preesistente, e in ordine alla cui operatività e contenuto è sorto contrasto tra le parti: non detta, lui, per la prima volta l’assetto degli interessi inter partes, ma dichiara quale sia l’assetto di interessi previsto dalla regola di condotta disciplinante il caso concreto».
Nell’ambito dello studio dei rapporti tra arbitrato, perizia contrattuale e arbitraggio e della definizione dei tratti distintivi tra questi istituti, una casistica di sicuro rilievo è rappresentata dalle clausole di adeguamento nei rapporti contrattuali di durata (si pensi a un contratto, giustappunto di durata (o ad esecuzione prolungata), nel quale le parti inseriscono una clausola in virtù della quale, in ragione di fattori sopravvenuti idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni reciproche, esse s’impegnano a rinegoziare le rispettive posizioni contrattuali, così da adattarle alle mutate condizioni; in questo contesto, in caso di mancato accordo, è possibile che l’accertamento delle condizioni di rinegoziazione e/o la conseguente determinazione del contenuto contrattuale sia demandato ad un terzo). Il dubbio che l’ipotesi in questione pone è se l’attività deferita al terzo dia luogo a un arbitraggio ovvero a un arbitrato. Benché una parte della dottrina, muovendo dalla considerazione che il terzo può essere incaricato esclusivamente dell’accertamento dei presupposti della rinegoziazione ovvero della determinazione del (modificato) contenuto contrattuale, ritenga che occorra distinguere a seconda dei suddetti casi, secondo l’indirizzo prevalente il fenomeno, preso nella sua unitarietà, deve essere ricondotto esclusivamente all’area dell’arbitrato (in argomento, v., tra gli altri, Bove, La perizia, cit., 155 ss.; Fazzalari, Fondamenti dell’arbitrato, in Riv. arb., 1995, 10, nt. 33; Luiso, L’oggetto del processo arbitrale, cit., 672, nota 7; Motto, La compromettibilità, cit., 105 ss.).
[18] Ad esempio, quando al perito è dato l’incarico di risolvere una questione attinente a un diritto derivante da una fattispecie non negoziale.
[27] Sul punto v., tra gli altri, Luiso, Diritto processuale civile, V, cit., 149; Sassani, sub art. 808-ter, in Commentario del Codice di procedura civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, VII, Milano, 2014, 113-114. Non va dimenticata, inoltre, l’indicazione contenuta nella legge delega (art. 1, l. n. 80/2005, da coordinare con l’art. 20 del d.lgs. 40/2006, che ha inserito nel Codice l’art. 808-ter), secondo cui «le norme in materia di arbitrato» avrebbero dovuto trovare «sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare».
[28] Cfr. Bove, La perizia arbitrale, cit., 170 ss.; Luiso, L’oggetto, cit., 669 ss.; Id., Diritto processuale civile, cit., 180 ss.; Motto, La compromettibilità, cit. 186 ss.
[29]Come insegna la dottrina, l’accertamento giudiziale concerne, di regola, situazioni giuridiche compiute e non soltanto singole questioni (quantunque rilevanti per l’esistenza di una certa situazione sostanziale); tale limitazione si spiegherebbe in base a ragioni (pubblicistiche) di economia processuale, posto che, a cagione dei relativi costi pubblici, lo Stato mette a disposizione il servizio-giustizia solo per le controversie che abbiano una determinata dimensione oggettiva minima (cfr., tra gli altri, Fornaciari, Lineamenti per una teoria generale dell’accertamento giuridico, Torino, 2002, 216-217, il quale osserva come un’espressa eccezione alla regola appena enunciata sia rappresentata dalla possibilità di portare in sede giurisdizionale statale l’accertamento dell’autenticità di documenti; in questo senso v. anche Luiso, Diritto processuale civile, I, 16ª ed., Milano, 2025, 63-64; Id., Diritto processuale civile, V, cit., 180; Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 48 ss., 280 ss.; Motto, La compromettibilità, cit. 186 ss., 221 ss., e note 2 e 3 per ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Tuttavia, merita segnalazione anche quella corrente di pensiero secondo la quale – ferme restando la predetta regola generale e le eccezioni espressamente previste dalla legge (ad es. la querela di falso) – oggetto di un’autonoma azione di accertamento potrebbe anche essere una singola questione, purché la parte vi abbia un interesse giuridico concreto e attuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c. o comunque un interesse oggettivamente apprezzabile, tale cioè da far apparire la richiesta “parziale” meritevole di tutela (cfr. Marinelli, La clausola generale dell’art. 100 c.p.c. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli, Trento, 2005, 137 ss., spec. 141 ss.; Fornaciari, Oggetto del processo e diritto sostanziale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 829 ss., § 5).
[30] La possibilità di “restringere” l’oggetto della domanda di arbitrato deve essere concordata dalle parti; quindi, deve essere prevista, ad esempio, nella convenzione arbitrale.
[31] Il tema è ampio e foriero di spunti e approfondimenti, sicché, come indicato in apertura al § 1, non può essere sviscerato in questa sede. Ci litiamo a richiamare il panorama giurisprudenziale sul punto, formatosi essenzialmente sulla casistica dei rapporti assicurativi: l’idea di fondo (mutuata dall’esperienza maturata in ordine all’arbitrato irrituale) è che la previsione della perizia per l’apprezzamento tecnico – solitamente la determinazione del quantum risarcitorio – comporta una temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal contratto-base, sicché la domanda giudiziale risulta improponibile fino alla definizione dell’attività peritale (per riferimenti e ulteriori specificazioni, nonché per ulteriori considerazioni critiche, ci permettiamo di rinviare a Campione, Convenzione di perizia contrattuale, cit., 225 ss.).
[33] Non va dimenticata, del resto, la storica tendenza giurisprudenziale – richiamata nel testo al § 3 – ad accostare la perizia all’arbitrato libero. Inoltre, la prevalenza di questo orizzonte deve condurre comunque alla conferma che è ben concepibile che la determinazione di un terzo possa avere ad oggetto, con effetti vincolanti per le parti e con valore negoziale, anche solamente una questione di fatto.
[34] Cfr. Bove, La perizia, cit., 179, il quale discorre di «arbitrato irrituale per l’oggetto», pur riconducendo il fenomeno peritale al modello arbitrale rituale.
[35] Nel senso indicato, in ragione della necessità di far valere l’interesse ad agire anche in sede arbitrale (quanto meno rituale), Borghesi, La domanda di arbitrato, in Aa.Vv., Arbitrato, a cura di Carpi, Bologna, 2008, 307-308; si vedano in chiave critica anche i rilievi di Montesano, Domande e questioni nei giudizi arbitrali, in Riv. dir. proc., 2000, 621 ss.; Muroni, La pendenza del giudizio arbitrale, Torino, 2008, 147 ss.; Danovi, La pregiudizialità nell’arbitrato rituale, Padova, 1999, 357 ss.,
[36] Per approfondimenti e riferimenti in subiecta materia, cfr. soprattutto Bove, La perizia, cit., 205 ss.; ci permettiamo di rinviare anche a Campione, Le impugnazioni dei lodi, in Diritto processuale civile, Trattato “Omnia”, II ed., Tomo II, Parte IV, a cura di Dittrich, Milano, 2025, 2216 ss.
[37] Bove, La perizia, cit., 205 ss., spec. 225 ss.; Id., La giustizia privata, cit., 326 ss.
[38] Altra parte della dottrina, invece, afferma che l’invalidità e dunque l’inefficacia della decisione avente ad oggetto singole questioni non può essere dedotta in via principale, ma può essere fatta valere in via incidentale, laddove e nella sede in cui essa sarà utilizzata, ad esempio nel processo attivato per giungere a una decisione circa l’esistenza del diritto (cfr. Luiso, L’oggetto, cit., 677).
[39] A nostro avviso, ai sensi dell’art. 827, 3° comma, c.p.c. – a tenore del quale il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, a differenza del dictum che decide parzialmente il merito della controversia, è impugnabile soltanto unitamente al lodo definitivo – la perizia contrattuale non è contestabile mediante lo strumento dell’impugnativa per nullità predisposto dal codice di rito avverso il lodo arbitrale rituale (in argomento, v. anche Luiso, L’oggetto, cit., 676 ss. e, per approfondimenti e per ulteriori riferimenti, F. Campione, Il lodo arbitrale irrituale e la sua impugnazione, Pisa, 2020, 371 ss.). Secondo Bove (v. nota 37), invece, la perizia contrattuale dà luogo a un lodo che, sebbene limitato a un pezzo della controversia, non rientra nella concezione del lodo non definitivo contemplata dall’art. 827, 3° comma, c.p.c., ma dà luogo a un vero e proprio lodo definitivo, come tale impugnabile per nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c.
[40] Giova ricordare che l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere (art. 1442, u.c., c.c.). Chiaramente stiamo tenendo fuori dal nostro discorso eventuali discipline speciali previste settorialmente dal legislatore e che contemplino un regime diverso, come nel caso dei lodi nelle controversie di lavoro ex artt. 412 e 412-quater c.p.c.
[41] Cfr., ad es., Trib. Brindisi, 3 aprile 2018, in Redaz. Giuffrè 2018. Va tuttavia osservato, più in generale, che, quanto ai motivi spendibili per contestare la perizia, la giurisprudenza maggioritaria tende a sostenere che siano deducibili i vizi collegati alle impugnative negoziali di diritto comune (su questo versante, insomma, ancora non ha attecchito pienamente la previsione del comma 2° dell’art. 808-ter c.p.c.: cfr., ex multis, Cass. 9 luglio 2019, n. 18318; Cass., 28 luglio 2017, n. 18906; Trib. Locri, 13 febbraio 2018, in Mass. redaz. (banca dati Onelegale Wolters Kluwer), 2018; Trib. Brindisi, 3 aprile 2018, cit.; Trib. Bari, 8 febbraio 2019, n. 563, in Redaz. Giuffrè, 2019; Trib. Milano, 4 febbraio 2020, n. 933, in Redaz. Giuffrè, 2020; Trib. Latina, 14 ottobre 2022, n. 1940, in Redaz. Giuffrè, 2022).