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1. La decisione in commento trae origine da una controversia per il pagamento del corrispettivo di una partita di frutta. Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal venditore, la società acquirente aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. deducendo che, a causa della cattiva qualità della merce, il contratto di compravendita era stato risolto consensualmente, con conseguente riduzione del prezzo e pagamento da parte dell’acquirente di una somma inferiore rispetto a quella originariamente convenuta e domandata con il ricorso monitorio. Espletata prova testimoniale, il tribunale aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo insussistente la prova del credito azionato. . . .