Le sezioni unite mettono il punto: la prescrizione resta sospesa fino al pronunciamento definitivo dell’Inail

La sentenza in epigrafe delle Sezioni Unite chiarisce che il termine di prescrizione dell’azione giudiziaria resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo, essendo irrilevante ai fini della sospensione della prescrizione l’inutile decorso dei 150 giorni previsti dall’art. 111, c. 3, D.P.R. 1124/1965, a seguito del quale l’assicurato può (ma non deve) adire l’autorità giudiziaria. Il silenzio dell'INAIL costituisce un mero inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di concludere il procedimento entro il termine predetto. Le Sezioni Unite hanno così chiarito il contrasto esistente tra le sezioni semplici, che all’orientamento sopra affermato contrapponevano l’affermazione secondo cui la prescrizione decorreva dalla scadenza dei 150 giorni, formandosi, in seguito all’inerzia dell’amministrazione, un silenzio-rigetto della domanda proposta dall’assicurato.

Di Riccardo Fratini -
1.Le norme di riferimento. Per la comprensione della sentenza in epigrafe[1], giova l’analisi del tenore letterale delle norme coinvolte, tutte contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che reca le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che nel nostro ordinamento è affidata all’istituto INAIL. Gli articoli controversi attengono alle norme che regolano il procedimento di liquidazione ed il conseguente procedimento amministrativo volto ad ottenere la revisione della liquidazione dell’indennità da parte dell’istituto in materia di quantificazione della rendita (art. 83) oppure relativamente ad al. . .