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T. Vasto 6 dicembre 2016 In una controversia relativa a contratti bancari, l’attore, prima di promuovere il giudizio innanzi al tribunale competente, e in ossequio all’art. 5 d. lgs. 28/2010 in forza del quale in subiecta materia il tentativo di conciliazione ha natura obbligatoria e deve essere promosso a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, propone istanza di mediazione, invitando la controparte a partecipare al procedimento. A tale invito risponde l’istituto bancario, manifestando la volontà di non partecipare alla prima seduta di mediazione e giustificando le ragioni del rifiuto. Per il Tribunale di Vasto tale comportamento non può costituire il giustificato motivo . . .