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T. Potenza, 18 maggio 2017 Con la sentenza in esame il Tribunale di Potenza, ponendosi in linea con l’orientamento già espresso da altra giurisprudenza di merito (v. Trib. Vasto, sez. lav., 28 ottobre 2016, n. 180), ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in riassunzione non depositato telematicamente. Ciò, attraverso il rinvio all’art. 16-bis d.l. n. 179/2012 che prescrive le forme digitali per gli atti processuali dei difensori delle parti già costituite. Non si vuole in questa sede indagare l’effettiva applicabilità della richiamata disposizione al ricorso in riassunzione, mettendone quindi in discussione la sua stessa qualificabilità quale atto endoprocessuale. D’altr. . .