L’art. 614-bis c.p.c. non si applica all’obbligo di visita del figlio minore da parte del genitore non affidatario

Il diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario è insuscettibile di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. in quanto, non rientrando tra le “gravi inadempienze” sanzionate dalla norma speciale di cui all’art. 709-ter c.p.c., il suo esercizio è destinato a rimanere libero anche in funzione dell’interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

Di Arianna Di Bernardo -
Cass. 6 marzo 2020, n. 6471 Nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi dell’art. 269 c.c. il Tribunale, accertata la paternità naturale del convenuto, lo condanna a pagare 100 euro per ogni futura violazione dell’obbligo di incontrare il figlio minore a norma dell’art. 614-bis c.p.c., decisione poi confermata dal giudice di seconde cure. Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal genitore non collocatario, la Corte di cassazione affronta la questione se la misura generale di coercizione indiretta sia applicabile al campo dei doveri familiari, e in particolare all’obbligo di visita. L’arresto si colloca nel quadro del dibattito sul diritto del minore alla bigenitorialità. . .