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Considerazioni introduttive. I.1 Il nuovo testo dell’art. 2929 bis, c.c. ([1]), è stato introdotto in considerazione, per un verso, dell’ingente numero di procedimenti per revocatoria contro atti di alienazione o di “segregazione”, sospettabili di finalità elusiva o comunque lesivi della garanzia patrimoniale del credito e, per altro verso, del fatto che il rimedio della revocatoria (al quale, fino all’entrata in vigore della norma in esame, il creditore ha dovuto far ricorso per poter aggredire beni fatti oggetto di uno di quegli atti) richiede tempi tali, dalla domanda al passaggio in giudicato della sentenza, da essere inefficace e da indurre spesse volte il credit. . .