L’armonizzazione al ribasso delle cautele IP: implicazioni applicative del caso Villa Ramazzini

Di Andrea Giussani -

 

L’importanza applicativa della statuizione resa in Corte di Giustizia, 23 aprile 2026, C-132/25, Villa Ramazzini, giustifica un’analisi immediata, trattandosi di pronuncia interpretativa vincolante anche ai fini degli effetti di atti pregressi.

La questione interpretativa, posta da Cass., 10 febbraio 2025, n. 3332, si pone nei termini che seguono: il regime di ultrattività della cautela anticipatoria contemplato dalle regole generali italiane differisce da quanto indicato nell’art. 50, c. 6, dell’accordo TRIPs firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, nonché con le disposizioni attuative dello stesso di cui all’art. 9, c. 5, della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; in forza di tali regole, infatti, se il giudizio di merito non viene attivato tempestivamente (vale a dire entro il meno breve termine consistente in 20 gg. lavorativi o 31 di calendario), la cautela deve essere revocata o perdere efficacia.

La Corte si disfa espressamente dei due principali argomenti formulati a sostegno della tesi della compatibilità del regime dell’ultrattività con la normativa sovranazionale: con toni non esenti da sfumature di sarcasmo con riferimento all’idea che le cautele anticipatorie non siano cautele perché anticipano; rispetto al rilievo che l’art. 2 della detta Direttiva permette di rafforzare la tutela dei titolari, esclude che ciò permetta deroghe a quanto espressamente previsto dall’accordo TRIPs.

La vicenda pone un problema ormai classico dell’armonizzazione dei diritti processuali europei: la convergenza non si concretizza necessariamente in direzione della soluzione più efficiente, sicché possono prodursi nei singoli ordinamenti effetti che appaiono paradossali; dal punto di vista italiano, infatti, il risultato della statuizione è che i diritti di proprietà intellettuale si trovano a fruire di una tutela più debole di quella spettante a ogni altro diritto.

Si potrebbe leggere nell’evento tanto una reazione europea alla circostanza che ad oggi i più remunerativi diritti di proprietà intellettuale appartengono a soggetti collocati fuori dell’Unione, in ispecie in paesi in cui negli ultimi tempi le autorità politiche hanno ripetutamente manifestato disprezzo per l’ordine giuridico internazionale, quanto (in un’ottica più provinciale) una manifestazione di ostilità nei confronti della competitività giurisdizionale dei principali paesi europei (come, oltre all’Italia, la Francia e la Germania, nonché molti altri) da parte di un collegio giudicante i cui componenti provengono tutti da paesi dell’Unione nei cui ordinamenti non è assicurata l’efficienza allocativa del regime dell’ultrattività della cautela (Romania, Croazia e Portogallo: è rumena anche l’Avvocata generale dispensata dalla formulazione delle conclusioni).

Al netto di siffatte speculazioni, e della non del tutto peregrina ipotesi che possa prospettarsi un controdiritto ostativo all’armonizzazione al ribasso, in ragione della irrazionale discriminazione in pregiudizio dei titolari dei diritti che ne deriva (per i quali anzi si era addivenuti a contemplare tutele anticipatorie ultrattive ancor prima che fossero generalizzate), si rendono comunque urgenti indicazioni applicative per la gran parte dei paesi europei, e per quanto concerne l’Italia rileva quanto segue.

Il punto di partenza deve collocarsi nella constatazione che, pur non avendo considerato la ragionevolezza della soluzione di compromesso adottata in Germania (che onera il vincitore in sede cautelare di agire per il merito solo se il soccombente insta per la fissazione del relativo termine), la Corte non si è spinta all’estremo di imporre la caducazione automatica della cautela anticipatoria non seguita da tempestiva azione di merito: al soccombente in sede cautelare si attribuisce inequivocabilmente il diritto a conseguire solo la revoca della misura, ossia la cessazione dei suoi effetti per il futuro per effetto di un esplicito provvedimento giudiziale di accertamento del mancato rispetto del termine per agire a cognizione piena.

Si può pertanto concludere con  sicurezza che il rimedio a disposizione del soccombente nei pregressi procedimenti cautelari non è il procedimento ex art. 669-nonies c.p.c., ma quello ex art. 669-decies c.p.c.: questo implica che non possa impedirsi al titolare di proporre in tale procedimento istanza per il rinnovo della cautela anticipatoria, da decidersi contestualmente alla pronuncia sulla revoca con effetti impeditivi della concretizzazione di soluzioni di continuità temporale della tutela (ovviamente in tanto in quanto ne sussistano ancora i presupposti, ma con un’importante precisazione: in linea di principio l’accesso alla cautela richiede che la contraffazione sia stata avviata di recente, ma tale conclusione si raggiunge sull’implicito presupposto che il decorso del tempo implichi tolleranza; ai fini del rinnovo della cautela non si può quindi esigere che la contraffazione non rimonti ad epoche precedenti, e deve risultare sufficiente che non sia escluso il rischio di una sua ripresa, da ritenersi quasi in re ipsa proprio in considerazione della proposizione di istanza di revoca).

Particolarmente delicato risulta in tali occasioni il tema degli effetti di cui all’art. 9, c. 7, della Direttiva, riproduttivo dell’art. 50, c. 9, dell’accordo TRIPs: in caso di revoca della cautela anticipatoria per effetto della mancata introduzione tempestiva del giudizio di merito, all’intimato è attribuito il diritto al risarcimento del danno; appare congruo che tale diritto presupponga comunque un’ingiustizia del danno stesso, da negarsi quando la revoca della cautela discenda esclusivamente dall’inerzia resa retroattivamente rilevante dalla sopravvenienza della pronuncia della Corte.

Più difficile appare arguire che la non imputabilità della sopravvenienza giustifichi anche la rimessione in termini del titolare ai fini di una proposizione della domanda di merito impeditiva della revoca della cautela: benché si configuri una decadenza sopravvenuta retroattivamente per effetto di una statuizione interpretativa, appare argomentabile che l’effetto non potesse considerarsi del tutto imprevedibile.

Si può inoltre escludere, almeno allo stato, che gli effetti della pronuncia della Corte interessino le  cautele anticipatorie che siano state concesse sul concorrente fondamento dell’art. 2598 c.c.: restano scoperti i casi in cui il titolare del diritto e il contraffattore non siano in rapporto di concorrenza, ma non si può escludere che si giustifichino, in via compensativa, interpretazioni estensive dell’ambito di applicazione di tale disciplina.

In prospettiva futura si può altresì immaginare un (limitato) alleggerimento del carico di lavoro delle sezioni specializzate: dato che nulla cambia in punto di cautele anticipatorie nella disciplina della concorrenza sleale, non si può escludere che i titolari dei diritti divengano maggiormente propensi a ricondurvi le loro tutele, al netto però del rischio che la rimessione alla sezione specializzata si renda poi comunque necessaria per effetto delle scelte difensive del convenuto; inoltre, nella misura in cui sopravvive la giurisdizione concorrente con quella del Tribunale Unificato dei Brevetti (in ordine alla quale vanno peraltro maturando indirizzi restrittivi), ne viene meno la relativa preferibilità per i titolari derivante dalla circostanza che la cautele anticipatorie del giudice sovranazionale non siano ultrattive.