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L’Autore annota, in chiave parzialmente critica, la decisione della Cassazione che – dopo aver ritenuto che la disposizione transitoria di cui all’art. 66 del Regolamento (CE) 44/2001 deve applicarsi secondo le regole interne che disciplinano la pendenza della lite – ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal convenuto soccombente sulla questione di giurisdizione internazionale ritenendo, tra l’altro, di poter procedere ad un rinnovato e completo esame di merito della portata oggettiva della clausola di electio fori invocata dal convenuto e di non essere in alcun modo vincolata alla precedente decisione con la quale il giudice prorogato aveva dichiarato invalida tale clausol. . .