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La Terza Sezione della Suprema Corte di cassazione torna sulla annosa questione relativa alla definizione dei limiti e dei criteri entro cui le parti di un giudizio possono essere ammesse a proporre impugnazione incidentale tardiva. Pacifico essendo che l’art. 334 c.p.c. concede la possibilità dell’impugnazione tardiva alle parti assoggettate al gravame (e a quelle chiamate ad integrare il contraddittorio) nell’intento di scongiurare impugnazioni meramente precauzionali in ipotesi di soccombenze parziali, sembrava relegato al passato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla sussistenza dell’interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva. Dal lato della giurisprudenz. . .