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Una riflessione sulla legge 219 del 2017, nota come legge sul Biotestamento, si impone in riferimento ai poteri conferiti all’Ads in ambito sanitario. Una giurisprudenza ultra decennale afferma il principio, adesso ampiamente espresso nella citata legge, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero ed espresso della persona interessata. E’ noto il principio già espresso nella sentenza n. 448 del 2008 della Corte Cost. secondo cui “la circostanza che il consenso informato trova fondamento negli artt. 2, 13, 32 Cost. pone in risalto la funzione di sintesi di due diritti fondamentali: il diritto alla salute e quello dell’autodeterminazione. . .