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1. Il caso. Con sentenza del 29 ottobre 2019, n. 822, il Tribunale di Pistoia ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., dal debitore esecutato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, contro una ordinanza del giudice dell’esecuzione. Il reclamante (e debitore esecutato), in particolare, sosteneva che il giudice dell’esecuzione non avesse correttamente ritenuto l’inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo esecutivo, ai sensi del combinato disposto del secondo e terzo comma dell’art. 557 c.p.c. per non aver il creditore procedente depositato nei termini di legge la nota di trascrizione del pignoramento stesso. La quest. . .