La terzietà dell’arbitro nella legge di delega n. 206/2021

L’A. riflette su quanto disposto dall’art. 1, comma 15 della legge di delega 21 novembre 2021, n. 206 e chiarisce il percorso di (parziale) e compiuto affrancamento tra il concetto di terzietà del giudice togato e terzietà dell’arbitro, sia pur con norma di delega forse malamente formulata e, dunque, di difficile “elaborazione”.

Di Gian Paolo Califano -
Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’arbitro nel codice di procedura civile del Regno d’Italia. – 3. Il codice del 1940. – 4. Le ragioni di un nuovo intervento e conclusioni de iure condendo. 1.Introduzione. Il lungo art. 1 della legge di delega 21 novembre 2021, n. 206[1] detta, al comma n. 15, i principi di riforma dell’arbitrato. Tra l’altro, la norma, con la lettera a) del primo capoverso, invita il legislatore delegato a «rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro[2], reintroducendo la facoltà di ricusazioni per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione. . .