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1.L’apparente semplicità con la quale l’art. 1421 del cod. civ. informa il lettore che la nullità negoziale «[…] può essere rilevata d’ufficio dal Giudice» stimola l’interprete a verificare l’applicazione in concreto della norma in relazione alla formulazione dell’art. 345 c.p.c., ovvero sulla possibilità che ha il Giudice di Appello di rilevare d’ufficio una nullità mediante una diversa attività rilevatrice del fatto rilevante ai fini degli artt. 1418 e ss. c.c., non riconducibile strettamente al petitum immediato formulato dalla parte, ovvero alla sua attività assertiva. La questione si complica maggiormente laddove i diritti coinvolti dal petitum debbano essere qu. . .